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I quesiti sul decreto 81: la legge va applicata o interpretata?
Bari, 15 Giu - La legge va applicata o interpretata? Un quesito sui criteri di interpretazione delle norme di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
Si sente parlare della interpretazione delle leggi specie per quanto riguarda le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Ma la legge non va applicata e basta? Ha senso dare una interpretazione ad una legge per una sua corretta applicazione specie se questa può poi portare a delle discrezionalità?
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Risposta
L’operato di chi si cimenta nel dare una interpretazione quanto più fedele possibile ad una norma di legge e quanto più rispondente possibile a quelle che sono le intenzioni del legislatore è considerato apprezzabile, salvo qualche rara eccezione, per il valido supporto che lo stesso può dare a chi è tenuto ad applicarla e viene ancor più apprezzato se il suo contributo riguarda in particolare l’applicazione delle leggi in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori che negli ultimi anni, come è noto, sono state concentrate in un Unico Testo contenuto nel D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 che ha provveduto ad abrogare la gran parte delle precedenti disposizioni vigenti nella materia ma che purtroppo presenta in più parti nella sua lettura dei punti non del tutto chiari se non addirittura controversi.
Nel diritto l'interpretazione è una attività volta a chiarire e stabilire il significato delle disposizioni, ossia degli enunciati nei quali si articola il testo di un atto normativo in vista della loro applicazione nei casi concreti. Nel diritto italiano, in particolare, l’interpretazione è regolata dall'articolo 12 delle preleggi che sono delle disposizioni sull’applicazione della legge in generale e sono preliminari, cioè poste come premessa, al Codice Civile italiano del 1942.
Secondo tale articolo:
“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato”.
Diverse sono le interpretazioni che si possono avere della legge da quella letterale a quella sistematica, dalla teleologica alla storica. Si parla di interpretazione letterale quando nella lettura della norma si attribuisce ad ogni parola il significato preciso che scaturisce dalla presenza di quella parola in quel contesto, il che porta ad una comprensione letterale della norma giuridica. Un significato più ampio si può invece avere quando l'interprete della disposizione normativa provvede alla cosiddetta interpretazione logica, ovvero all'analisi della disposizione in base alla ratio ed alla ragione pratica da cui tale norma è scaturita. Si guarda, in sostanza, al risultato pratico della norma.
Lo stesso articolo 12 delle preleggi comunque richiede in fondo, per una sorta di paradosso, una sua “interpretazione” nel senso che la lettura dello stesso solleva delle incertezze che derivano dalla sua formulazione in quanto non è chiaro se debba farsi prevalere il significato delle parole adottate dal legislatore o la sua “intenzione” laddove i risultati siano contrastanti, circostanza questa che assume particolare importanza specie nel campo delle leggi penali. Mentre infatti da un lato l'espressione "significato proprio delle parole secondo la connessione di esse", lega l'attività dell'interprete alla lettera della legge portando alla cosiddetta interpretazione letterale, dall'altro, attraverso la locuzione "intenzione del legislatore", viene riconosciuta e legittimata la cosiddetta interpretazione sistematica o logica, cioè quell'attività ermeneutica che, muovendo dall'intero sistema normativo vigente e quindi non solo dalla singola norma giunge a ricostruire la ratio legis ovvero la finalità sociale o economica della norma giuridica stessa, il che apre la strada alla cosiddetta interpretazione teleologica o finalistica che dà un valore preponderante allo scopo della norma consentendo anche di rendere attuale il significato della norma stessa alla luce ad esempio del progresso tecnologico e scientifico. L’interpretazione storica è invece quella alla quale si ricorre quando si vuole rispecchiare la volontà storica del legislatore al momento dell'emanazione della legge stessa.
L'interpretazione, inoltre, si può anche distinguere sulla base di chi la compie in:
autentica, quando è compiuta dal potere legislativo per cui, in quanto tale, è vincolante; essa è in sostanza una legge che interpreta un'altra legge e viene usata in genere per semplificare eventuali diatribe inerenti all'interpretazione della legge stessa; l’interpretazione autentica è quella indubbiamente da preferire ma purtroppo alla stessa viene fatto ricorso solo sporadicamente;
giudiziale, quando è compiuta dal giudice in un caso concreto;
dottrinale, quando è compiuta dai giuristi;
ufficiale, quando è compiuta da pubblici ufficiali nello svolgimento delle loro funzioni (ad es. a mezzo circolari ministeriali); quest’ultima può essere, in base ai risultati ai quali perviene, estensiva o restrittiva a seconda se estende il campo di applicazione della norma rispetto al suo tenore letterale o viceversa lo restringe.
L’interpretazione che lo scrivente preferisce per gli indubbi risultati positivi ai quali può portare e che normalmente applica nella pratica quotidiana è quella teleologica, specie quando il testo normativo non è chiaro o accusa qualche carenza lessicale o qualche refuso che spesso possono finire con il portare ad un significato della norma che il legislatore stesso non aveva originariamente previsto. È questa l’interpretazione che viene preferita anche se c’è comunque da riconoscere, ad onor del vero, che la interpretazione teleologica è quella che può sollevare più di un dubbio se si considera che spesso è proprio la ratio legis e cioè lo scopo della norma di volta in volta da interpretare quella su cui si discute ed anche se c’è da ammettere altresì che ricorrendo alla stessa più che ad altri criteri interpretativi si corre il rischio, se è dubbia l’imparzialità dell’interprete, di dare la prevalenza alle preferenze ideologiche dell’interprete medesimo.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Graziano Frigeri - likes: 0 | 15/06/2011 (09:21:40) |
L'hobby di "interpretare" (che spesso significa anche letterelamente "inventarsi") le leggi in materia di salute e sicurezza del lavoro è molto diffuso, in tutte le categorie professionali interessate inclusi, ahinoi, gli orngani di vigilanza. Senza tanti giri di parole occorre dire che la legge va applicata così com'è scritta, senza forzature e senza leggere fra le righe quello che non c'è scritto. Laddove sia, o si ritenga, poco chiara, l'art. 12 del D.Lgs.vo 81, prevede di ricorrere alla Commissione di Interpello. Al di fuori di questi casi l'interpretazione riservata ai giudici e al legislatore stesso. Tutti gli altri la applicano e basta. |
Rispondi Autore: alfonso marchese - likes: 0 | 15/06/2011 (11:52:45) |
Il principio esternato da Frigerio - non a caso ex funzionario organo di vigilanza, ora noto consulente e pubblicista - è quello della ripartizione dei poteri tra organi statuali e poteri costituzionali (legislativo, esecutivo, giurisdizionale). Non è contestato (è pacifico); il problema è semmai quello dell'approfondimento delle norme lacunose o contraddittorie per le quali anche l'OdV ha il dovere di porsi in maniera diversa ma motivata, costruttivamente collegandosi con l'AG o con l'AC per porre nella sede opportuna (di volta in volta o caso per caso) la questione consentendo a chi ne ha il potere d'intervenire. Ricordo ai consulenti tanto piccati che la legislazione odierna si è formata attraverso la giurisprudenza consolidata, la dottrina, e la prassi, frutto quest'ultima del confronto anche vivace tra le parti non insensibile alle altre due precedenti. Il dibattito adatta la applicazione della norma interpretandola al caso particolare, per quanto ragionevolmente possibile, tra persone mentalmente oneste e preparate. |
Rispondi Autore: Edgar - likes: 0 | 15/06/2011 (12:44:47) |
Bell'articolo. Interessante il concetto sull'interpretazione teleologica. |