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I quesiti sul decreto 81: impresa affidataria e committente

Quesito

Nel caso che l’affidataria in un cantiere edile sia un’impresa senza dipendenti quali obblighi ha da rispettare secondo il D. Lgs. n. 81/2008 e quali sono in tal caso gli obblighi del committente? Come deve fare quest’ultimo la verifica tecnico professionale dell’impresa affidataria?

 

Risposta

Il lettore nel quesito fa riferimento in particolare a un caso nel quale per l’effettuazione di alcuni lavori in un cantiere edile l’ impresa affidataria sia un’impresa che non ha dipendenti e pone in merito alcune domande che riguardano gli obblighi del committente in generale, con particolare riferimento a quello della della verifica della idoneità tecnico professionale di tale impresa affidataria, e riguardano altresì gli obblighi posti a carico di quest’ultima. Al quesito si può dare riscontro come al solito individuando e confrontando le varie disposizioni che il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha posto a carico sia del committente di un’opera edile che dell’impresa affidataria con la quale lo stesso ha stipulato un contratto di appalto.

 

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Con riferimento agli obblighi del committente gli stessi sono elencati nell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. fra i quali ricordiamo, in quanto inerenti al quesito formulato, quelli di cui al comma 9 secondo il quale:

 

“9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’Allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’Allegato XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’Allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b)”

 

ricordando che l’Allegato XVII che viene più volte citato nello stesso comma 9 è quello con il quale il legislatore ha fissato la documentazione che sia “le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata” che i lavoratori autonomi devono esibire al committente onde consentirgli di verificare la loro idoneità tecnico professionale ad eseguire i lavori appaltati. La documentazione minima che le imprese esecutrici e affidatarie devono esibire al committente o al responsabile dei lavori consiste, secondo quanto indicato al punto 1 dell’Allegato XVII:

  1. nell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
  2. nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del decreto stesso (documento ancora citato nell’Allegato XVII e oggi abrogato);
  3. nel documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24/10/2007;
  4. nella dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del decreto medesimo.

 

 

(...)

 

La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:

 

Ing. Gerardo Porreca – I quesiti sul decreto 81 – Sugli obblighi del committente e dell'impresa affidataria nei cantieri temporanei o mobili.

 



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Rispondi Autore: ANDREA MARIA MORO - likes: 1
30/05/2018 (09:35:15)
Se nei cantieri temporanei o mobili ad operare è un'impresa che non ha dipendenti, la questione è semplice:
1. non è da considerarsi un'impresa ma un lavoratore autonomo, che non ha lavoratori subordinati;
2. in un cantiere che operi uno o più lavoratori autonomi o in ogni caso una unica impresa con più lavoratori autonomi, non si applica il D.Lgs. 81/08.
Il committente quindi non ha alcun obbligo perché il caso non rientra nei termini di applicazione del Testo Unico Sicurezza che tutela i lavoratori subordinati.

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