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Gestione delle interferenze: quando elaborare il DUVRI e il PSC?

Gestione delle interferenze: quando elaborare il DUVRI e il PSC?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: DUVRI

23/09/2016

Spesso sono stati posti quesiti e dubbi sulla gestione delle interferenze e sulla scelta di elaborare il DUVRI e/o il PSC. Ne parliamo con Fabrizio Lovato, presidente di Federcoordinatori. Quali documenti elaborare? DUVRI e PSC possono essere compresenti?

Brescia, 23 Set – Come più volte rilevato dal nostro giornale - anche attraverso i commenti dei lettori ai nostri articoli o i quesiti raccolti nel nuovo Forum di PuntoSicuro - sono ancora tanti i dubbi degli operatori sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza. Una normativa sicuramente ricca e articolata, ma anche troppo frammentata e, spesso, di difficile interpretazione.

Ed una delle “zone oscure” sembra essere quella correlata alla gestione delle interferenze nei luoghi di lavoro… Come devono essere gestite? Con quali documenti? Con il Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e/o il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)?


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Modello DUVRI
Manutenzione Meccanica Industriale - Modello DUVRI in formato Ms Word

 

Nei mesi scorsi ho partecipato - come conduttore della Tavola Rotonda finale - ad un interessante workshop (PuntoSicuro era media partner dell’iniziativa) in cui si affrontava proprio il tema della gestione di appalti e interferenze con riferimento alla normativa e alla stesura di DUVRI e PSC:  il workshop “ Articolo 26 e titolo IV del D.Lgs 81/08 a confronto nella gestione degli appalti” organizzato il 14 luglio 2016 a Modena, nell’ambito del progetto “ A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica.

 

Se uno degli obiettivi dell’incontro era fare chiarezza su questi temi, alla fine dell’evento, specialmente nel dibattito con il pubblico, si sono evidenziate alcune differenze interpretative della normativa. Differenze che mostrano come questo tema necessiti di ulteriori approfondimenti o, secondo alcuni relatori al workshop, di futuri interventi interpretativi/normativi che individuino, senza ombre, ambiti e soluzioni idonee.

 

Proprio per cercare di fare chiarezza su questi temi ho intervistato Fabrizio Lovato, presidente di Federcoordinatori, un sindacato dei coordinatori per la sicurezza del lavoro che era rappresentato a Modena da un consigliere nazionale del sindacato (Nicola Nicolini).

 

Prima di raccontare i commenti e le opinioni di Fabrizio Lovato, riporto, come promemoria di partenza, alcune indicazioni tratte dal documento Inail “ L’elaborazione del DUVRI - Valutazione dei rischi da interferenze”, curato da Raffaele Sabatino con la collaborazione di Andrea Cordisco.

 

Il documento vuole far chiarezza sulla differenza esistente tra il DUVRI e il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e sulle eventuali problematiche che possono insorgere da “un'eventuale sovrapposizione dei due documenti”:

- “il PSC si applica esclusivamente ai lavori edili e di genio civile nei quali sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più Imprese esecutrici. Il DUVRI e il PSC non sono quindi, assolutamente, lo stesso documento; essi, pur riferendosi ad aspetti analoghi afferenti alla sicurezza sul luogo di lavoro sono riferiti, il primo, a qualsiasi ambiente di lavoro, mentre il secondo, esclusivamente al cantiere edile”;

- in alcuni casi “la stesura del PSC esonera da quella del DUVRI, pur tuttavia occorre precisare che anche nel cantiere edile, il PSC non sempre costituisce il documento unico per la pianificazione della sicurezza, dovendo essere comunque necessaria l'elaborazione del DUVRI. Esistono infatti molti casi in cui i documenti vanno redatti entrambi, occupandosi ciascuno della prevenzione e protezione dai rischi da interferenze nel cantiere”.

 

Veniamo all’intervista a Lovato e partiamo dalle “differenze interpretative” per poi risalire verso problematiche più generali relative alla gestione delle interferenze.

 

 

Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto

 

 

Sappiamo che il DUVRI e il PSC sono documenti differenti che operano in contesti diversi. Secondo la sua esperienza di coordinatore ci sono dubbi sul fatto che un’attività possa o meno essere considerata un lavoro edile e di ingegneria civile con applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008?

 

Fabrizio Lovato: “No, nessun dubbio, la norma quando definisce un cantiere è chiara. È un cantiere temporaneo o mobile qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile”.

 

Nel workshop si è parlato di DUVRI e PSC ricordando quando è necessario elaborare un documento o l’altro. Tuttavia ci sono casi in cui i due documenti potrebbero essere compresenti e, in qualche modo, sovrapporsi... In quali casi può succedere? E questa sovrapposizione è un errore normativo o ha una qualche effettiva funzione di prevenzione dei rischi?

 

FL: “È possibile che in determinate situazioni, si abbia la compresenza (non sovrapposizione) di entrambe i documenti: DUVRI e PSC. Basti pensare a lavori relativi ad interventi di manutenzione edile da eseguirsi all’interno di una struttura industriale che deve comunque continuare ad essere operativa. Per gestire la sicurezza all’interno del cantiere verrà elaborato il PSC mentre per gestire e coordinare la sicurezza tra l’azienda e il cantiere (il cantiere, non le singole aziende) verrà elaborato il DUVRI.

In nessun modo comunque i due documenti potranno essere sovrapposti in quanto il DUVRI è il documento iniziale che il Coordinatore tiene in considerazione mentre sta elaborando il PSC, e gli fornisce informazioni in merito allo stato dei luoghi e ai rischi presenti in cui il cantiere si dovrà insediare. Mentre nella fase esecutiva è lo strumento che consente al CSE il dialogo con il datore di lavoro committente ospitante. I due documenti non sono dunque sovrapponibili quanto piuttosto complementari!”.

 

Per chiarire le cose faccio riferimento ad un esempio riportato nell’articolo “ Gestione delle interferenze: normativa, dubbi e difficoltà delle imprese”, uscito su PuntoSicuro il 14 settembre scorso. Nell’articolo, riportando il contenuto di una relazione, si indica, ad esempio, che “quando il cantiere è ubicato presso una ditta che svolge l’attività lavorativa anche durante le opere del cantiere stesso, si ritiene che il PSC debba prendere in considerazione anche questo tipo di interazione rendendo, di fatto, inutile il DUVRI (il documento di valutazione dei rischi da interferenza che il datore di lavoro committente è tenuto a redigere in tutti gli altri casi di interferenza con altre attività). In questo caso, quindi, sarà il Coordinatore per la Progettazione che dovrà tenerne conto in fase di redazione del PSC, sarà quello incaricato della Esecuzione a verificare nel tempo, durante lo svolgimento dei lavori, che il piano venga rispettato, che sia adeguato all´effettiva situazione di rischio, che tutte le ditte presenti (e che influiscono sul cantiere) siano rispettose del piano stesso”.

Tuttavia l’esempio riportato a mio parere è fuorviante in quanto caso “limite”, ossia l’unica attività interferente nella mia azienda è il cantiere … possibile, ma improbabile. Mi domando: l’azienda dell’esempio, non ha fornitori, manutentori o ospiti per la normale gestione della sua attività? Non ha imprese di pulizie, o aziende che fanno manutenzione agli impianti fissi (elettrico o idraulico), o il gestore del distributore delle bevande?

 

Riporto anche alcune indicazioni tratte da una Linea guida INAIL:

- “Il DUVRI è redatto dal DLC, e non dalle Imprese o lavoratori autonomi, affidatarie del/dei contratto/i d'appalto, d'opera o di somministrazione (o “ordini d’acquisto” utilizzati per aggirare l’indicazione normativa, nda); questi ultimi dovranno in ogni caso cooperare onde permettere al DLC di evidenziare tutti i possibili rischi da interferenza e fornendo tutti i documenti attestanti l'idoneità tecnico professionale richiesti dall’art. 26;

- Il DUVRI deve essere redatto o aggiornato ogniqualvolta siano posti in essere dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, anche non formalizzati, che implichino la presenza di Imprese operanti all'interno dell'Azienda, anche se non si ravvisano particolari rischi da interferenza: in questo caso il documento dovrà evidenziare l'assenza di rischio (contratto cosiddetto non rischioso);

- Il DUVRI è un documento UNICO per tutti gli appalti e per questo DINAMICO, in quanto deve essere aggiornato in caso si ravvisino nuovi rischi da interferenza, all'ingresso di nuove Imprese, ove si presentino variazioni nella struttura e nella tecnologia delle varie Imprese, in caso di acquisto ed utilizzo di nuove attrezzature da parte dell’Azienda, ecc.”.

Come dicevo: è improbabile che l’esempio portato corrisponda alla realtà, e quindi se la gestione della prevenzione è vera, TUTTE le aziende hanno la necessità di gestire le interferenze. Certo il risultato di questa attività (il DUVRI) sarà piccolo o grande in relazione alla complessità della valutazione, ma la sua esistenza a mio giudizio è indubbia.  Come è indubbio che tale documento diventi un documento d’ingresso del PSC che ad esso dovrà dedicare una parte specifica che riguarda il fondamentale scambio d’informazioni tra il datore di lavoro committente (con il DUVRI) e il coordinatore prima in progetto (con il PSC) e poi durante l’esecuzione per gli aggiornamenti.

 

Nel workshop modenese sono state sollevate infatti alcune perplessità riguardo alla possibile compresenza/sovrapposizione tra i due documenti. Lei cosa ne pensa? Dietro queste differenze di opinioni c’è una diversa interpretazione della normativa? Qual è la corretta lettura del secondo comma dell’articolo 96 del TU, comma che qualcuno potrebbe leggere come esonero dal DUVRI tutte le volte in cui esiste un PSC?

 

FL: “Ribadisco che i documenti non sono sovrapponibili in quanto ognuno ha la propria area di azione.

Nello specifico l’art. 96 (e siamo in Titolo IV – cantieri temporanei o mobili) vuole chiarire i confini di operatività dell’uno e dell’altro documento. Se stiamo parlando di Cantiere avremo il PSC e i POS come documenti di riferimento, ed è con le loro regole che ci si ‘parla’ all’interno del cantiere, non con il DUVRI. Se parliamo dell’esempio precedente (intervento edile all’interno di un sito industriale), in questo caso avremo il DUVRI (azienda-cantiere) quale documento di riferimento che interesserà le attività e le aree esterne al cantiere, ma limitrofe a questo e che possono avere un’interazione con esso”.

 

Accade spesso nei cantieri in cui lavorate che si debbano elaborare due diversi documenti, il DUVRI e il PSC? E laddove siano necessari entrambi ma, ad esempio, manca il DUVRI, cosa fa un coordinatore?

 

FL: “Sovente, e soprattutto in caso di ristrutturazioni o ampliamenti industriali e condominiali (quando c’è la presenza del custode dipendente), capita di avere entrambi i documenti.

Il DUVRI per il coordinatore è il documento iniziale che prende in considerazione per l’elaborazione del PSC e nel caso in cui non sia presente lo richiede al datore di lavoro committente”.

 

All’opposto nel caso di mere forniture di materiale ed attrezzature potrebbe non necessitare né DUVRI né POS. Anche in questo caso lei ritiene che sia corretto o siamo di fronte a una lacuna normativa? E come può essere garantita, in questo caso, una informazione reciproca sulle possibili interferenze? 

 

FL: “La normativa non può (e non deve) regolamentare tutto, ma deve fissare i principi. Laddove non vi sia una norma specifica per la gestione in sicurezza di un’attività, quale può essere per esempio la fornitura di materiale in cantiere o la realizzazione delle campionature, il Coordinatore avendo chiari i principi di prevenzione può definire una, o più procedure che le imprese e i fornitori dovranno rispettare”.

 

Lasciamo da parte la norma e torniamo alle vostre esperienze.

In alcuni commenti sul nostro giornale si indica che il DUVRI passa “sopra la testa” degli interessati, è un “monumento di carta” del tutto inutile, volto solo a cercare di ridurre le responsabilità aziendali. Cosa potrebbe rendere questo monumento meno formale e più effettivo ed efficace?

 

FL: “Anzitutto occorre distinguere l’attività di ‘valutazione dei rischi interferenti’ dalla redazione del ‘Documento di valutazione dei rischi interferenti’. Nella prima viene fatta la valutazione dei rischi ma non viene registrata da nessuna parte. Ciò non significa che il datore di lavoro non abbia adottato misure di sicurezza tali per i cui i lavoratori non risultino tutelati.

Nel secondo caso viene elaborato un documento che riporti la valutazione dei rischi interferenti con indicate tutte le misure di sicurezza da attuare ma ciò non implica che il datore di lavoro li abbia valutati o che attui quanto indicato.

Il fatto di produrre un ‘monumento di carta’, o un documento fine a se stesso, serve a dimostrare agli organismi di vigilanza che tale attività è stata effettuata. Se ci limitassimo a fare vedere il nostro buon operato, le modalità operative, gli apprestamenti messi a disposizione ma non presentassimo alcun documento scritto tutta la nostra ‘buona condotta’ non verrebbe presa in considerazione e non ci salverebbe da una sanzione.

La cultura della sicurezza deve essere le fondamenta del ‘monumento’ che ogni datore di lavoro deve predisporre e realizzare”.

 

So che lei ha partecipato, come esperto, alla stesura dei nuovi modelli standardizzati/semplificati di POS/PSC e PSS. Non si è pensato a modelli standardizzati/semplificati di DUVRI?

 

FL: “C’è da dire che a differenza del PSC, POS e PSS per i quali l’All. XV del D.Lgs. 81/2008 e smi ne definisce i contenuti minimi, per il DUVRI non vi è questa precisazione.

Diversi enti, tra cui ricordiamo Regione Lombardia e Inail, hanno elaborato delle linee guida relative la redazione del DUVRI lasciando comunque al datore di lavoro committente la possibilità di elaborare il documento come meglio riteneva.

In fine, ma come si dice non per ultimo, dobbiamo ricordare che l’art.26 per la parte relativa al DUVRI è stata ‘semplificata’ dall’art. 32 del DL n.69 del 21.06.2013 recante ‘disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia’, infatti per i lavori a basso rischio in sostituzione del DUVRI è stata introdotta la figura dell’incaricato che però deve essere in possesso di formazione aggiornata, di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, di esperienza e competenza professionale, adeguata e specifica in relazione all’incarico … un genio ! Che però per dare evidenza di assolvimento dell’incarico al suo datore di lavoro … dovrà redigere un DUVRI! E se non lo fa spontaneamente glielo chiederà il datore di lavoro al fine di verificare il suo operato … perché nel nostro paese (di apparenze) i fatti non sono sufficienti, ci voglio i documenti a provarlo”.

 

Concludiamo infine con qualche considerazione.

Qual è l’attenzione, nelle aziende e tra i committenti, per adempimenti come DUVRI e PSC?  I documenti vengono realizzati solo quando è un obbligo di legge o anche quando è necessario?

 

FL: “Capita, talvolta, che i datori di lavoro/committenti non siano a conoscenza degli obblighi di predisposizione del DUVRI e del PSC, non per disinteresse nel riguardo del tema sicurezza, ma semplicemente per ignoranza nei confronti della materia.

Occorre una maggiore informazione che come Federcoordinatori abbiamo cercato di fornire tramite l’istituzione dello “Sportello del committente” – attività di consulenza specialistica gratuita alla cittadinanza, ma che non ha trovato il supporto delle pubbliche amministrazioni”.

 

 

E, infine, ritiene che sia utile un intervento interpretativo/normativo per togliere dubbi in merito a quali documenti elaborare per affrontare il rischio di interferenze?

 

FL: “No, tutt’altro! Ritengo che il legislatore debba fermarsi e non continuare ad emettere decreti attuativi e di specifica che fanno perdere il riferimento ai principi regolamentari di partenza.

Infine smettiamo di abusare della parola ‘semplificazione’ al fine di una ricerca utopistica della perfezione legislativa, perché: ‘La perfezione si ottiene non quando non c’è più nulla da aggiungere, ma quando non c’è più niente da togliere’ (Antoine de Saint-Exupéry).



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Rispondi Autore: carmelo Catanoso - likes: 0
23/09/2016 (09:44:37)
In uno stabilimento industriale, anche di medie dimensioni, ogni giorno possono essere presenti molte imprese che operano all’interno dello stesso per eseguire appalti di lavori, di servizi o di forniture, ciascuna con un proprio contratto.

Va preliminarmente ricordato che, a prescindere dall’esistenza o meno d’interferenze, l’art. 26 prevede, nei primi due commi, l’attuazione di una serie di obblighi da parte del datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’interno della propria azienda o unità produttiva.

Se per l’esecuzione dei lavori si prevedono interferenze tra a) le attività, gli impianti, le strutture, ecc. del datore di lavoro committente e b) le imprese e tra le imprese presenti, allora il datore di lavoro committente deve procedere alla redazione del DUVRI.
Se però uno d
i questi appalti da affidare riguarda l’esecuzione di lavori edili o d’ingegneria civile, il regime da applicare non sarà più quello dell’art. 26 ma quello del Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008.

Quindi, nella realtà, in uno stabilimento industriale potremmo avere N contratti d’appalto riguardanti lavori NON edili o d’ingegneria civile, dove i rischi interferenziali (tra le attività, impianti, strutture, ecc. del datore di lavoro committente e le imprese e tra le attività delle singole imprese), saranno governati con il/i DUVRI e un contratto d’appalto, riguardante lavori edili o d’ingegneria civile, che sarà gestito in regime d’applicazione del Capo I del Titolo IV.

Nell’ipotesi che l’appalto di lavori edili o d’ingegneria civile preveda la presenza anche non contemporanea di più imprese, il PSC redatto dal CSP, come previsto al p.2.2 dell’allegato XV, dovrà prendere in considerazione i rischi che dall’esterno del cantiere possono incidere sullo stesso e i rischi che dal cantiere possono essere trasferiti all’esterno di esso.

Le informazioni sui primi possono essere acquisite mediante una disamina preventiva del/i DUVRI effettuata dal CSP mentre i secondi devono essere oggetto di specifica comunicazione dal CSP verso il datore di lavoro committente affinchè questi valuti l’eventuale necessità di aggiornamento del/i DUVRI che regolano, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, il rapporto con le altre imprese che eseguono altre tipologie di lavori (impiantistici, pulizie, ecc.)

Ovviamente, se per l’esecuzione dei lavori edili o d’ingegneria civile, opererà un’unica impresa, si avrà un’applicazione “parziale” del Capo I del Titolo IV in quanto non sussisteranno gli obblighi di nomina del CSP e del CSE e la redazione del PSC e del FO; pertanto, le interferenze dovranno essere gestite con un DUVRI e l’unica impresa esecutrice dovrà comunque redigere il proprio POS.

In conclusione, all’interno dello stesso contratto d’appalto riguardante l’esecuzione di lavori edili o d’ingegneria civile, non potranno mai coesistere PSC e DUVRI.
Il PSC governerà le interferenze tra le lavorazioni all’interno del cantiere e prevederà l’adozione delle misure per eliminare o contenere i rischi che:
1) dal cantiere vengono trasmessi all’esterno verso le attività del datore di lavoro committente e delle altre imprese presenti a vario titolo nello stabilimento e
2) dall’ambiente esterno al cantiere (e cioè dalle attività dello stabilimento e delle altre imprese presenti) vengono trasmesse al cantiere.

Il Datore di lavoro committente, tenendo conto di quanto indicato al punto 1), valuterà la necessità o meno di aggiornare il/i DUVRI.
Rispondi Autore: Cristian Capuani - likes: 0
23/09/2016 (10:20:53)
Bene Carmelo ha già commentato e precisato.

Io continuo a pensare che queste impostazioni siano dovute al fatto che non riusciamo a vedere riconosciuto il valore progettuale di un PSC.

Carmelo ha fatto correttamente riferimento ai due punti (determinanti in questo caso) presenti nei "contenuti minimi di PSC".
Se con il PSC devo gestire i rischi che l'ambiente esterno porta nel cantiere, e quelli che il cantiere introduce nell'ambiente esterno, a me sembra evidente che se questo ambiente è una azienda che gestiva altre interferenze con un DUVRI, quel documento si congeli.
Esso infatti gestiva l'ordinarietà della vita aziendale, che viene perturbata dalla presenza di un cantiere edile che necessita di coordinamento (due imprese esecutrici).
Ora a seguito del "congelamento", come dice giustamente Carmelo nel commento sarà il datore di lavoro committente a decidere se è il caso di aggiornare il DUVRI.
Sarà comunque un documento provvisorio che gestirà il periodo di vita del cantiere e in molti casi, chiedendo la collaborazione del CSP, potrebbe semplicemente essere un regime transitorio nel quale semplicemente le "regole" imposte nel PSC sostituiscono il DUVRI.
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0
23/09/2016 (10:51:46)
Hanno detto già tutto Carmelo e Cristian, ove io concordo al 100%.

Solo per completezza, per chi legge, ci terrei ad evidenziare che l'unico caso in cui si predisponga un Duvri con presenza di contratto di affidamento di lavori di cui all'All.X del D.Lgs.81/08 è quello inerente la presenza di un'unica impresa (quindi sia affidataria che esecutrice delle opere) operante all'interno di aree aziendali di un Committente datore di lavoro. Non essendoci il PSC, perché non richiesto per la presenza di un'unica impresa che non fa scattare l'obbligo della nomina del CSP, il committente regolerà la gestione delle interferenze tramite il Duvri.

In tutti gli altri casi, il PSC, che è un documento che ha significatività progettuale, dovrà riportare tutte le prescrizioni per mitigare TUTTI i rischi dall'interno verso l'esterno e dall'esterno verso l'interno e la loro mitigazione. Tali prescrizioni, saranno poi usate dal Committente, che in tal caso sarà anche Datore di Lavoro, per regolare, ove occorra, anche gli altri rapporti con altre aziende su altri contratti, revisionando il Duvri che già era evidentemente presente prima del cantiere.

E parlo al singolare perché NON si redige 1 Duvri per ogni contratto di appalto in regime di art.26, ma un UNICO Duvri per tutti gli appalti (quanto meno tutti quelli tra loro interferenti). Sennò non si chiamava DUVRI ma DVRI

Saluti
GG

Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0
23/09/2016 (12:01:57)
Credo che il PSC sia abbastanza "conosciuto"; non così il DUVRI.
Molti, troppi DdL sottovalutano questo documento che spesso è redatto in modo generico e da persone non completamente preparate.
Come conseguenza viene l'incertezza di interpretazione su quali documenti servano: quanto evidenziato nei commenti fà chiarezza, ma andrebbe "trasferito" ai DdL.
A quando corsi di aggiornamento per DdL ???
Rispondi Autore: Francesca S. - likes: 0
25/09/2016 (08:33:37)
Sovente si dimentica che il DUVRI, come anche il PSC, è documento contrattuale che ha una anagrafica e una stima dei costi della sicurezza specifiche, che chiaramente individuano gli attori del contratto: chi paga, chi fa, chi fa fare, e chi è il soggetto che promuove il coordinamento. Al di fuori di tale contesto, non vi è titolo contrattuale a dare prescrizioni (si pensi al povero CSE che debba gestire sul fine cantiere un installatore con contratto di manutenzione regolato da Duvri già attivo nello stabilimento: l'un per l'altro non sono nessuno da un punto di vista contrattuale!). Ogni contratto ha il suo Duvri, ed infatti non vi è altro modo di esigere da "n" imprese variamente operanti in stabilimento di mettere in atto misure di sicurezza da interferenze se contrattualmente non sono definiti a monte i prezzi di applicazione. Ebbene, se contrattualmente il DDL redige più DUVRI perché ha vari appalti di servizio o fornitura su più siti industriali e magari anche più PSC perché ha qualche cantiere di manutenzione straordinaria, in esecuzione può esserci un documento dinamico di informazione dei rischi di sito e di gestione delle interferenze che, forte dei contratti di monte, contenga davvero e solo le misure di gestione interferenze che ogni soggetto deve mettere in atto. Insomma un "DUGI":documento unico di gestione delle interferenze!
Rispondi Autore: Nicola Nicolini - likes: 0
30/09/2016 (21:26:43)
Mi sembra di capire che siamo tutti della stessa idea, con magari qualche differenza circa alcune "particolarità" (un DUVRI per ogni contratto, un DUVRI per tutti i contratti ecc...) ma quello che andrebbe chiarito, e che era anche uno degli scopi dell'evento di Modena, è chi è il soggetto che redige il DUVRI?
Pacifico è che il PSC deve essere redatto dal CSP/CSE, ma a chi spetta la redazione del DUVRI, in caso di cantiere all'interno di una attività produttiva?
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
01/10/2016 (10:00:34)
Chi redige il DUVRI in un'azienda o in un'unità produttiva dove viene eseguito un appalto di lavori NON edili o d'ingegneria civile?
E' questa la domanda?
Se sì, la risposta è già stata data ed è sempre la stessa: il datore di lavoro committente o persona da lui espressamente delegata.

Oppure si sta chiedendo cosa succede se in un'azienda o in un'unità produttiva, dove sono attivi uno più DUVRI per uno o più appalti NON edili o d'ingegneria civile, viene affidato un appalto di lavori edili o d'ingegneria civile ricadente nel campo di applicazione del Capo I del Titolo IV?
Anche in questo caso, la situazione è stata già analizzata nei post precedenti.

Se non fossero queste le domande, il collega Nicolini può riformulare?

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