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DL 177/2026: cosa cambia per ambiente, economia circolare e bonifiche
La gestione della tutela ambientale in Italia si arricchisce di un nuovo tassello normativo destinato a incidere direttamente sull'operatività degli HSE manager, dei consulenti tecnici e dei responsabili dei processi aziendali. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026 del Decreto-Legge 8 ottobre 2026, n. 177 (noto come Decreto Ambiente-bis), recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche", il legislatore interviene su alcuni punti critici del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale).
Il provvedimento, entrato in vigore il 9 ottobre 2026, introduce misure volte ad accelerare i procedimenti autorizzativi, sbloccare gli interventi di bonifica sui siti contaminatie promuovere modelli avanzati di economia circolare. Per i professionisti della prevenzione e della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, il decreto pone l'accento sulla necessità di un'integrazione rigorosa tra adempimenti ambientali e valutazioni dei rischi nei luoghi di lavoro.
Potenziamento delle istruttorie ambientali: VIA e AIA (Art. 1)
Uno dei principali colli di bottiglia per lo sviluppo industriale e per la realizzazione di infrastrutture sostenibili è rappresentato dai tempi di conclusione dei procedimenti autorizzativi. L'articolo 1 del D.L. 177/2026 affronta questa criticità introducendo uno stanziamento dedicato di 500.000 euro a decorrere dal 2027 per potenziare la capacità di risposta tecnica del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).
Le risorse sono destinate a velocizzare le fasi di istruttoria relative alle verifiche di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza statale e ai procedimenti di rinnovo e riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA).
Per le organizzazioni soggette ad AIA, questo intervento implica la necessità di mantenere un costante allineamento alle Best Available Techniques (BAT) di settore. L'accelerazione dei riesami ministeriali richiederà ai tecnici aziendali una gestione sempre più puntuale del monitoraggio emissivo e della rendicontazione dei dati ambientali, riducendo le tempistiche d'incertezza autorizzativa ma aumentando il rigore dei controlli di conformità.
Eventi climatici ed emergenze ambientali nei Comuni (Artt. 2 e 3)
Gli articoli 2 e 3 del decreto rivolgono l'attenzione agli impatti operativi del cambiamento climatico e alla fragilità del territorio italiano.
Fondo per le crisi ambientali comunali (Art. 2): Viene costituito, a partire dal 2027, un fondo di 11 milioni di euro all'anno finalizzato a sostenere i Comuni di fronte a emergenze imprevedibili. Tra gli ambiti di intervento rientrano la gestione di crisi straordinarie nella raccolta dei rifiuti urbani, il ripristino di ecosistemi locali danneggiati e l'attuazione di interventi di salvaguardia della biodiversità a seguito di eventi meteorologici estremi.
Supporto tecnico per il rischio idrogeologico (Art. 3): Si dispone un rafforzamento dell'assistenza specialistica a favore degli enti locali e delle Autorità di Bacino Distrettuale per la progettazione e l'esecuzione delle opere di consolidamento e mitigazione del dissesto.
Per le imprese che operano in ambiti cantieristici o di ripristino del territorio, le misure dell'art. 3 comportano l'esigenza di correlare l'esecuzione delle opere di contenimento idrogeologico con le norme generali di tutela della salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 9/2008 (D.Lgs. 81/2008).
Economia circolare: gestione terre da scavo e materiali riciclati (Art. 4)
L'articolo 4 introduce importanti chiarimenti in materia di gestione delle risorse e recupero dei materiali, delineando regole operative per la valorizzazione dei residui di produzione e dei rifiuti.
Terre e rocce da scavo
La norma interviene sulle modalità di gestione delle terre e rocce da scavo che non posseggono i requisiti per essere qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e che devono pertanto essere avviate a recupero o smaltimento come rifiuti. Il decreto snellisce le procedure per il riutilizzo o il trattamento dei materiali da scavo all'interno di filiere autorizzate, facilitando l'operatività dei cantieri pubblici e privati nel rispetto dei requisiti di caratterizzazione analitica dei suoli.
CSS-Combustibile e monitoraggio delle plastiche
L'articolo stabilisce regole più trasparenti per l'impiego del Combustibile Solido Secondario (CSS-combustibile) nei processi produttivi ad alta intensità energetica, ponendo criteri rigidi per l'End of Waste. Inoltre, vengono fissati obblighi puntuali di comunicazione dei dati sulla percentuale di polietilene tereftalato riciclato (rPET) presente nelle bottiglie per bevande, in attuazione delle direttive europee sulla riduzione dell'impatto dei prodotti in plastica monouso.
Bonifiche e "Terra dei Fuochi": tempi certi e poteri sostitutivi (Art. 5)
L'articolo 5 rappresenta una rilevante novità metodologica nella gestione dei siti contaminati (Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006).
Per arginare le lunghezze burocratiche legate all'individuazione del responsabile della contaminazione (ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006), il D.L. 177/2026 introduce termini temporali perentori entro cui le Province devono concludere le indagini amministrative ed emettere le relative ordinanze di diffida. Qualora l'ente provinciale rimanga inattivo, la norma dispone l'attivazione automatica del potere sostitutivo della Regione, che potrà operare avvalendosi del supporto tecnico-analitico dell'ARPA territorialmente competente e del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA).
Un focus prioritario è rivolto all'area denominata "Terra dei Fuochi", per la quale sono stati stanziati fino a 200 milioni di euro destinati al Commissario unico straordinario per l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, accompagnati da risorse programmate per il periodo 2026-2030.
Ripercussioni operative per i professionisti della prevenzione e dell'ambiente
Le novità contenute nel Decreto-Legge 177/2026 richiedono agli HSE manager e ai tecnici della prevenzione una revisione delle procedure operative aziendali. In particolare, è necessario prestare attenzione ai seguenti aspetti gestionali:
Gestione dei cantieri di bonifica: L'accelerazione dei procedimenti di bonifica richiederà un coordinamento attento tra il Piano di Bonifica (D.Lgs. 152/2006) e la valutazione dei rischi per i lavoratori occupati nelle operazioni di scavo, eduzione o trattamento dei terreni inquinati. In questi contesti, la redazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza) e l'adozione dei DPI per agenti chimici o biologici di cui al D.Lgs. 81/2008 devono procedere di pari passo con la caratterizzazione ambientale.
Qualificazione delle terre da scavo: Diventa fondamentale aggiornare i protocolli aziendali di tracciabilità dei materiali di risulta, distinguendo chiaramente fin dalla fase progettuale la destinazione dei materiali a sottoprodotto o a rifiuto per evitare contenziosi sanzionatori.
Piani di monitoraggio e AIA: Le imprese in possesso di autorizzazioni ambientali dovranno prepararsi a un'attività di rendicontazione più dinamica nei confronti degli organi di controllo, strutturando sistemi di gestione ambientale (UNI EN ISO 14001) in grado di integrare celermente gli aggiornamenti delle BAT di settore.
DECRETO-LEGGE 8 ottobre 2026, n. 177 - Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l’economia circolare e le bonifiche.
RXY
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