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Documentazione di cantiere: ponteggi e castelli di carico

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Edilizia

12/10/2011

Un quadro riassuntivo della principale documentazione che deve essere tenuta in cantiere inerente la sicurezza e relativa ai ponteggi e ai castelli di carico. PIMUS, disegno esecutivo, registro di controllo, controlli iniziali e periodici.

 
Bergamo, 12 Ott – Sono molti i documenti che devono essere compilati e tenuti all’interno di una cantiere edile: per semplificare questo aspetto non secondario della gestione della sicurezza nel comparto edile, PuntoSicuro ha già presentato la guida dal titolo “ Documentazione di Cantiere”, pubblicata sul sito del Comitato Paritetico Territoriale di Bergamo e elaborata dal Coordinamento regionale dei CPT della Lombardia (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Milano, Lodi, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese).
Questa guida - aggiornata al 30 maggio 2011 - offre brevemente un quadro riassuntivo della principale documentazione, relativa alla sicurezza, che deve essere tenuta in un cantiere edile.
 
Dopo esserci occupati, in precedenti articoli, di alcuni documenti generali (fascicolo tecnico, piano di lavoro, dichiarazione di conformità, richiesta di verifiche periodiche, registro di controllo, …) e della documentazione relativa a impianto elettrico e rumore ambientale, vediamo oggi la documentazione relativa ai ponteggi e castelli di carico.


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Modello PIMUS
Ponteggio a Tubi e Giunti: Montaggio Ancoraggio a Punti Fissi + Cordino e Dissipatore - Modello PIMUS in formato Ms Word

Libretto e Autorizzazione ministeriale
Il documento, che serve sempre in presenza di ponteggio, è destinato al proprietario/utilizzatore (con riferimento al Decreto legislativo 81/2008 Titolo IV art 131). “Prima della realizzazione del ponteggio verificare la presenza del suo libretto e dell’Autorizzazione Ministeriale”.
 
Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio ponteggi (Pi.M.U.S.)
È un piano necessario prima di ogni operazione di montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi (D. Lgs. 81/2008 Titolo IV art. 136 All. XXII).
E’ emesso dal datore di lavoro o persona competente dell'impresa addetta al montaggio/smontaggio ponteggi ed è destinato a: 
- lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio ponteggi
- utilizzatori del ponteggio.
La guida ricorda che il PIMUS “deve sempre contenere anche le istruzioni sul corretto uso del ponteggio da parte di tutti coloro che lo utilizzeranno. Qualsiasi modifica/trasformazione del ponteggio deve essere preliminarmente indicata nel Pi.M.U.S”.
 
Disegno esecutivo del ponteggio 
Il documento serve sempre e comunque prima della realizzazione del ponteggio e successive modifiche (D. Lgs. 81/2008 Titolo IV 134 comma 2 Allegato XXII).
È emesso da una persona competente ( datore di lavoro, preposto) del montaggio del ponteggio ed è diretto al proprietario/utilizzatore.
Si ricorda che “per i ponteggi che non superano i 20 metri di altezza e che sono conformi agli schemi tipo previsti nel libretto e autorizzazione ministeriale deve essere redatto il Disegno Esecutivo (in pianta ed in prospetto) dal quale risultino:
-  le generalità e la firma della persona competente che lo ha redatto;
-  sovraccarichi massimi per impalcato;
- indicazione degli appoggi e degli ancoraggi”. 
 
Progetto (disegno esecutivo con relazione di calcolo)
Documento che serve prima della realizzazione del ponteggio/castello di carico (D. Lgs. 81/2008 Titolo IV art 133). È un documento redatto a cura di “architetto o ingegnere abilitati” ed è diretto al proprietario/utilizzatore.
Anche in questo caso si sottolinea che “i ponteggi di altezza superiore ai 20 metri e quelli che non risultano conformi agli schemi di impiego previsti nell'autorizzazione ministeriale e nel libretto del fabbricante, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
- calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
- disegno esecutivo”.
Inoltre è “vietato l'uso promiscuo di elementi strutturali di ponteggio aventi autorizzazioni ministeriali diverse all'interno degli schemi previsti. Negli altri casi (partenze e parapetti di sommità al di fuori degli schemi) occorre un progetto specifico”.
Senza dimenticare che “tutti i castelli di carico non previsti nell'autorizzazione ministeriale devono essere allestiti in base ad un progetto”.
 
Registro di Controllo
Documento emesso dal costruttore (o in assenza il datore di lavoro) e diretto al proprietario/utilizzatore (D. Lgs. 81/2008 Titolo IV Allegato XIX Titolo III art. 71 co. 4 b). 
La “verifica dei contenuti dell'all. XIX e la sua registrazione può costituire registro di controllo”.
 
Controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio)
È un documento che serve a fine montaggio (“anche per parti”) ed è emesso dal datore di lavoro/ preposto al montaggio e destinato al proprietario/utilizzatore (D. Lgs. 81/2008 titolo III Art 71, co. 8).
Il "controllo iniziale" dell'art 71 co 8 – da effettuare "dopo l'installazione e prima della messa in esercizio" – serve a verificare il corretto montaggio.
Si ricorda inoltre che “prima del montaggio devono essere effettuati i controlli di singoli elementi (vedi all.XIX, punto 1)”. 
 
Documento relativo ai controlli periodici/straordinari 
È un documento che serve “a seconda della programmazione ordinaria della manutenzione del ponte, e per:
- controlli periodici con frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti o in assenza di queste dalle procedure del datore di lavoro;
- controlli straordinari, ogni volta che intervengano eventi eccezionali”.
È emesso dal datore di lavoro tramite personale competente/preposto (in caso di locazione verificare contrattualmente a chi compete l'onere) ed è destinato al proprietario/utilizzatore (D. Lgs. 81/2008 Titolo IV Allegato XIX Titolo III art. 71 co. 8, co. 9 e Art 137 co. 1). 
Queste alcune delle indicazioni riportate nel presente volume:
- “prima del montaggio: devono essere verificati tutti i singoli elementi che compongono il ponteggio (all.XIX, punto 1);
-durante l'uso: successivamente al montaggio del ponteggio, le verifiche della struttura, devono essere effettuate ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungato non utilizzo”.
    
 
 
 
Coordinamento Regionale dei Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione degli infortuni,
l'igiene e l'ambiente di lavoro nell'edilizia della Lombardia, “ Documentazione di Cantiere” (formato PDF, 1.08 MB).
 
 
Tiziano Menduto
 


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