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RENTRI: scadenze e obblighi per il FIR digitale e le categorie escluse
Con l’avvicinarsi della scadenza del 13 febbraio 2026, diventa cruciale per tutte le imprese e gli operatori coinvolti nella tracciabilità dei rifiuti comprendere pienamente cosa comporta il passaggio al Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato digitale e come adeguarsi alle nuove regole operative.
Cos’è il FIR digitale
Il FIR digitale, noto anche come xFIR, è la versione elettronica del tradizionale formulario cartaceo utilizzato per accompagnare i rifiuti in tutte le fasi di gestione: dalla produzione, al trasporto, fino alla destinazione finale. Si tratta di un elemento chiave del sistema RENTRi— il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti — che digitalizza completamente il monitoraggio dei rifiuti a livello nazionale, rendendolo più trasparente, efficace e conforme agli obblighi normativi.
La data del 13 febbraio 2026 segna l’inizio dell’obbligo di utilizzare esclusivamente il FIR digitale per tutti i soggetti obbligati, con la conseguente eliminazione dell’uso del formulario cartaceo per chi è iscritto al RENTRi. Dopo questa data, la gestione digitale non sarà più facoltativa ma un requisito normativo vincolante.
Pubblichiamo le indicazioni disponibili sul sito del RENTRI.
Termini per la fruizione dei servizi per la gestione del FIR in formato digitale
L’articolo 7 comma 8 del D.M. 4 aprile 2023 n. 59, stabilisce che il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c) ovvero a partire dal 13 febbraio 2026.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per venire incontro alle esigenze organizzative degli operatori ha fissato al 22 gennaio 2026 il rilascio in ambiente di produzione delle seguenti funzionalità:
- gestione dispositivi mobili, disponibile in Area Operatori alla voce Interoperabilità, per la configurazione dei dispositivi mobili ai fini dell’utilizzo dell’APP RENTRI FIR digitale;
- servizi di supporto, presenti in Area Operatori, per la creazione e compilazione dei FIR digitali. La possibilità di firmare digitalmente i FIR sarà disponibile unicamente a partire dal 13 febbraio 2026;
- API, disponibili nell’area Servizi per l'interoperabilità, per la creazione e compilazione dei FIR digitali. La possibilità di firmare digitalmente i FIR sarà disponibile unicamente a partire dal 13 febbraio 2026;
- APP RENTRI FIR digitale per configurare l’app sui dispositivi mobili, creare e compilare FIR digitali. La possibilità di firmare digitalmente i FIR sarà disponibile unicamente a partire dal 13 febbraio 2026.
L’attivazione completa in produzione delle funzionalità complete correlate all'apertura del FIR digitale avverrà nella giornata del 12 febbraio 2026, in modo da consentire l’utilizzo del FIR in formato digitale a decorrere dalla giornata del 13 febbraio 2026.
Per maggiori informazioni sul FIR digitale si rimanda al materiale didattico pubblicato sul portale RENTRI ed in particolare:
- FIR digitale come prepararsi al 13 febbraio 2026
- i servizi di supporto e l’APP del RENTRI per l’utilizzo e la gestione del FIR digitale
Si suggerisce inoltre di consultare le schede informative pubblicate nell’area Supporto, ed in particolare:
- gestione del FIR digitale (xFIR) da parte degli operatori coinvolti nella movimentazione
- FIR cartaceo o digitale (xFIR): modalità di adempimento
- sottoscrizione del FIR digitale (xFIR)
FIR digitale: come prepararsi al 13 febbraio 2026
Il materiale informativo relativo al FIR digitale illustra in modo dettagliato gli aspetti fondamentali della modalità digitale, in vista del 13 febbraio 2026.
Il materiale fornisce indicazioni su:
• soggetti tenuti all’utilizzo del FIR digitale;
• caratteristiche del file xFIR e sua funzione nel processo di tracciabilità;
• obblighi e operatività di produttori, trasportatori e destinatari nelle diverse fasi del trasporto;
• servizi messi a disposizione dal RENTRI per la gestione e la firma del FIR digitale.
Clicca qui per scaricare la presentazione
Regole operative e gestione del FIR digitale
Il documento PDF “FIR digitale: come prepararsi al 13 febbraio 2026” pubblicato sul portale RENTRi dettaglia le modalità di gestione e di emissione del FIR digitale dopo il 13 febbraio 2026, con particolare attenzione alle responsabilità di ciascuna parte della filiera:
- Emissione e compilazione: Il formulario può essere generato dal produttore o, su richiesta, dal trasportatore attraverso l’interfaccia RENTRi o sistemi interoperabili.
- Firma digitale: Il FIR deve essere sottoscritto digitalmente dai soggetti coinvolti (produttore/detentore, trasportatore, destinatario) prima dell’avvio del trasporto.
- Trasmissione e restituzione: Dopo il completamento del trasporto e l’accettazione del rifiuto da parte del destinatario, la copia digitale completa del FIR deve essere restituita e trasmessa al sistema RENTRi secondo precise tempistiche operative.
- Stampa e accesso durante il trasporto: Anche se il FIR è digitale, è prevista la possibilità di esibire il formulario tramite dispositivo mobile o di accompagnare fisicamente il trasporto con una stampa non firmata del FIR digitale.
- Conservazione dei dati: I soggetti coinvolti devono conservare digitalmente i dati dei FIR in conformità alle norme vigenti per garantirne reperibilità, integrità e autenticità.
Queste disposizioni tecniche sono essenziali per rispettare gli obblighi normativi e garantire la tracciabilità completa dei rifiuti nel nuovo contesto digitale.
Esclusioni dall’obbligo di iscrizione al RENTRI
Ricordiamo ai lettori, che la Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025 ha sostituito il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che individua gli operatori obbligati all’iscrizione al RENTRI, come di seguito riportato:
3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.
Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:
a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;
b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6.
I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 5, sono:
- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8,
- per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. (già precedentemente esclusi dall’obbligo di iscrizione).
Si evidenzia che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, rimangono tenuti all’iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori.
I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 6, sono:
- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
- i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati,
- i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.
Gli operatori rientranti nelle categorie escluse, laddove già iscritti, dovranno presentare, tramite l’area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione.
In assenza di cancellazione verranno ritenuti operatori iscritti al RENTRI in modalità volontaria.
Si ricorda infine che i produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI sono tenuti a registrarsi all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” per produrre, vidimare e gestire il FIR in formato cartaceo conforme al nuovo modello a decorrere dal 13 febbraio 2025.
Per maggiori informazioni si suggerisce di consultare:
Video: Come il produttore di rifiuti non iscritto effettua l'accesso e la registrazione al RENTRI
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