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Al caso prospettato nel quesito si applicano le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro contenute nell’articolo 21 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., che il legislatore ha destinato ai lavoratori autonomi, nonché, riguardando il quesito l’utilizzo di una attrezzatura di lavoro, le disposizioni di cui al Titolo III dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e quelle contenute nella cosiddetta Direttiva Macchine di cui al D.P.R. 24/7/1996 n. 459 il quale è stato abrogato e sostituito a partire dal 6/3/2010 dal D. Lgs. 27/1/2010 n. 17 meglio conosciuto come nuova Direttiva Macchine.
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I quesiti sul decreto 81: sull’uso di macchine di propria costruzione
Domanda
Quali sono gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro che deve rispettare un lavoratore autonomo nel caso che voglia utilizzare nella sua officina una macchina di propria costruzione?
Risposta
Nel quesito è prospettato un caso del tutto singolare ma che può in effetti verificarsi e cioè quello di un lavoratore autonomo che si è costruito una macchina e che la vuole utilizzare nella sua officina per proprio conto. Viene pertanto chiesto quali obblighi in tal caso deve rispettare il lavoratore autonomo per essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
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Al caso prospettato nel quesito si applicano le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro contenute nell’articolo 21 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., che il legislatore ha destinato ai lavoratori autonomi, nonché, riguardando il quesito l’utilizzo di una attrezzatura di lavoro, le disposizioni di cui al Titolo III dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e quelle contenute nella cosiddetta Direttiva Macchine di cui al D.P.R. 24/7/1996 n. 459 il quale è stato abrogato e sostituito a partire dal 6/3/2010 dal D. Lgs. 27/1/2010 n. 17 meglio conosciuto come nuova Direttiva Macchine.
Secondo l’articolo 21 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008, infatti, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, destinato ai componenti delle imprese familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile ma anche appunto ai lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, così come nel caso che ci interessa:
“1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto”.
per cui è facile osservare che dei tre obblighi sopraindicati posti a carico dei lavoratori autonomi uno, quello riportato sotto la lettera a), riguarda proprio, così come si verifica nel caso segnalato, l’obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro che siano conformi alle disposizioni del Titolo III del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Occorre a tal punto precisare che in tale Titolo III viene fatto riferimento, nel fissare le prescrizioni da adottare per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, a due categorie di attrezzature e quindi di macchine, una indicata nel comma 2 dell’articolo 70 che riguarda le macchine e attrezzature costruite e messe in esercizio prima delle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto di cui al D. P. R. n. 459/1996, entrato in vigore il 21/9/2006, ed i cui requisiti di sicurezza devono essere conformi all’Allegato V dello stesso D. Lgs., e l’altra indicata nel comma 1 dello stesso articolo 70 riguardante le macchine ed attrezzature costruite e messe in esercizio dopo l’entrata in vigore dello stesso D.P.R. n. 459 le quali, ai fini della sicurezza sul lavoro, devono essere conformi alle specifiche disposizioni del D.P.R. n. 459/1996 oltre che adeguate, ai sensi dell’articolo 71 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, alle misure tecniche ed organizzative contenute nell’Allegato VI del medesimo D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Il D.P.R. n. 459/1996 aveva disposto d’altro canto a suo tempo che a partire dal 21/9/1996 le macchine costruite e messe in esercizio dopo tale data dovevano essere conformi alle prescrizioni in esso contenute nonché ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) di cui all’Allegato I dello stesso D.P.R. n. 459/1996, contenenti le principali misure da applicare alle macchine per garantire la loro sicurezza. Lo stesso D.P.R. n. 459/1996 aveva disposto altresì che tali macchine dovessero essere sottoposte alle procedure in esso fissate e consistenti nella costruzione in conformità dei requisiti di sicurezza in esso indicati, dotate di marcatura CE e accompagnate da dichiarazione di conformità alle direttive europee applicabili alle stesse dichiarazione redatta a cura e firma del costruttore ad eccezione di alcune macchine di particolare complessità per le quali tutte le procedure di certificazione dovevano e devono essere curate da un organismo notificato terzo rispetto al costruttore.
Nel caso prospettato nel quesito formulato abbiamo a che fare con un lavoratore autonomo al quale si applica pertanto l’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008 ma che ha anche costruito una macchina che utilizza nella propria azienda. Secondo le disposizioni di legge sopra indicate il lavoratore autonomo è tenuto ad applicare obbligatoriamente le disposizioni contenute nel Titolo III del D. Lgs. n. 81/2008 per cui è necessario, per potere rispondere al quesito e non essendo stato in esso precisato l’anno di costruzione della macchina, ipotizzare due casi a seconda che la macchina sia stata costruita prima o dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. n. 459/1996 risalente al 21/9/1996.
In definitiva se il lavoratore autonomo ha provveduto a costruire la macchina prima del 21/9/1996 dovrà, in qualità di costruttore della stessa, garantire l’applicazione delle disposizioni di cui all’Allegato V del D. Lgs. n. 81/2008 mentre se l’ha costruita dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 459/1996 deve averla costruita secondo i requisiti di sicurezza previsti dallo stesso D.P.R. e quindi deve avere corredata la stessa della certificazione di conformità e della marcatura CE, deve avere redatto il fascicolo tecnico della macchina e deve avere rispettato inoltre le disposizioni di cui all’Allegato VI del D. Lgs. n. 81/2008 destinato alle macchine costruite dopo il 21/9/1996.
L’osservazione, infine, che il lavoratore autonomo potrebbe sollevare e cioè che lo stesso stia utilizzando nella sua azienda una macchina di propria costruzione e di non averla immessa sul mercato a disposizione di altri non ha in effetti alcuna rilevanza in quanto la Direttiva Macchine stabilisce che gli obblighi di sicurezza sono a carico sia di chi immette la macchina sul mercato dell’Unione europea che di chi comunque mette in esercizio sul territorio dell’Unione europea una macchina di propria costruzione anche senza immetterla in mercato.
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Rispondi Autore: Morando - likes: 0 | 24/04/2013 (10:32:59) |
Ed invece..questo NON accade persino in grande industria multinazionale..dove esistono grandi carrelli trasporto telai gru a traino di muletti(e ben visibili..)usati non dalle maestranze ma fatti usare da personale precario delle ditte di somministrazione interinali..inoltre vi sono cestelli a torre costruiti sul posto (sempre grandi e sempre visibili) usati sopratutto per saldare in altezza o cambiare lampade bruciate torri che sono inserite nelle forche dei muletti per potere raggiungere alte volute altezze..non in sicurezza con tanto di saldatrice a filo continuo (non piccola) sopra ! codeste torri fatte costruire dalle maestranze interne senza neppure i patentini di saldatura oscillano solo a guardarle ! Ma non sono viste.. nelle ispezioni "quando" e se fatte veramente a dovere! Morando. |
Rispondi Autore: piron - likes: 0 | 24/04/2013 (19:24:13) |
Pienamente daccordo con Morando. Ho il sospetto che per svolgere l'attività di ispettore per la sicurezza sul lavoro sia richiesto il requisito di "invalidità di cecità" almeno del 99%. |
Rispondi Autore: Fabrizio Panichi - likes: 0 | 25/04/2013 (13:13:11) |
Ed io aggiungo: oltre ad essere cieco deve avere altri requisiti, ma lasciamo perdere quali ........ Molti vanno in ispezione in piccole realtà e fanno sanzioni assurde oltre che costose. In grandi realtà si limitano ad osservare i documenti che sono delle vere e proprie "Inciclopedie TRE cani......" che in genere vanno bene, poi quando se ne vanno ed esistono realtà tipo quelle descritte da Morando non se ne accorgono. Invece se vanno nella piccola realtà dove è lo stesso Datore di Lavoro il RSPP che lavora anche lui a stretto contatto con un addetto, max 2 dipendenti e con le stesse macchine (quindi se c'è pericolo lo percepisce in prima persona....) ma si è dimenticato di aggiornare il corso (anche per ragioni di tempo e denaro) o ha fornito tutti i DPI ma non ha fatto firmare l'avvenuta consegna, per distrazione E' QUI CHE SI SANZIONA CON MULTE DI 4.500, 4.800 €. (mi è capitato di arrivare a €.8.000 per una mascherina consegnata regolarmente ma non utilizzata dall'addetto ......), siamo proprio in un paese, l'Italia ..... ! |