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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'L’emergenza esterna negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
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Il 15 gennaio 2008 la Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Ministero dell’Interno ha emanato una Lettera Circolare che vuole sollecitare la fattiva opera di tutte le parti coinvolte nel processo di predisposizione, sperimentazione e revisione dei piani di emergenza esterni al fine di limitare il più possibile eventuali conseguenze di incidenti sull’uomo e sull’ambiente.
La circolare fa riferimento specialmente al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, modificato ed integrato da decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, che detta disposizioni finalizzate a prevenire gli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze.
In modo particolare è riportato il comma 1 dell’articolo 20: “al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 11 e 12, delle conclusioni dell'istruttoria, ove disponibili, delle linee guida previste dal comma 4, nonché delle eventuali valutazioni formulate dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - il prefetto, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione della popolazione e nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, predispone il piano di emergenza esterno allo stabilimento e ne coordina l'attuazione. Il piano è comunicato al Ministero dell'ambiente, ai sindaci, alla regione e alla provincia competenti per territorio, al Ministero dell'interno ed al Dipartimento della protezione civile. Nella comunicazione al Ministero dell'ambiente devono essere segnalati anche gli stabilimenti di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a)”.
La predisposizione dei piani di emergenza esterni è ritenuta, dunque, un “elemento cardine per il controllo dei pericoli di incidente rilevante” e va attuata in “maniera corretta e completa”.
“In tal senso” – continua la circolare – “si è espressa la Commissione Europea con il parere motivato indirizzato in data 17 ottobre 2007 alla Repubblica Italiana nell’ambito della procedura d’infrazione 2007/2030”.
Per superare l’attuale “situazione critica” la circolare fornisce degli indirizzi da attuare almeno nei casi di stabilimenti esistenti, soggetti a presentazione e aggiornamento del rapporto di sicurezza ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. 334/99 e integrazioni.
Intanto è necessario “concludere con sollecitudine i procedimenti per la valutazione di tali rapporti” anche per poter trasmettere ai Prefetti i “provvedimenti finali utili a consentire l’aggiornamento triennale del piano di emergenza esterno”.
Nel caso in cui vengano formulate delle prescrizioni,”si raccomanda il controllo della loro ottemperanza nei tempi stabiliti dal Comitato Tecnico Regionale di prevenzione incendi (CTR) e la verifica del recepimento delle stesse in occasione della presentazione, da parte del gestore, dei rapporti di sicurezza aggiornati”.
Anche in assenza di conclusioni dovranno essere forniti al Prefetto elementi utili per l’elaborazione di un piano provvisorio, piano che in assenza di dati sufficienti può essere elaborato anche con l’utilizzo del metodo speditivo, come indicato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2005, “Linee Guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante”.
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La circolare inoltre richiama la connessione tra l’attività valutativa di competenza del CTR e quella finalizzata al controllo dell’urbanizzazione, per ricordare “che, per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, il D.M. 9 maggio 2001 stabilisce che gli elementi pertinenti del piano di emergenza vengano recepiti negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale”.
In riferimento alle aree industriali particolarmente complesse dal punto di vista territoriale, il documento ricorda che “l’obbligo di presentazione dei singoli rapporti di sicurezza sussiste per tutti i gestori, compresi quelli presenti in ambiti portuali industriali, petroliferi e commerciali”.
In questi casi, fino all’antrata in vigore del D.Lgs. 334/99 e integrazioni, deve essere applicato il D.M. 293 del 16 maggio 2001 che prevede la redazione di un “Rapporto integrato di Sicurezza Portuale” e di un “Piano di Emergenza Portuale”.
Per approfondimenti ulteriori:
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