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Edilizia: la sicurezza in condizioni particolari di lavoro

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Edilizia

29/04/2011

La prevenzione nel comparto edile in attività con rischi di sbalzi eccessivi di temperature o in attività in prossimità di corsi d’acqua. Misure tecniche di prevenzione e istruzioni per gli addetti.

 
Torino, 29 Apr - In un precedente articolo abbiamo affrontato la sicurezza sul lavoro nel comparto edile in relazione al rischio di eventi naturali, come sismi e frane, oggi ci occupiamo invece di attività in situazioni particolari, ad esempio in presenza di sbalzi eccessivi di temperatura o di corsi d’acqua.
 
Lo facciamo utilizzando la banca dati di schede bibliografiche contenute nel manuale " La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili"- nato dalla collaborazione tra il Comitato Paritetico Territoriale di Torino e Provincia ( C.P.T. Torino) e l’ INAIL Piemonte.
Ricordiamo che le imprese edili possono fare riferimento a queste schede per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro e, adeguandole agli ambienti e alle situazioni specifiche dell’impresa, per la stesura del DVR e dei piani di sicurezza.
 
Lavori in presenza di sbalzi eccessivi di temperatura
Le misure individuate nella scheda sono applicabili nelle attività da svolgersi presso ambienti di lavoro che, per caratteristiche proprie o per l’introduzione di attività lavorative specifiche, presentino il rischio di sbalzi eccessivi di temperature, come per esempio nel rifacimento di forni industriali, nelle attività di manutenzione o rifacimento di opere all’interno di impianti in funzione di produzione di caldo e freddo, o che utilizzano tali elementi per un processo produttivo, o nell’utilizzo in cantiere di procedure che determinano un tale ambiente di lavoro (es.: congelamento dei terreni)”.
È evidente che le misure presentate sono integrative di quelle individuabili per i rischi delle singole attività. Rischi che possono essere “notevolmente accentuati in presenza dei fattori ambientali ostili, come il caldo e il freddo. Pertanto nella valutazione dei rischi specifici inerenti le attività svolte si dovrà tenere conto di livelli di attenzione superiori a quelli previsti nelle normali condizioni di lavoro”.
 
Queste le misure tecniche di prevenzione in relazione a :
 
- calore, fiamme: “nelle attività edili che espongono i lavoratori a sbalzi eccessivi di temperatura, dovuti alla presenza di fonti di calore o fiamme deve essere valutata a priori l’effettiva possibilità di eseguire tali lavori a impianti fermi. Qualora giustificati motivi tecnici comportino l’esecuzione dei lavori con impianti in funzione, si deve ridurre al minimo il rischio per i lavoratori addetti provvedendo ad isolare il massimo possibile le lavorazioni dalle fonti di calore con accorgimenti tecnici quali: la interposizione di barriere e schermi fra la zona di lavoro e le fonti di radiazione del calore, la ventilazione dell’ambiente con aria fresca oppure prevedendo accorgimenti procedurali che comportino l’esecuzione dei lavori alle massime distanze possibili dalle medesime fonti, di volta in volta disattivate, ed il ricorso a turni di lavoro”. Quando poi il calore o le fiamme “fanno parte del ciclo produttivo, gli addetti devono essere ridotti al minimo indispensabile e la zona di lavoro deve essere opportunamente delimitata e segnalata”.  In tutti i casi in cui non siano sufficienti i provvedimenti tecnici e/o procedurali per eliminare i rischi si deve prevedere l’uso di equipaggiamenti particolari.
Nella scheda sono presentate anche alcune misure relative alle attività negli spazi confinati;
 
- freddo: “nei lavori edili che espongono i lavoratori a sbalzi eccessivi di temperatura, dovuti alla presenza di fattori ambientali che determinano condizioni di freddo è necessario provvedere, in quanto possibile, a riscaldare l’ambiente di lavoro. Ove non risulti possibile operare diversamente bisogna limitare gli interventi allo stretto necessario e, ove del caso, prevedere la rotazione fra gli addetti”. Il personale deve essere dotato di equipaggiamento particolare e DPI adeguati. Nella scheda – a cui vi rimandiamo – vengono fornite indicazioni di sicurezza in presenza di procedure che prevedono, ad esempio, il congelamento delle terre.
 
In fase di progettazione e programmazione dei lavori, si deve inoltre “tenere conto di procedure di sicurezza che devono comprendere le seguenti istruzioni:
- “la temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tenere conto del grado di umidità ed il movimento dell’aria concomitanti;
- quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione;
- la temperatura dei posti di lavoro in sotterraneo deve essere contenuta, per mezzo della ventilazione e, se necessario, ricorrendo ad altri mezzi, al di sotto del limite massimo di 30 gradi centigradi del termometro asciutto o di 25 gradi centigradi del termometro bagnato;
- qualora non sia possibile mantenere la temperatura entro i limiti sopraindicati, il normale lavoro può essere continuato a condizione che la permanenza dei lavoratori in sotterraneo non si prolunghi oltre le 6 ore al giorno, se la temperatura non superi i 35 gradi centigradi a termometro asciutto o i 30 gradi centigradi a termometro bagnato;
- a temperature superiori i limiti indicati sono consentiti soltanto lavori di emergenza diretti a scongiurare pericoli o lavori relativi ad operazioni di salvataggio. in tal caso il personale addetto deve essere impiegato secondo orari e turni adeguati alle particolari condizioni contingenti;
- il trasporto e l’impiego delle materie e dei prodotti aventi temperature dannose devono effettuarsi con mezzi o sistemi tali da impedire che i lavoratori ne vengano a diretto contatto (es.: congelamento delle terre)”.
 


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Lavori in prossimità di corsi d’acqua
In questo caso le misure individuate trovano applicazione in tutte le “attività da eseguire presso, in e sopra l’acqua, come per esempio la costruzione di palificazioni, di centinature, di fondazioni, di ponti, di passerelle di argini, l’esecuzione di lavori di riattamento a costruzioni esistenti, ecc. durante i quali vi è pericolo di caduta nell’acqua con possibilità di annegamento”. E le misure sono “integrative di quelle individuate per le singole attività, con particolare riferimento alla protezione contro la caduta di persone, che devono comunque essere osservate”.
 
Rimandandovi ad una lettura diretta della scheda in merito a tutte le misure di sicurezza evidenziate,  per i lavori in prossimità di corsi d’acqua o bacini, “ma che non interessano direttamente questi ultimi, il rischio di caduta in acqua deve essere evitato con procedure di sicurezza analoghe a quelle previste per la caduta al suolo”.
Per questa tipologia di lavori è possibile prendere in considerazione:
- “palancolati metallici per deviare e contenere le acque e consentire l’esecuzione di lavori a livelli inferiori a quello massimo previsto delle acque e/o la realizzazione di ponteggi tradizionali con partenza da terra;
- ponteggi metallici con partenze a mensola e ancoraggi particolari per l’esecuzione di lavori a livelli superiori a quello massimo previsto dalle acque;
- ponti sospesi;
- integrazione dei parapetti con reti continue di protezione;
- impiego di imbracature di sicurezza, funi di trattenuta con dispositivi dissipatori di energia e sistemi di ancoraggio che permettano la mobilità in condizioni di vincolo continuo (es.: sviluppatori automatici di cavo di trattenuta in acciaio; guide fisse con elementi di trattenuta a scorrimento; linee vita flessibili fissate a parti stabili delle opere). il sistema deve essere progettato ed installato in modo che il collegamento della imbracatura di sicurezza  avvenga sempre da posizione sicura (protetto contro il rischio di caduta in acqua) e non sia necessario, in alcun caso, distaccare l’imbracatura di sicurezza durante le attività o gli spostamenti;
- impiego di reti di sicurezza anticaduta, associate o non con i dispositivi di protezione individuale anticaduta”.
 
La scheda ricorda inoltre che fase di progettazione e programmazione dei lavori è necessario “prendere in considerazione procedure di sicurezza che devono tener conto delle seguenti istruzioni:
- “per i lavori eseguiti al di sopra dell’acqua ad una certa altezza da essa o al suo livello, le cadute di persone nell’acqua vanno impedite mediante parapetti applicati all’opera, ai ponteggi, alle casseforme, alle centine, ai natanti ed ai loro accessi; in assenza di parapetti o come supplemento di sicurezza possono essere applicate reti di sicurezza;
- per lavori semplici, di breve durata (es.: rilievi e misurazioni) e quando non possono essere usati parapetti o reti di sicurezza, nonché durante il loro montaggio, devono essere utilizzate, a seconda dei casi, imbracature di sicurezza e/o giubbotti di salvataggio a funzionamento automatico (galleggiabilità intrinseca o autogonfiabili);
- per i lavori riguardanti l’esecuzione di opere definitive o provvisorie dentro l’acqua, bisogna ricercare e mettere a conoscenza degli addetti quanto può influire sul suo livello, come ad esempio: la regolazione periodica dei canali e dei laghi artificiali, il regime delle precipitazioni atmosferiche capaci di provocare piene ed inondazioni, il regime delle maree diurne e stagionali, la direzione delle correnti e delle onde, ecc.;
- misure e istruzioni puntuali devono essere previste: in merito alla circolazione delle persone, dei mezzi di trasporto, delle macchine semoventi sui moli e sulle dighe in corso di costruzione; per l’impiego di attrezzature terrestri o su natanti; per l’infissione di pali o palancole; per evitare il capovolgimento dei macchinari sui natanti o a terra; per la messa in opera di grandi blocchi di pietra o di calcestruzzo;
- in caso di attività notturna deve essere prevista una sufficiente illuminazione dei luoghi di possibile caduta nell’acqua”.
 
Segnaliamo che tutte le schede - che vi invitiamo a visionare - riportano ulteriori indicazioni relative alle procedure di emergenza, alla sorveglianza sanitaria, ai DPI da utilizzare, alle attività di formazione e alla segnaletica necessaria.
 
 
 CPT di Torino e Provincia, INAIL Piemonte:
 
- La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili, l’intero manuale (formato ZIP, 19.5 MB);
- Variazioni edizione 2009 (formato PDF, 496 kB): contiene alcuni aggiornamenti, rispetto alla precedente edizione del manuale, da consultare per verificare se apporre correzioni al proprio documento di valutazione dei rischi;
- ERRATA CORRIGE MANUALE 2010 (formato PDF, 283 kB);
 
 
Tiziano Menduto


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