Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.
Rifiuti: chiarimenti MASE su deposito intermedio da trattamento
La gestione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento negli impianti intermedi rappresenta un tema complesso e delicato sotto il profilo normativo e autorizzativo. Con il riscontro all'interpello formulato ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito importanti precisazioni in ordine alle modalità con cui deve essere qualificato e regolamentato il "deposito intermedio" dei rifiuti decadenti da attività di trattamento (come le operazioni di condizionamento/scambio di materia R12 o i trattamenti meccanico-biologici - TMB).
L'istanza di interpello, presentata dalla Regione Calabria (prot. 61025) e riscontrata dalla Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche (DG ECB, prot. 0173448), affronta la classificazione dello stoccaggio dei rifiuti in uscita (output) in attesa del loro successivo avvio a impianti di recupero o smaltimento.
Il quadro normativo e l'inapplicabilità del deposito temporaneo
Un elemento centrale emerso nel parere ministeriale riguarda il perimetro di applicazione dell'istituto del deposito temporaneo prima della raccolta, disciplinato dall'art. 185-bis e dall'art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/2006. Il MASE ha ribadito una posizione già consolidata in precedenti chiarimenti (tra cui la nota prot. 133842 del 18 luglio 2024), confermando l'impossibilità di ricorrere a tale figura per i rifiuti generati dalle lavorazioni d'impianto.
Nel testo del parere si evidenzia infatti chiaramente che:
"ai rifiuti esitanti da un'operazione di recupero non sembra possibile applicare l'istituto del deposito temporaneo prima della raccolta, in quanto gli stessi risultano già sottoposti ad un trattamento".
Il deposito temporaneo, per sua natura giuridica, si applica esclusivamente al produttore iniziale del rifiuto nel luogo di effettiva formazione prima della raccolta. Quando il rifiuto costituisce l'esito di un processo industriale di trattamento o recupero effettuato presso un impianto autorizzato, l'operatore non può essere assimilato al "produttore iniziale", né lo stazionamento del materiale in uscita può rientrare nella disciplina del deposito temporaneo.
Qualificazione del deposito: fase funzionalmente collegata
Chiarita l'impossibilità di qualificare lo stoccaggio dell'output come deposito temporaneo, il Ministero ha definito la corretta inquadratura tecnica e amministrativa di tale stazionamento intermedio. L'attività di stoccaggio dei rifiuti prodotti dal trattamento (esitanti, ad esempio, da operazioni R12) non costituisce un'attività di gestione autonoma da autorizzare con codici specifici non previsti.
A tal proposito, la risposta all'interpello precisa che il deposito dei rifiuti in attesa di avvio a successivo impianto:
"non va qualificato come attività autonoma ma collegata alla attività di gestione da cui i rifiuti stessi derivano".
Si tratta, dunque, di una fase integrata nel ciclo gestionale dell'impianto. Il deposito degli output costituisce il naturale completamento dell'operazione principale di trattamento autorizzata: una fase priva di autonomia funzionale ma strettamente dipendente dall'attività da cui i rifiuti hanno origine.
Prescrizioni per i provvedimenti autorizzativi (AIA, AUA, art. 208)
Le indicazioni del MASE hanno ricadute dirette sull'operato degli enti competenti (Regioni, Province, Città Metropolitane) chiamati a rilasciare o aggiornare i titoli autorizzativi (Autorizzazione Integrata Ambientale, Autorizzazione Unica Ambientale o autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006).
Nel parere ministeriale viene chiarito espressamente l'onere in capo all'autorità competente nel conformare il provvedimento autorizzativo:
"l'atto autorizzativo dovrà individuare espressamente le condizioni di esercizio di tale deposito, senza attribuire un codice non previsto dalla normativa, ma qualificandolo come fase funzionalmente collegata alla gestione degli output prodotti dall'attività autorizzata".
Oltre alla corretta qualificazione formale, l'atto autorizzativo deve fissare prescrizioni operative stringenti a tutela della sicurezza e dell'ambiente. In particolare, il Ministero sottolinea che l'autorità:
"dovrà altresì indicare i tempi massimi di permanenza dei rifiuti decadenti".
Tale prescrizione si rende indispensabile per evitare che il deposito intermedio si trasformi in uno stoccaggio indeterminato nel tempo, garantendo la tracciabilità, il rispetto delle capacità stoccabili massime e il celere invio dei rifiuti verso la destinazione finale.
Indicazioni operative per HSE Manager e Gestori di Impianto
Per i responsabili della gestione ambientale, gli RSPP e gli HSE manager degli impianti di trattamento rifiuti, la pronuncia del MASE traccia precise direttive di conformità:
Riesame dei titoli autorizzativi: È necessario verificare i provvedimenti autorizzativi d'impianto (AIA, AUA, art. 208) per accertarsi che lo stoccaggio degli output da trattamento non sia impropriamente qualificato come deposito temporaneo o associato a codici operativi autonomi e non pertinenti.
Controllo dei tempi di stazionamento: È fondamentale garantire il rispetto rigoroso dei tempi massimi di permanenza e delle volumetrie stoccabili prescritti dal titolo autorizzativo per i rifiuti decadenti.
Adeguamento del Sistema di Gestione Ambientale (SGA): Le procedure interne di gestione delle aree di stoccaggio e dei layout aziendali devono chiaramente distinguere le aree destinate all'ingresso (input), le zone di lavorazione e gli spazi dedicati alla sosta intermedia degli output, nel pieno rispetto delle prescrizioni autorizzative.
L'interpello ribadisce un principio di certezza del diritto: lo stoccaggio dei rifiuti decadenti da un impianto di trattamento non è né un deposito temporaneo esente da titolo, né un'operazione di gestione autonoma, bensì una fase accessoria e funzionale che deve trovare esplicita e rigorosa disciplina nell'autorizzazione dell'impianto.
RXY
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'