Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Gestione delle emergenze: il piano e la nomina del coordinatore della squadra

Gestione delle emergenze: il piano e la nomina del coordinatore della squadra

Indicazioni sugli addetti alla sicurezza, lotta antincendio e gestione delle emergenze. La nomina di coordinatori, i sistemi di gestione delle emergenze e il caso di una sentenza della Cassazione sulle responsabilità per un incendio in un hotel.

 

Ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 81/2008 i lavoratori addetti alla sicurezza, lotta antincendio e gestione delle emergenze devono essere designati in forma scritta e in numero congruo in rapporto alle dimensioni e ai rischi presenti nell'azienda o unità produttiva. Tali lavoratori devono possedere idonei requisiti, e non possono rifiutare la designazione se non per un valido e giustificato motivo.


Pubblicità
Emergenza e piano di evacuazione in azienda - 1 ora
Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 - Emergenza e piano di evacuazione in azienda
 

Il D.Lgs. n. 81/2008 non fa riferimento ad una struttura standard con addetti e Coordinatore e suo sostituto. È però vero che elaborando il piano di emergenza emerge come esigenza ineludibile quella di individuare un coordinatore.

 

La nomina di un coordinatore delle emergenze

La nomina di coordinatore delle emergenze può farsi ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) art. 43, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 e avviene con la designazione scritta, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, quale “Lavoratore incaricato all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di evacuazione, con compiti di Coordinatore”.

 

È poi una buona prassi per tutte le aziende adottare una simile organizzazione della squadra d'emergenza, e obbligatoria per le aziende munite di un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (es. 18001 o 45001).

 

La gestione della salute, della sicurezza e delle emergenze

Ad esempio le “ Linee di Indirizzo SGSL-AS - Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro nelle Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Lazio prevedono un sistema così congegnato:

 

«RUOLI E RESPONSABILITÀ

 

Direttore Generale

  • Approva i Piani di emergenza, formazione e addestramento del personale incaricato per la gestione delle emergenze, comunicazione con l’esterno.
  • Stabilisce obiettivi e traguardi di miglioramento/adeguamento per la Sicurezza Antincendio ed emergenze.
  • Designa il Coordinatore per la Gestione della Sicurezza Antincendio (CGSA).
  • Designa i lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze (Addetti Antincendio, Primo Soccorso, Responsabile Emergenze ed Evacuazione, CCA, ecc.) su proposta del CGSA.

 

Responsabile della Gestione dell’emergenza

  • Collabora con il CGSA, mettendo a disposizione le informazioni di sua competenza utili per la corretta gestione delle emergenze.
  • Collabora e supporta il CGSA nella predisposizione del piano di Emergenza ed Evacuazione Aziendale.
  • Svolge un ruolo direttivo nella fase di gestione dell'evento incidentale, e rappresentativo nel caso di rapporti con le autorità ed i mezzi di informazione sino all’arrivo del Datore di Lavoro.
  • In collaborazione con il Comitato di Crisi Aziendale assicura la corretta applicazione del Piano di emergenza, nel caso di accadimento di scenari di emergenza.

 

Coordinatore Gestione Sicurezza Antincendio (CGSA)

  • Pianifica, verifica e coordina le attività necessarie al mantenimento e/o al raggiungimento dei livelli di sicurezza antincendio previsti dalle norme di settore, con il supporto dei Delegati coinvolti nelle medesime.
  • Collabora con il DL nella individuazione degli obiettivi di miglioramento/adeguamento, e nella definizione degli indicatori e dei relativi criteri di misura per la Sicurezza Antincendio.
  • Riceve ed organizza la documentazione in materia di Prevenzione Incendi prodotta dai Delegati o Dirigenti secondo la procedura Aziendale del SGSL.
  • Supporta il Datore di Lavoro, Delegato o Dirigente nell’organizzazione dei rapporti con servizi pubblici competenti in materia di Primo Soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza.
  • Effettua interviste con il Datore di Lavoro e con i Delegati per identificare eventuali altre prescrizioni o accordi volontari sottoscritti dall’Azienda.
  • Supporta il RSGSL nell’analisi delle attività soggette alle norme di prevenzione incendi e gestione delle emergenze e conseguentemente individua i processi del Sistema relativi alla Gestione Antincendio da aggiornare e/o revisionare.
  • Partecipa quale componente al Comitato di Crisi Aziendale.
  • Verifica, controlla e propone l’aggiornamento al RSGSL del Sistema relativamente alla gestione delle emergenze.
  • Riporta tali requisiti nell’apposito registro annotando le eventuali scadenze da rispettare.

 

Direttore Area Tecnica (delegato del DL)

  • Collabora con il CGSA per la pianificazione degli interventi di miglioramento/adeguamento della sicurezza antincendio.
  • Progetta e realizza gli ambienti di lavoro, secondo le norme di Prevenzione Incendi, le linee guida per l’edilizia sanitaria ed ospedaliera e le norme tecniche specifiche nonché obiettivi e traguardi di adeguamento per la Sicurezza Antincendio.
  • Realizza, gestisce e verifica, installazione e manutenzione dei presidi e strutture finalizzate alla prevenzione incendi e cura la tenuta del registro apposito.
  • Controlla e garantisce il mantenimento in stato di efficienza dei percorsi d’esodo e di fuga, la loro illuminazione, nonché le compartimentazioni e i punti di raccolta.
  • Partecipa al comitato di crisi aziendale e attua gli interventi in emergenza per la messa in sicurezza dei fabbricati e degli impianti.
  • Identifica, installa e gestisce la manutenzione ed aggiornamento della segnaletica di sicurezza, emergenza, obbligo, e divieto.

 

Dirigenti Delegati ed EQ

  • Supportano il Datore di Lavoro e/o il Responsabile dell’Emergenza e il CGSA nell’organizzazione dei rapporti con servizi pubblici competenti in materia di Primo Soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza.
  • Collaborano e supportano il CGSA nella predisposizione dei Piani di Emergenza e delle procedure connesse aziendali.
  • Organizzano strutture, mezzi d’equipaggiamenti necessari alla gestione delle emergenze.
  • Assicurano la formazione degli incaricati per la gestione delle emergenze.
  • Attuano le procedure previste in caso di pericolo e/o emergenza assicurando la corretta osservanza da parte dei preposti e lavoratori.
  • Partecipano al Comitato di Crisi Aziendale e attua gli interventi in emergenza per quanto di competenza.

 

Dirigenti e Preposti

  • Sovrintendono e vigilano sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni Aziendali (procedure ed istruzione operative) in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informano i loro superiori diretti.
  • Verificano affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.
  • Richiedono l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
  • Informano il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.
  • Segnalano tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

 

RSPP

  • Collabora con il CGSA all’elaborazione del Piani di Emergenza.
  • Visita gli ambienti di lavoro al fine di verificare lo stato dei locali, l’accessibilità delle vie di fuga, il funzionamento di impianti e attrezzature.
  • Informa gli RLS sugli esiti delle prove di evacuazione.
  • Verifica la tenuta del registro antincendio.
  • Verifica la formazione e l’addestramento delle squadre di emergenza.

 

Incaricati per la gestione delle emergenze

  • Mettono in sicurezza l’impianto interessato, eventualmente procedendo ad una messa in sicurezza d’emergenza dietro ordine del Responsabile dell’emergenza.
  • Attivano le misure in materia di emergenza e si attengono a quanto previsto dagli appositi Piani/Procedure e Istruzioni di Emergenza.

 

Medico Competente

  • Fornisce l’idoneità fisica degli addetti alle emergenze.

 

RLS

  • È consultato in merito alla formazione degli addetti alle emergenze.
  • Analizza i verbali delle prove di evacuazione».

 

 

La sentenza della Cassazione Penale n. 22334 del 6 giugno 2011

Si riporta, a titolo esemplificativo delle responsabilità nell’attuazione di un piano di emergenza, alcune indicazioni tratte da una pronuncia della Corte di Cassazione; la sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 06 giugno 2011, n. 22334 relativa ad un incendio in un hotel e alle responsabilità dell'amministratrice e legale rappresentante della spa proprietaria dell'albergo (B.), dell'amministratore di fatto della società (N.) e della direttrice dell'albergo e capo della squadra di emergenza aziendale (M.).

 

“Era accaduto che nel corso della notte due giovani donne ospiti dell'hotel inavvertitamente svuotavano nel cestino dei rifiuti un portacenere con alcuni mozziconi accesi, generando fiamme che innescarono l'incendio dell'edificio. Mentre la maggior parte degli ospiti riuscirono a salvarsi attraverso le uscite di sicurezza, un uomo perse la vita nel tentativo di calarsi a terra dal balcone della sua stanza facendo uso di lenzuola annodate; ed altri due persone vennero meno all'interno del bagno nel quale si erano rifugiate. Il fuoco sviluppatosi dalla stanza delle ragazze era stato alimentato dall'apertura delle porte delle stanze e dalle correnti d'aria”.

 

B., N. e M., condannati in primo e secondo grado, ricorrono tutti in cassazione.

 

“Il ricorso di N. è fondato. Sono invece privi di pregio quelli di M. direttrice dell'albergo e capo della squadra di emergenza aziendale, e B. amministratrice e legale rappresentante della spa proprietaria dell'albergo.

In particolare si è appurato che la notte in cui accaddero i fatti non era in servizio alcuno dei componenti della squadra di emergenza, bensì solo il portiere ed un facchino. Dunque, il piano di emergenza, seppur predisposto, era stato sostanzialmente disatteso. Ciò ha impedito di fronteggiare adeguatamente e tempestivamente il focolaio di incendio; cosa che avrebbe potuto essere fatta ad esempio attraverso la chiusura della porta della stanza lasciata aperta dalle due ospiti dopo la loro fuga, nonché di quelle delle altre stanze. D'altra parte, sia il portiere che il facchino erano privi delle cognizioni e dell'addestramento posseduti dai componenti della squadra di emergenza: ciò spiega perché da parte di costoro non fu adottata alcuna idonea iniziativa. D'altra parte, la presenza di personale qualificato avrebbe anche consentito dì utilizzare tempestivamente gli strumenti in dotazione dell'albergo cioè gli idranti e gli estintori, tanto più che l'albergo era conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge. In altri termini, prosegue la Corte, vi erano tutte le condizioni per neutralizzare l'avvio delle fiamme impedendo così che il fuoco si sviluppasse e coinvolgesse l'intero edificio.

  

Quanto alla M., direttrice dell'albergo e capo della squadra di emergenza aziendale, la Corte di merito considera che la donna, nella duplice veste di direttrice dell'hotel e di responsabile del coordinamento della squadra di emergenza, avrebbe dovuto assicurare la vigilanza antincendi nell'arco dell'intera giornata mediante la predisposizione dei relativi turni diurni e notturni.

Quanto alla posizione di B., amministratrice e legale rappresentante della spa proprietaria dell'albergo, la Corte d'appello ritiene che, attesa la veste di amministratore e legale rappresentante della società proprietaria dell'albergo, si configura una posizione di garanzia quale datore di lavoro. Le deve essere fatto carico delle omissioni di vigilanza sul rispetto e l'attuazione delle cautele e delle misure previste nel piano di emergenza, compresa l'organizzazione della presenza, suddivisa in turni, di personale inquadrato nella squadra di emergenza.

 

D'altra parte, la circostanza che presso l'albergo esistesse una figura di dirigente, cui - come si è visto - era demandata la concreta organizzazione del servizio antincendio previsto nell'apposito piano, non esonera per nulla da responsabilità la ricorrente, incombendole pur sempre l'essenziale e non delegabile obbligo di vigilanza. Tale obbligo è da intendersi non nel senso di dover costantemente ingerirsi nell'organizzazione del servizio, quanto piuttosto nell'assicurarsi che esso fosse adeguatamente strutturato ed operativo, anche attraverso l'organica predisposizione di turni di presenza di personale qualificato ed esperto, in grado di far fronte alle emergenze.

 

Viene infine annullata la sentenza solo con riguardo alla posizione dell'amministratore di fatto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, poiché la sua colpevolezza non può essere desunta, secondo la Suprema Corte, dalle condotte messe in atto post factu, in mancanza della prova di una sua ingerenza nella gestione dell’hotel prima dell’incendio”.

 

 

Rolando Dubini, avvocato in Milano

 

 

Scarica la sentenza di riferimento:

Corte di Cassazione - Penale Sezione IV - Sentenza n. 22334 del 6 giugno 2011 (u. p. 7 aprile 2011) - Pres. Marzano – Est. Blaiotta– P.M. Monetti - Ric. B. A., N. R. e M. G. C. - Fra le figure intermedie nell’ambito di una azienda il legislatore ha previsto anche quella del dirigente chiamato a rispondere, sia pure ad un livello inferiore rispetto al datore di lavoro, dell’attuazione delle misure di sicurezza sul lavoro.



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Sergio Vianello - likes: 0
05/07/2018 (07:15:42)
Mi chiedo come sia possibile avere sempre sul posto un addetto alle emergenze ? Non è attuabile la nomina dell’addetto, del vice, del vice del vice, del vice del vice del vice !!!!! E se l’azienda a due lavoratori ?
Gli addetti alle emergenza hanno il fondamentale compito di portare la cultura dell’emergenza nella propria azienda e non di travestirsi da Superman !!!
Rispondi Autore: Linda Morigi - likes: 0
05/07/2018 (08:59:06)
in caso di emergenza è fondamentale che ci si attenga ad un piano, ovvero uno strumento pensato per spostare rapidamente le persone nel luogo più sicuro. In certi casi queste procedure possono salvare delle vite, a prescindere dal numero delle persone coinvolte nell'evento. Il fatto che vi siano degli addetti alle emergenze, che sono i primi punti di riferimento per le altre persone, e che debbono essere ben identificabili, agevola enormemente la procedura di emergenza ed evacuazione ed evita il rischio che alcune persone si facciano prendere dal panico ed influenzino quindi altre persone che, in preda al panico, potrebbero farsi del male o fare del male ad altri. Complimenti per l'articolo Avv. Dubini!
Rispondi Autore: Claudio Stellato - likes: 0
05/07/2018 (10:30:32)
E' praticamente impensabile avere sul posto di lavoro TUTTE le figure previste anche nei turni di notte.
E' assolutamente impensabile, solo gli incoscienti lo possono fare, lasciare un albergo con un numero considerevole di ospiti nelle mani di persone che non hanno ricevuto un minimo di formazione. Io come DDL misarei preoccupato della sicurezza della struttura e delle persone formando anche il portiere di notte ed il facchino. Per fare due conti: quanto costa un corso di formazione in confronto al danno conseguenziale della mancata formazione?????? Alla fine non sitratta nemmeno di applicare la norma ma semplicemente, e non solo, di salvaguardare il patrimonio aziendale oltre alla sicurezza degli ospiti.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!