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La documentazione sulla sicurezza da tenere in cantiere

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

01/09/2011

Una pubblicazione del Coordinamento regionale dei CPT della Lombardia offre un quadro riassuntivo della principale documentazione inerente la sicurezza che deve essere tenuta in cantiere. I documenti necessari per le attrezzature di sollevamento.

Bergamo, 01 settembre 2011 – Sul sito del Comitato Paritetico Territoriale di Bergamo, un CPT che nasce nel 1972 da un'iniziativa della associazione costruttori edili e delle organizzazioni sindacali, è stata presentata una pubblicazione del Coordinamento regionale dei CPT della Lombardia (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Milano, Lodi, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese) particolarmente utile per le imprese, datori di lavoro, dirigenti e preposti che operano nei cantieri edili.
Il documento - dal titolo “ Documentazione di Cantiere” e aggiornato al 30 maggio 2011 - offre un quadro riassuntivo della principale documentazione inerente la sicurezza che deve essere tenuta in cantiere. Per ogni documento vengono esplicitate notizie sul soggetto che lo emette, sul destinatario e sui riferimenti normativi attualmente vigenti. Senza dimenticare alcuni importanti suggerimenti applicativi.
 
In particolare il documento del Coordinamento Regionale dei Comitati Paritetici Territoriali lombardi è suddiviso in otto capitoli:
- documentazione generale;
- documentazione attrezzature di sollevamento;
- documentazione altre macchine/attrezzature e DPI (Art. 71 c. 4 D.Lgs. 81/2008);
- documentazione impianto elettrico, di messa a terra, scariche atmosferiche;
- documentazione rumore ambientale;
- documentazione ponteggi e castelli di carico;
- indirizzi CPT lombardi.
 
Riprendiamo dalla pubblicazione alcune informazioni sui documenti generali di cui parliamo più raramente nei nostri articoli.
Ad esempio è bene ricordare che la notifica preliminare - emessa dal committente o dal Responsabile dei lavori – è necessaria:
- in un “ cantiere con presenza anche non contemporanea di più imprese”;  
- nei “cantieri dove opera una unica impresa con entità presunta superiore a 200 uomini/giorno”.
Si ricorda che in mancanza della notifica preliminare é sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. In particolare “dal 1 gennaio 2010 la notifica preliminare deve essere inviata on-line”.
La notifica preliminare deve essere inoltre “aggiornata ad ogni variazione dei suoi contenuti in particolare all’ingresso in cantiere di nuovi soggetti, imprese e lavoratori autonomi”. 
 
Ricordando che la pubblicazione fornisce informazioni anche sul Piano di sicurezza e coordinamento ( PSC), sul Piano sostitutivo di sicurezza ( PSS), sul Piano operativo di sicurezza ( POS), sul DUVRI, sul DURC e sul tesserino di riconoscimento, ci soffermiamo sul fascicolo tecnico e sul Piano di lavoro (in caso di rimozione e bonifica amianto).
 
Ilfascicolo tecnico, emesso da CSP/CSE e destinato al Committente, deve essere redatto in presenza di PSC (tranne che per le manutenzioni ordinarie). “La prima stesura deve essere effettuata prima dell’inizio dei lavori, a cura del CSP, l’aggiornamento in fase di esecuzione a cura del CSE”. Si ricorda che anche in mancanza del fascicolo tecnico é sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.
 
IlPiano di lavoro è necessario nei lavori di demolizione o rimozione dell' amianto o dei materiali contenenti amianto. Copia del piano di lavoro “è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, a seguito dei quali è possibile iniziare i lavori anche senza un riscontro da parte dell’ASL. Il piano di lavoro non sostituisce il POS e la notifica della presenza amianto non sostituisce la notifica preliminare del cantiere”.


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Facciamo ora una breve panoramica sui documenti necessari per le attrezzature di sollevamento ( gru, autogru, montacarichi, monta persone, piattaforme, cestelli, ponte sospeso, ponti a colonne, argani a bandiera, …).
 
Questi i suggerimenti forniti dalla pubblicazione:
-dichiarazione “CE” di conformità: “è una dichiarazione solitamente presente nel libretto di uso e manutenzione. Il simbolo CE deve essere visibile sulle attrezzature. Per apparecchi di sollevamento anteriori al settembre 1996, occorre conservare il libretto di omologazione o copia della richiesta di prima verifica inviata all’ISPESL” (ora Inail);
-libretto d’uso e manutenzione: “il libretto di uso e manutenzione deve contenere sempre (o avere allegato) il Registro di Controllo”;
-richiesta di prima verifica (INAIL/ASL) per le attrezzature di cui all’all. VII D.Lgs. 81/2008: “la prima verifica dell’ apparecchio di sollevamento deve essere richiesta dall’utilizzatore a INAIL che vi provvede nel termine di 60 gg. Decorso tale termine il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e/o di soggetti pubblici o privati (reperibili in un elenco pubblico disponibile c/o INAIL o ASL)”;
-richiesta di successive verifiche periodiche (secondo le indicazioni dell’allegato VII): “le verifiche periodiche sono effettuate dai soggetti ASL, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso tale termine il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati (reperibili in un elenco pubblico disponibile c/o INAIL o ASL). Conservare copia del verbale rilasciato. La richiesta di visita periodica deve essere effettuata almeno 30 giorni prima della scadenza indicando il luogo dove effettuare la visita. La verifica periodica per gru e carrelli semoventi a braccio telescopico è con cadenza annuale. Per le altre attrezzature verificare nell’all. VII”;
-documento di controllo iniziale ad ogni montaggio: “il documento deve essere redatto dopo l'installazione e prima della messa in esercizio dell’ apparecchio di sollevamento. Il controllo iniziale è da effettuare dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere (compreso il primo) o in una nuova località di impianto (anche all’interno dello stesso cantiere) al fine di verificare l'installazione corretta e il buon funzionamento dell’apparecchio. Il montatore deve verificare l’esistenza della dichiarazione di idoneità del basamento, come richiesto dal manuale dell’attrezzatura. L’idoneità del piano di appoggio, o di scorrimento è certificata dall’impresa esecutrice del manufatto e nei casi non previsti dal libretto di uso e manutenzione, da un tecnico abilitato. In ogni caso deve essere verificata la natura del terreno”.
-documento di controlli periodici/straordinari: “i controlli periodici devono essere effettuati secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi. I controlli straordinari devono essere effettuati al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza: ogni volta che intervengono eventi eccezionali che possono avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. Le verifiche periodiche di funi e catene sono annotate nel registro di controllo”. “I risultati dei controlli di cui sopra (effettuati da personale competente) devono essere riportati per iscritto con data, nome e firma e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. L’apparecchio di sollevamento deve essere sempre accompagnato dall’ultimo controllo con esito positivo”;
-Registro di Controllo: “annotare tutti gli interventi iniziali, periodici e straordinari allegando l’ultimo controllo con esito positivo”;
-Piano di coordinamento di gru interferenti: “il piano di coordinamento deve essere redatto nel caso di gru interferenti operanti nello stesso cantiere o in cantieri diversi”;
-eventuali autorizzazioni e prescrizioni di enti terzi: “nel caso di vicinanza o interferenza con manufatti e/o aree di interesse di enti gestori strade, autostrade, corridoi aeroporti, linee elettriche, ecc. contattare i relativi gestori di competenza”.
 
Ricordiamo, per concludere, che PuntoSicuro ha pubblicato nelle settimane passate diversi articolirelativi alla proroga dell’entrata in vigore del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 aprile 2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”. Articoli a cui vi rimandiamo per un ulteriore approfondimento sul tema delle verifiche periodiche delle attrezzature di sollevamento.
 
 
Coordinamento Regionale dei Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione degli infortuni,
l'igiene e l'ambiente di lavoro nell'edilizia della Lombardia, “ Documentazione di Cantiere” (formato PDF, 1.08 MB).
 
 
Tiziano Menduto
 


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Rispondi Autore: Corrado Carlotti - likes: 0
25/10/2022 (20:42:23)
Buonasera, vorrei sapere se secondo la vostra esperienza va notificata anche l'impresa/lavoratore autonomo che installa la gru e se va notificato l'elettricista che fa l'impianto di cantiere e rilascia la dichiarazione di conformità. Grazie

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