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Modifiche al D.Lgs. 626/94
Nuove modifiche al Decreto Legislativo 626/94.
Nell’ultima settimana di agosto sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale due provvedimenti di integrazione e di modifica al Decreto Legislativo 626/94; precisamente il Decreto Legislativo 12 giugno 2003, n.233 “Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive”, ed il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.235 “Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”.
Decreto Legislativo 12 giugno 2003, n.233
Il provvedimento introduce, dopo il titolo VIII del decreto legislativo n. 626/1994, il “Titolo VIII-bis - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE”.
Le misure intendono tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive.
Il decreto legislativo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un'area con atmosfere esplosive, oppure è prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell'ambiente.
Il provvedimento non si applica:
a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse;
b) all'uso di apparecchi a gas di cui al DPR 15 novembre 1996, n. 661;
c) alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;
d) alle industrie estrattive a cui si applica il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624;
e) all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi internazionali [...], nonché la normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi.
Il provvedimento si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, il datore deve adottare le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attività; in particolare il datore di lavoro deve prevenire la formazione di atmosfere esplosive.
Nel caso in cui la natura dell'attività non consenta di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:
“a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.”
Il decreto precisa inoltre i criteri in base ai quali devono essere valutati i rischi di esplosione.
Il datore di lavoro dovrà inoltre provvedere a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato “documento sulla protezione contro le esplosioni”, che sarà parte integrante del documento di valutazione dei rischi.
Al decreto legislativo n. 626/1994 sono aggiunti tre allegati: Allegato XV-bis (Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive), Allegato XV-ter (Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive; Criteri per la scelta degli apparecchi e dei sistemi di protezione), Allegato XV-quater (Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive).
I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, utilizzati per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal decreto.
Mentre i luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive già utilizzati prima del 30 giugno 2003 devono soddisfare le prescrizioni entro il 30 giugno 2006.
Il datore di lavoro che procede, dopo il 30 giugno 2003, a modifiche, ampliamenti o trasformazioni dei luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, prende i necessari provvedimenti per assicurarsi che tali modifiche, ampliamenti o trasformazioni rispondano ai requisiti minimi indicati dal decreto.
Per gli abbonati alla banca dati il provvedimento è consultabile qui.
Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.235
Una sintesi sarà pubblicata sul numero di domani.
Nell’ultima settimana di agosto sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale due provvedimenti di integrazione e di modifica al Decreto Legislativo 626/94; precisamente il Decreto Legislativo 12 giugno 2003, n.233 “Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive”, ed il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.235 “Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”.
Decreto Legislativo 12 giugno 2003, n.233
Il provvedimento introduce, dopo il titolo VIII del decreto legislativo n. 626/1994, il “Titolo VIII-bis - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE”.
Le misure intendono tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive.
Il decreto legislativo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un'area con atmosfere esplosive, oppure è prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell'ambiente.
Il provvedimento non si applica:
a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse;
b) all'uso di apparecchi a gas di cui al DPR 15 novembre 1996, n. 661;
c) alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;
d) alle industrie estrattive a cui si applica il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624;
e) all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi internazionali [...], nonché la normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi.
Il provvedimento si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, il datore deve adottare le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attività; in particolare il datore di lavoro deve prevenire la formazione di atmosfere esplosive.
Nel caso in cui la natura dell'attività non consenta di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:
“a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.”
Il decreto precisa inoltre i criteri in base ai quali devono essere valutati i rischi di esplosione.
Il datore di lavoro dovrà inoltre provvedere a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato “documento sulla protezione contro le esplosioni”, che sarà parte integrante del documento di valutazione dei rischi.
Al decreto legislativo n. 626/1994 sono aggiunti tre allegati: Allegato XV-bis (Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive), Allegato XV-ter (Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive; Criteri per la scelta degli apparecchi e dei sistemi di protezione), Allegato XV-quater (Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive).
I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, utilizzati per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal decreto.
Mentre i luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive già utilizzati prima del 30 giugno 2003 devono soddisfare le prescrizioni entro il 30 giugno 2006.
Il datore di lavoro che procede, dopo il 30 giugno 2003, a modifiche, ampliamenti o trasformazioni dei luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, prende i necessari provvedimenti per assicurarsi che tali modifiche, ampliamenti o trasformazioni rispondano ai requisiti minimi indicati dal decreto.
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Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.235
Una sintesi sarà pubblicata sul numero di domani.
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