I quesiti sul decreto 81: crediti formativi
Quesito
Dovendo impartire agli stessi dipendenti sia la formazione come lavoratori di cui all’art. 37 che come addetto al primo soccorso secondo il DM 388 e come addetto antincendio facendoli frequentare corsi per i quali sono sempre previste ore di formazione generica e ore di formazione specifica, è possibile, anche alla luce del recente Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016, che le ore di formazione generica vengano svolte una sola volta e siano valide per tutti e tre i corsi?
Risposta
Torna il lettore a rifare un quesito ( pubblicato sul quotidiano del 6/7/2016) che ha già formulato prima che entrasse in vigore l’Accordo sulla formazione degli RSPP e ASPP, raggiunto nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (nel seguito per semplicità Conferenza Stato-Regioni) nella seduta del 7/7/2016, chiedendo sostanzialmente una conferma, alla luce del nuovo Accordo, delle conclusioni alle quali si era pervenuti in quella occasione.
Il quesito formulato è finalizzato a conoscere se la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro impartita ai lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. possa essere considerata valida anche come formazione generale dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi e di quelli destinati al primo soccorso e per dare riscontro allo stesso si ritiene opportuno richiamare anche in questa occasione le disposizioni di legge emanate in materia completandole a tal punto con le indicazioni ultimamente fornite dalla Conferenza Stato-Regioni con l’ Accordo del 7/7/2016 sulla formazione degli RSPP e ASPP.
La formazione generale dei lavoratori, si ribadisce, è regolamentata dal comma 1 dell’art. 37 del citato D. Lgs. n. 81/2008 secondo il quale:
“1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda”.
(...)
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Ing. Gerardo Porreca – I quesiti sul decreto 81 – Sui crediti formativi usufruibili dai lavoratori.
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Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0 | 28/09/2016 (05:40:50) |
Non pubblicate per favore articoli incompleti , ne va dell'immagine del Vs utilissimo sito. Grazie |
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0 | 28/09/2016 (05:44:13) |
Giustamente un altro lettore il 6 luglio ha detto che è difficile commentare una non-risposta |
Rispondi Autore: christian alberti - likes: 0 | 03/10/2016 (20:17:25) |
concordo con l'intervento precedente, punto sicuro ne può fare a meno...e un abbonamento lo abbiamo già sottoscritto. |