I quesiti sul decreto 81: la formazione del delegato
Quesiti
E’ tenuto il datore di lavoro se ha conferito a un soggetto una delega di funzioni ex art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008 a formarlo in materia di salute e sicurezza sul lavoro? E se sì lo può fare facendolo frequentare il corso di 16 ore per dirigenti previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011?
Risposta
Il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, può trasferire ad altro soggetto l’adempimento di uno o più obblighi che il decreto stesso ha posto a suo carico e in merito il lettore che ha formulato il quesito si è giustamente posta la domanda se il datore di lavoro stesso sia tenuto o meno a formarlo in materia di salute e sicurezza su lavoro al fine di metterlo in condizioni di poter svolgere al meglio le funzioni che gli ha trasferite e se in particolare lo può fare seguendo le indicazioni fornite dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla formazione dei dirigenti. Il quesito formulato è strettamente collegato al quesito “ I quesiti sul decreto 81: sulla formazione del DDL se manca il preposto” riguardante la formazione dei datori di lavoro che non hanno optato per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione e che si invita a consultare.
Nel rispondere al quesito sopraindicato, infatti, si è avuto già modo di precisare che in linea generale il D. Lgs. n. 81/2008 non ha richiesto che il datore di lavoro fosse formato in materia di salute e sicurezza sul lavoro se non nel caso in cui questi, ai sensi dell’art. 34 dello stesso decreto legislativo, intenda svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione allorquando è tenuto a frequentare un corso, secondo le modalità fissate con l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (rep. atti n. 223) e della durata variabile di 16, 32 o 48 ore a seconda del livello di rischio, basso medio o alto dell’attività della propria azienda, corso strutturato in quattro moduli riguardanti il sistema normativo giuridico, la gestione e l’organizzazione della sicurezza, l’individuazione e la valutazione dei rischi e la formazione e consultazione dei lavoratori.
In realtà c’è da precisare che ci sono alcuni casi per i quali il legislatore ha richiesto esplicitamente che il datore di lavoro acquisisca obbligatoriamente una specifica formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro così come avviene nel caso dei lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati di cui al D.P.R. n. 177 del 14/9/2011 (art. 2 comma 1 lettera d) e nel caso in cui il datore di lavoro intenda operare personalmente su alcune particolari attrezzature di lavoro di cui all’Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 raggiunto in attuazione dell’art. 73 comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (si consulti in merito “ I quesiti sul decreto 81: datore di lavoro e attrezzature”).
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