I quesiti sul decreto 81: appalti e associazioni temporanee di imprese
Quesito
Un’ impresa affidataria dei lavori “A” subappalta il lavoro che gli ha assegnato il committente ad un'altra ditta "B" che, a sua volta può sia avvalersi della collaborazione di una ulteriore impresa "C" alla quale subappaltare delle attività specialistiche oppure acquisire l’intero lavoro come ATI con la stessa ditta "C". Nel caso che, nel corso dei lavori, si verifichino delle inosservanze in materia di sicurezza sul lavoro da parte della ditta "C", quali sono le responsabilità in capo all’impresa "B" nell'uno e nell'altro caso? Ovvero, che doveri ha la ditta appaltatrice nei confronti della ditta subappaltatrice e la mandataria nei confronti della mandante?
Risposta
Il lettore fa riferimento a due tipi di organizzazione dei lavori che possono riscontrarsi in un cantiere edile, così come in calce rappresentati, nel primo dei quali si ha, con una struttura di tipo verticale, una impresa A, che ha avuto in appalto da un committente la realizzazione di un’opera edile, subappalta parte dei lavori che gli sono stati commissionati ad una impresa B la quale a sua volta, ricorrendo ad un subsubappalto, si serve di una terza impresa C mentre nel secondo caso l’impresa A si avvale, con una struttura di tipo orizzontale, delle imprese B e C unite in associazione temporanea di imprese e chiede di sapere quali siano nelle due ipotesi le eventuali responsabilità del datore di lavoro dell’impresa B nel caso in cui l’impresa C non adempia ai suoi obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In premessa si precisa che l’ATI è un raggruppamento temporaneo e occasionale di imprese collegato alla partecipazione ad una determinata gara d'appalto e che è fondato su un contratto di mandato che viene conferito ad una esse, detta capogruppo - mandataria, da parte delle altre dette mandanti. In pratica in tale tipo di struttura le imprese mandanti attribuiscono all'impresa capogruppo il potere di concorrere alla gara in loro nome e per loro conto. L'impresa capogruppo acquista così la rappresentanza esclusiva e piena delle imprese mandanti verso la stazione appaltante nella fase di gara, nella sottoscrizione del contratto, nell'esecuzione del contratto fino all'estinzione del rapporto contrattuale. L’ATI quindi in sostanza non è un’impresa e non costituisce un nuovo soggetto giuridico distinto e autonomo rispetto alle singole imprese che la compongono.
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Rispondi Autore: Damiano Alzati - likes: 0 | 08/03/2017 (08:49:02) |
Articolo molto interessante che inizia a mettere le fondamenta su una situazione importante e molto spesso sottovalutata dai vari DL e artigiani. Comunque stiamo notando che in questo ultimo periodo anche su questi argomenti, grazie anche ai percorsi formativi obbligatori, qualcosa inizia a cambiare. |