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Circolare ANGA 7/2026: chiarimenti sui codici EER in Categoria 1, 4, 5
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato la Circolare n. 7 del 14 luglio 2026, avente ad oggetto "Utilizzazione codici dell'elenco europeo dei rifiuti", con l'obiettivo di fornire indicazioni operative e uniformi per l'uso dei codici dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) nei provvedimenti di iscrizione e variazione inerenti alle Categorie 1, 4 e 5.
La nuova disposizione si è resa necessaria a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 91 del 26 marzo 2026, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato. Tale decreto ha revisionato l'elenco dei rifiuti conferibili dalle utenze domestiche e assimilate presso i centri comunali, rendendo indispensabile un riallineamento delle prassi dell'Albo per garantire coerenza sistematica e certezza del diritto nelle attività di trasporto e gestione dei rifiuti.
Il quadro normativo di riferimento: dal D.M. 91/2026 alla Circolare ANGA 7/2026
Il quadro regolatorio della classificazione e della gestione dei rifiuti nell'ordinamento italiano trova il proprio fondamento primario nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), e in particolare nell'articolo 212, che disciplina l'istituzione, le competenze e i compiti dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Con la pubblicazione del D.M. 26 marzo 2026, n. 91, il legislatore ha ridefinito le tipologie di rifiuto ammissibili nei centri di raccolta differenziata. Tale riorganizzazione ha evidenziato la necessità di aggiornare i criteri di attribuzione dei codici EER che le Sezioni Regionali dell'Albo utilizzano nella redazione dei provvedimenti autorizzativi.
Per superare eventuali disallineamenti interpretativi a livello territoriale, la Circolare n. 7/2026 interviene fissando criteri trasparenti per l'inserimento dei codici EER nelle domande di iscrizione, rinnovo o variazione presentate dalle imprese di trasporto.
Categoria 1: utilizzo dei codici EER non compresi nel Capitolo 20
La Categoria 1 concerne la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani. Tradizionalmente, l'individuazione di tali rifiuti fa riferimento al Capitolo 20 dell'Elenco Europeo dei Rifiuti ("Rifiuti urbani inclusi i rifiuti della raccolta differenziata").
La Circolare n. 7/2026 chiarisce espressamente che, per la Categoria 1, possono essere utilizzati anche codici EER non appartenenti al Capitolo 20, a condizione che tali codici siano esplicitamente figuranti e previsti nell'Allegato 1 del D.M. 26 marzo 2026, n. 91.
A tutela della tracciabilità e della regolarità dei controlli, la Circolare impone un preciso adempimento formale alle Sezioni Regionali dell'Albo: nei provvedimenti di iscrizione o variazione riferiti alla Categoria 1 in cui figurino codici EER extra-capitolo 20, le Sezioni devono obbligatoriamente riportare un'apposita annotazione che limiti l'efficacia del titolo abilitativo ai soli "rifiuti di cui all'Allegato 1 del D.M. 26 marzo 2026, n. 91".
Categorie 4 e 5: l'inserimento di specifici codici del Capitolo 20 tra i rifiuti speciali
La Circolare interviene su una complessa tematica della tecnica di classificazione: l'inquadramento nei provvedimenti relativi alla Categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e alla Categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi).
I codici del Capitolo 20 identificano, in via generale, rifiuti di origine domestica o urbana. Vi sono tuttavia fattispecie in cui determinati rifiuti, pur presentando una natura merceologica corrispondente a voci del Capitolo 20, derivano da attività economiche, produttive o di cantiere e devono pertanto essere classificati a tutti gli effetti come rifiuti speciali.
La Circolare n. 7/2026 ammette formalmente l'inserimento nelle Categorie 4 e 5 di specifici codici EER appartenenti al Capitolo 20, limitatamente alle seguenti tipologie:
Carta e cartone: rifiuti aventi origine da contesti produttivi, commerciali o artigianali;
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense: derivanti dall'attività di ristorazione collettiva o da mense aziendali;
Oli e grassi commestibili: residui delle attività di preparazione e lavorazione degli alimenti;
Rifiuti biodegradabili da taglio e sfalcio: derivanti specificamente da interventi di preparazione, pulizia e manutenzione del verde nei cantieri edilizi e infrastrutturali.
Per la Categoria 5, l'utilizzabilità di tali codici del Capitolo 20 si applica laddove il provvedimento di iscrizione ricomprenda anche la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'articolo 212, comma 7, del D.Lgs. 152/2006.
Abrogazione della Circolare 95/2012 e adempimenti operativi per i tecnici di settore
La Circolare n. 7/2026 sancisce inoltre l'abrogazione formale della precedente Circolare n. 95 del 24 gennaio 2012, che fino ad oggi disciplinava la materia dell'inserimento dei codici EER nelle iscrizioni dell'Albo.
Sotto il profilo operativo, le indicazioni della nuova circolare richiedono azioni mirate da parte di Responsabili Tecnici della Gestione Rifiuti, HSE Manager e consulenti ambientali:
Verifica dei titoli autorizzativi aziendali: le imprese iscritte nelle Categorie 1, 4 e 5 che operano con le codifiche oggetto della circolare devono verificare che i propri provvedimenti siano coerenti con le nuove disposizioni e le prescrizioni di annotazione.
Predisposizione delle nuove istanze: le domande di nuova iscrizione, di rinnovo quinquennale o di variazione presentate alle Sezioni Regionali dell'Albo dovranno seguire rigorosamente i criteri di abbinamento dei codici definiti dalla Circolare 7/2026.
Gestione della tracciabilità (FIR e Formulario): per i trasporti eseguiti in Categoria 4 o 5 relativi a codici del Capitolo 20, occorre garantire che la documentazione d'accompagnamento attesti in modo inequivocabile l'origine speciale del rifiuto e la coerenza con la categoria di iscrizione dell'impresa trasportatrice.
L'emanazione della Circolare n. 7 del 14 luglio 2026 consolida l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di trasporto rifiuti, fornendo agli operatori di settore un riferimento tecnico e giuridico univoco per l'adeguamento delle proprie autorizzazioni.
Albo Nazionale Gestori Ambientali - Circolare n. 7 del 14 luglio 2026 - Utilizzazione codici dell’elenco europeo dei rifiuti
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