Imparare dagli errori: ci si infortuna ancora con le scale portatili?
Brescia, 24 Nov – Le scale portatili, come ricordato dal Decreto legislativo 81/2008, sono ‘attrezzature di lavoro dotate di pioli o gradini sui quali una persona può salire, scendere e sostare per brevi periodi. Permettono di superare dislivelli e raggiungere posti di lavoro in quota; possono essere trasportate e installate a mano senza l’ausilio di mezzi meccanici’.
E come segnalato in tanti nostri articoli all’impiego delle scale portatili, utilizzate in diverse attività, sono associati moltissimi infortuni. Anche perché a volte queste attrezzature vengono utilizzate non per “brevi periodi”, ma come vere e proprie postazioni di lavoro.
Torniamo, dunque, anche oggi a parlare, nella rubrica “ Imparare dagli errori”, dedicata al racconto degli infortuni professionali, della cadute dalle scale portatili con particolare riferimento alla scelta di attrezzature inadeguate ai lavori da svolgere.
Come sempre gli incidenti presentati sono tratti dalle schede presenti nell’archivio di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
Questi gli argomenti trattati nell’articolo:
Ancora infortuni con le scale portatili
Nel primo caso l’infortunio è avvenuto all’interno di una stalla durante i lavori di montaggio di una parte dell’impianto “spingivacca”.
Il lavoratore, operando su una scala doppia a pioli di tipo portatile, sta perfezionando il posizionamento di due travi metalliche, una lunga circa sei metri e l’altra lunga circa dodici metri, che poggiano su supporti fissati a montanti metallici. Le due travi si trovano ad un’altezza di circa 270 cm da terra e devono essere saldate tra di loro “di testa”.
Nell’effettuare il loro posizionamento, improvvisamente il lavoratore cade dalla scala, che si rovescia lateralmente.
Secondo le indagini successive nella caduta il lavoratore verosimilmente “ha determinato la caduta di una delle due travi che lo ha successivamente colpito al capo, provocandogli lesioni tali da causarne il decesso immediato”. Inoltre il lavoratore “aveva difficoltà a deambulare e la scala non era attrezzatura adeguata al lavoro da svolgere in quanto prevedeva lo stazionamento in quota. Le travi non erano state assicurate provvisoriamente ai supporti prima della loro saldatura”.
Questi i fattori causali riportati nella scheda di Infor.mo.:
- “la scala è utensile inadeguato al lavoro da svolgere
- l'infortunato perde l'equilibrio ed inavvertitamente provoca anche la caduta della trave
- le travi non sono state assicurate ai supporti prima della loro saldatura”.
Nel secondo caso l’infortunio coinvolge un lavoratore autonomo intento a rendere verticale un abete.
L’albero, portato in una piazza di paese, deve essere addobbato nei giorni seguenti per le feste natalizie. L’albero è collocato in una fossa dedicata allo scopo e presenta una leggera pendenza.
Il lavoratore intende quindi circondare il tronco con un cavo metallico, tendere quest’ultimo ed ancorarlo ad un altro albero ad alto fusto, radicato nelle vicinanze.
L’infortunato sale su una scala semplice portatile di sua proprietà. Si tratta di una scala a pioli, metallica, con piedi antisdrucciolo. Salito di pochi gradini, ad un’altezza inferiore a 2 metri, all’improvviso precipita decedendo a causa della frattura del cranio.
La scala “è stata ritrovata in posizione verticale ma non era attrezzatura adeguata all’opera da svolgere che richiedeva l’uso di entrambe le mani in quota”.
Il fattore causale riportato è: “l'infortunato sale sulla scala semplice per un lavoro che richiede l'uso entrambe le manie perde l'equilibrio”.
Le scale portatili: la risposta alle domande più frequenti
Per soffermarci sulla prevenzione, sulle indicazioni normative e sulla scelta delle scale portatili ci soffermiamo sul documento Inail “ Scale portatili” - uno dei “ Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili” realizzati e aggiornati nel 2018 dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici – con riferimento alla pubblicazione delle risposte al alcune FAQ (Frequently asked questions).
Ne riprendiamo alcune.
Quando una scala portatile può essere ritenuta conforme alla vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro?
R. “Quando il fabbricante la dichiara conforme al d.lgs. 81/08 e s.m.i.”.
E come può il fabbricante provare la conformità della scala portatile al d.lgs. 81/08 e s.m.i.?
R. Il fabbricante “ha due possibilità:
- dichiarare la conformità al d.lgs. 81/08 dopo aver dimostrato con calcoli e/o prove, mediante l’applicazione di una specifica di prodotto da lui ritenuta la più opportuna, di aver soddisfatto i requisiti di cui all’ art. 113;
oppure
- dichiarare la conformità al d.lgs. 81/08 mediante l’applicazione dell’Allegato XX”.
In particolare cosa prevede l’Allegato XX?
R. “L’Allegato XX prevede che è riconosciuta la conformità delle scale portatili al d.lgs.81/08 se:
- sono costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 - 1 e 2;
- il costruttore fornisce le certificazioni previste dalla norma tecnica UNI EN 131 – 1 e 2 emesse da un laboratorio ufficiale;
- sono accompagnate da un foglio o libretto recante una serie di informazioni sul tipo di prodotto, sul corretto impiego dello stesso, sulla manutenzione e conserva zione. Sul libretto dovranno inoltre essere riportati gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131 - 1 e 2 i numeri di identificazione dei certificati e la data del loro rilascio. Dovrà infine essere riportata una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 131 - 1 e 2”.
Una scala costruita prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 81/08 può essere attualmente utilizzata in un luogo di lavoro?
R. “Sì, purché conforme alla legislazione vigente all’epoca di costruzione (DPR 547/55) della scala fermo restando il mantenimento della perfetta efficienza della stessa”.
Quale carico massimo può sostenere una scala?
R. “Un carico massimo totale (peso del lavoratore + peso delle attrezzature portatili) pari a quello dichiarato dal fabbricante se la scala è conforme al d.lgs. 81/08, e pari a 150 kg se la scala è conforme alla UNI EN 13”1.
Dove è indicato il carico massimo?
R. “Il carico massimo deve essere riportato sulla scala”.
È sufficiente utilizzare una scala portatile che abbia i requisiti di sicurezza previsti dal d.lgs. 81/08 per eseguire un’attività in sicurezza?
R. “No. È necessario utilizzare la scala osservando le prescrizioni d’uso del fabbricante e quelle richiamate dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti”.
Quando è possibile utilizzare una scala portatile?
R. “Il d.lgs. 81/2008, all’art. 111, comma 3, dispone che il datore di lavoro utilizzi una scala portatile quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’utilizzo di altre attrezzature (per esempio, i trabattelli, i cestelli elevatori) considerate più sicure non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure dalle caratteristiche del sito che non può modificare”.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento e delle FAQ che si soffermano su vari altri aspetti (conformità, marcatura delle scale per uso domestico o uso professionale specifico, vendita o noleggio scale, …).
Tiziano Menduto
Sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede numero 10372 e 10429 (archivio incidenti 2002/2019).
Scarica le schede da cui è tratto l'articolo:
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