Modalità tecniche per l’ampliamento e la copertura di discariche
In merito all’ampliamento ed ai metodi di copertura delle discariche, il Ministero dell’Ambiente ha chiarito che:
- In caso di ampliamento di una discarica esistente, un nuovo lotto è considerato come tale quando si configura come un settore dell’impianto fisicamente ed idraulicamente separato dagli altri e che non risulti essere già stato oggetto di rilascio di autorizzazione alla costruzione o all’esercizio;
- Con il D.Lgs.121/2020 sono state introdotte diverse modifiche in merito alla gestione delle discariche: nel caso in cui l’autorizzazione per la realizzazione e la gestione della discarica sia stata rilasciata prima dell’entrata in vigore del D.Lgs.121/2020, per quanto riguarda la sopraelevazione e la copertura finale di lotti possono essere applicate le prescrizioni contenute nell’autorizzazione oppure le modalità previste dal suddetto decreto legislativo.
Pubblicità
I chiarimenti sono la risposta ad un Interpello presentato dalla provincia di Barletta-Andrai-Trani, ai sensi dell’art. 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che richiedeva “chiarimenti in materia di criteri costruttivi delle discariche e definizione di lotto”. In particolare, il quesito proposto è stato:
“Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’art. 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Provincia di Barletta-Andria-Trani ha richiesto di chiarire l’applicabilità dei nuovi criteri costruttivi delle discariche di rifiuti contenuti nel D.lgs. n. 121/2020 con riferimento a un intervento di sopraelevazione dei lotti di smaltimento esistenti di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi, per il quale è in corso una procedura autorizzativa ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 di competenza dello stesso Ente. In particolare, viene chiesto:
- quale sia la più corretta definizione di "lotto di discarica", nell'accezione utilizzata per le finalità dell'art.2, co. 2, del D.lgs. n.121/2020 ovvero se per nuovo lotto debba intendersi nuovo settore di discarica fisicamente e idraulicamente separato dal preesistente;
- se i nuovi criteri costruttivi relativi, in particolare, al sistema barriera fondo di discarica, introdotti con il d.lgs. 121/2020, possano essere applicati a sopraelevazioni di lotti esistenti di discariche autorizzate e realizzate con i precedenti requisiti costruttivi o sono da applicarsi ai nuovi lotti, intesi come nuovi settori di discarica fisicamente e idraulicamente separati dal preesistente;
- e gli interventi relativi alla sopraelevazione dei lotti di attuale deposizione controllata debbano rientrare nella fattispecie di "nuovi lotti delle discariche esistenti" ovvero quali caratteristiche, tecnico-costruttive e/o quali-quantitative, debbano essere prese in considerazione per la verifica della fattispecie.”
Le Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica:
“In riferimento all’istanza in questione si rappresenta quanto segue.
Con il primo quesito si chiede quale sia la più corretta definizione di "lotto di discarica", nell'accezione utilizzata per le finalità dell'art.2, comma 2, del D.lgs. n.121/2020.
Sebbene il D. Lgs n. 36/2003, né nella versione previgente né nella versione come modificato dal D. lgs. 121/2020, non riporti una specifica definizione di nuovo lotto, si evidenzia che in più punti del testo della norma si ritrovano espliciti riferimenti al lotto della discarica. In particolare, già nel testo previgente del 2003, all’art. 10, è riconosciuta la possibilità alla Regione di rilasciare l’autorizzazione all’esercizio per singoli lotti, e all’articolo 12, comma 3 è previsto che “La discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 10, ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l), e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura”. Da ciò si evince che il lotto di discarica risulta essere una parte della discarica identificata nel progetto e nell’autorizzazione che risponde ai requisiti tecnici indicati dalla norma che permettono di monitorarne la tenuta fisica e idraulica. Tale interpretazione coincide con il significato di lotto inteso nell’accezione comune e nella pratica e cioè di un settore dell’impianto fisicamente ed idraulicamente separato dagli altri.
Un nuovo lotto, pertanto, dovrebbe essere considerato un settore dell’impianto fisicamente e idraulicamente separato dagli altri che non risulti essere già stata oggetto di rilascio di autorizzazione alla costruzione o all’esercizio.
Con il secondo e terzo quesito si chiede se i nuovi criteri costruttivi relativi, in particolare, al sistema barriera di fondo di discarica, possano essere applicati a sopraelevazioni di lotti esistenti di discariche autorizzate e realizzate con i precedenti criteri costruttivi. La norma nulla dispone relativamente alle discariche esistenti già autorizzate per le quali non si intenda realizzare nuovi lotti ma sulle quali, al contrario, si intenda intervenire con una modifica, anche sostanziale, delle previsioni contenute nell’atto autorizzativo.
Si rappresenta che, con precedenti interpelli, questo Ministero ha risposto a questi in merito all’applicabilità dei nuovi criteri costruttivi relativi alla copertura superficiale finale, introdotti con il Decreto Legislativo 121/2020, anche a discariche autorizzate con i precedenti requisiti. In considerazione del fatto che la norma nulla dispone relativamente alle discariche esistenti già autorizzate per le quali non si intenda realizzare nuovi lotti, è rimesso alla discrezionalità del gestore dell’impianto di discarica la scelta di procedere alla copertura finale per come progettata e già autorizzata, ovvero di presentare all’autorità competente al rilascio del titolo abilitativo una proposta di modifica della copertura finale con adeguamento ai nuovi criteri costruttivi. Quest’ultima ipotesi non è quindi preclusa per le discariche esistenti, purché le scelte progettuali siano in linea con le disposizioni di nuova introduzione e che le stesse garantiscano la tutela dell’ambiente e della salute, senza alcun pregiudizio per la gestione post operativa della discarica. Con riferimento al sistema barriera di fondo di discarica si ritiene che, qualora tecnicamente attuabile, dovrebbe essere comunque sempre effettuata un’opportuna valutazione della tenuta della barriera di fondo già progettata e operativa sulla base delle disposizioni vigenti al momento della sua posa in opera.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del decreto legislativo 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.”
La relazione allegata al quesito(pdf)
La risposta all’interpello n.1302/2024(pdf)
Sixtema S.p.A.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.