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Edilizia: quali sono le condizioni per utilizzare i lavori in corda?
Roma, 9 Sett – Nei giorni scorsi abbiamo cominciato a parlare dei lavori in quota svolti con sistemi di accesso e posizionamento mediante funi con riferimento al seminario “ Lavori in corda. Know-how e Sicurezza”, organizzato il 18 dicembre 2015 a Roma dalla Commissione Sicurezza nei Cantieri mobili istituita presso l’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, in collaborazione con Eur Spa.
Un seminario con diversi interventi che si sono soffermati anche sull’esperienza correlata alla costruzione del Nuovo Centro Congressi a Roma e, in particolare, della struttura chiamata la “nuvola”.
Esperienza che, ad esempio, è stata ricordata nell’intervento “Procedure autorizzative dell’Affidataria” a cura dell’Arch. Isabella Di Marsico (ASPP di Sito Società Condotte Spa).
Oltre a riportare gli obblighi dei datori di lavoro e le procedure di verifica di processi e misure preventive e protettive, l’intervento presenta lo studio preliminare, la valutazione delle metodologie mediante analisi del rischio che hanno portato in alcune attività a utilizzare lavori su fune. Infatti “l’esclusione del ponteggio come opera provvisionale” prima e delle piattaforme mobili elevabili (PLE) poi, ha “spostato l’attenzione sulla possibilità di operare con Aziende specializzate nei lavoro in corda”.
Tuttavia per poter inquadrare meglio i lavori in corda in relazione alla normativa, ci soffermiamo su un secondo intervento dal titolo “Inquadramento normativo” a cura dell’Ing. Giorgio Grimaldi (Responsabile del Procedimento – Eur Spa).
Riguardo al quadro normativo di riferimento il relatore indica che nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, relativo ai cantieri temporanei e mobili, e precisamente nel Capo II, “sono contenute le norme sui lavori in quota. Gli articoli di maggiore interesse sono:
- gli artt. 105 e 106 elencano rispettivamente le attività soggette e le attività escluse dall’applicazione delle norme del Capo II del Titolo IV;
- l’art. 107 fornisce la definizione di lavoro in quota;
- l’art. 111 riporta gli obblighi dei datori di lavoro nell’uso di attrezzature per i lavori in quota, compresi i lavori in quota mediante funi;
- l’art. 115 fornisce indicazioni sui sistemi di protezione contro le cadute dall’alto;
- l’art. 116 riporta gli obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi”.
Riportiamo alcune parti significative degli articoli del D.Lgs. 81/2008, ad esempio con riferimento al comma 4, dell’articolo 111, che indica alcune condizioni imprescindibili per l’eventuale scelta dei “ lavori in corda”:
Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi. 2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta. (...) 4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l’impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell’esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico. (...) |
Gli obblighi correlati all’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi sono poi riportati nell’art. 116:
Articolo 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi 1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti: a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l’accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro. e l’altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. È ammesso l’uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l’uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza; b) lavoratori dotati di un’adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza; c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l’utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore; d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo; e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro; f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell’organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all’articolo 111, commi 1 e 2. 2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio. 3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare: a) l’apprendimento delle tecniche operative e dell’uso dei dispositivi necessari; b) l’addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti; c) l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione; d) gli elementi di primo soccorso; e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione; f) le procedure di salvataggio. 4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell’ALLEGATO XXI. |
L’intervento ricorda poi che oltre alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 bisogna tenere conto “anche delle ‘linee guida’ predisposte dai Ministeri, dalle Regioni e dall’INAIL, e approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che costituiscono atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza”. E le linee guida finora pubblicate che “trattano i lavori con funi sono:
- linee guida “ per l’esecuzione dei lavori temporanei in quota con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi” , pubblicata nel settembre 2003 dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero della Salute (ISPESL ora INAIL), ed in collaborazione con altri enti quali il CNVVF, il CAI, le Guide Alpine e le imprese di settore;
- linea guida sui “lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi -manuale addetti e preposti” , pubblicata nel giugno 2008 dal Ministero dell'interno, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova - Ufficio Formazione e Documentazione, Nucleo Speleo Alpino Fluviale”.
L’intervento segnala poi le “norme tecniche” sui DPI utilizzati nel lavoro con funi, e si sofferma ampiamente sulla “sicurezza in fase di progettazione”, ad esempio con riferimento ad alcuni dei compiti del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:
- “intervenire attivamente nella progettazione onde eliminare all’origine i pericoli dovuti alle fasi di lavorazione delle opere in progetto;
- redigere i piani di sicurezza ed il fascicolo delle informazioni;
- raccogliere tutte le informazioni sull’agibilità del sito o dei diversi siti in cui saranno eseguite le lavorazioni, attingendo dalle fasi di progettazione pregresse o da indagini appositamente effettuate nei siti di interesse delle fonti di fonti di pericolo relative: agli addetti al procedimento, ai progettisti, ai lavoratori, ai fruitori, ai manutentori che si prevede di trovare presenti nel sito”.
Segnaliamo che il relatore si sofferma poi sugli obblighi del coordinatore, come riportati nel D.Lgs. 81/2008, sul piano di sicurezza e di coordinamento, sul Fascicolo con le caratteristiche dell'opera e, infine, sulle procedure di verifica di verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici. E riguardo a tali verifiche si ricorda come la formazione specifica contestualizzata nel cantiere sia un “elemento imprescindibile di valutazione”.
“ Procedure autorizzative dell’Affidataria”, a cura dell’Arch. Isabella Di Marsico (ASPP di Sito Società Condotte Spa), intervento al seminario “Lavori in corda. Know-how e Sicurezza” (formato PDF, 3.38 MB).
“ Inquadramento normativo”, a cura dell’Ing. Giorgio Grimaldi (Responsabile del Procedimento – Eur Spa), intervento al seminario “Lavori in corda. Know-how e Sicurezza” (formato PDF, 951 kB).
Tiziano Menduto
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