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Suoli contaminati da amianto: DPI, formazione, piani di lavoro e rifiuti

Suoli contaminati da amianto: DPI, formazione, piani di lavoro e rifiuti
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: DPI

29/06/2022

Un documento sulla gestione in sicurezza di suoli contaminati da amianto di origine antropica riporta le risposte alle domande più frequenti. L’impiego dei DPI, i valori limite di esposizione, la formazione, il piano di lavoro e i rifiuti.

Roma, 29 Giu – In relazione alle tante situazioni di contaminazione derivante dalla presenza nel suolo, nel sottosuolo e nei materiali di riporto di materiali contenenti amianto (MCA) in matrice cementizia, torniamo a soffermarci sul documento “ Gestione in sicurezza di suoli contaminati da amianto di origine antropica” che, realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail, focalizza l’attenzione “sulle misure di prevenzione da adottare nel corso delle operazioni di bonifica di tali suoli al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impegnati”.

 

Nel documento si evidenzia che “solo con la partecipazione consapevole e pro-attiva di tutte le parti in causa (datori di lavoro, consulenti, RSPP, ASPP, lavoratori, medico competente, etc.) si potranno ottenere risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all’esterno del contesto lavorativo”.

 

Riprendiamo dal documento alcune utili indicazioni per favorire questi “risultati efficaci”, a partire dalle le risposte alle FAQ (Frequently Asked Questions) presenti nel documento.

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:


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Le risposte: l’impiego dei DPI, gli obblighi e i valori limite di esposizione

Partiamo dunque dalle risposte alle domande più frequenti sulla materia.

 

Ad esempio quali sono gli obblighi del datore di lavoro in relazione all’impiego dei Dpi?

 

Il datore di lavoro “destina ogni Dpi ad un uso personale; provvede a che il Dpi sia utilizzato soltanto per gli usi previsti; informa il lavoratore dei rischi dai quali il Dpi lo protegge; assicura una formazione adeguata del lavoratore; organizza, nei casi previsti o comunque consigliabili, uno specifico addestramento; fornisce istruzioni comprensibili per il lavoratore; rende disponibili in azienda informazioni adeguate sul Dpi; mantiene in efficienza il Dpi e ne assicura le condizioni di igiene mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie; qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso Dpi da parte di più lavoratori, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; fornisce al lavoratore indicazioni per la procedura di riconsegna del Dpi”.

 

Mentre, sempre riguardo ai dispositivi di protezione individuale (DPI), quali sono gli obblighi del lavoratore?

I lavoratori devono “seguire il programma di formazione e addestramento organizzato dal Dl; utilizzare i Dpi messi a disposizione dal Dl; provvedere alla cura dei Dpi messi a disposizione; non modificare di propria iniziativa i Dpi”. Inoltre il lavoratore deve segnalare immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente rilevato.

 

Qual è poi il valore limite di esposizione all’amianto per i lavoratori addetti al cantiere?

Si indica che in tutte le attività di cui all’artico 246 del D.Lgs. 81/2008, “la concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere sempre ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite di 100 ff/l fissato nell’art. 254, comma 1, del d.lgs. 81/08 e s.m.i.”.

 

Le risposte: la formazione, il piano di lavoro e i rifiuti contenenti amianto

Le FAQ si soffermano anche sulla formazione: quale deve essere la formazione minima obbligatoria prevista per i lavoratori addetti agli interventi a diretto contatto con materiali contenenti amianto?

 

Si risponde che i lavoratori “devono essere formati e addestrati con corsi specifici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 da 30 ore per i lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica (operativi) e 50 ore per chi coordina e sovrintende le attività di rimozione, smaltimento e bonifica (gestionale)”.

 

Veniamo al Piano di lavoro (Pdl).

Queste alcune domande e risposte:

  • A chi deve essere presentato il Pdl? “L’art. 256, comma 2, del d.lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice della demolizione o rimozione materiali contenenti amianto, prima dell’inizio dei lavori, predisponga un Pdl da inviare all’Ausl competente per territorio”.
  • Nel caso in cui intervenga in subappalto una nuova ditta per l’esecuzione dei lavori in sostituzione o integrazione della precedente, è valido il Pdl già presentato alla Ausl? “No, ogni ditta deve presentare il proprio Pdl in riferimento alla propria attività ed al personale coinvolto”.

 

Infine, riguardo ai rifiuti contenenti amianto (Rca), quali sono le operazioni da eseguire sui i Rca dopo la loro cernita? “Incapsulamento, imballaggio, avvio a deposito/smaltimento”.

E i suoli contenenti Rca vanno sempre smaltiti in discarica? “No, secondo i dettami dell’economia circolare sono previste attività di cernita e smaltimento dei Rca e riutilizzo in situ della frazione di suolo non contaminata”.

 

I dispositivi di protezione individuale e l’accesso al cantiere

Rimandando alla lettura integrale della FAQ, riprendiamo alcune indicazioni più dettagliate dal documento in relazione all’uso dei dispositivi di protezione individuale.

 

Il documento si sofferma sui casi con suoli/terreni con contaminazione accertata superiore ai valori limiti normativi e sui casi dei suoli/terreni con concentrazioni di amianto potenzialmente basse.

 

Riguardo a quest’ultimo caso si indica che dovranno essere “adottati tutti gli idonei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, definiti a seguito della valutazione dei rischi (indumenti ad alta visibilità, elmetto di protezione, occhiali di protezione, cuffie/tappi auricolari, etc.). In particolare, per assicurare la tutela della salute degli operatori addetti a lavorazioni a diretto contatto con Mca, è obbligatorio che essi siano equipaggiati con Dpi di terza categoria specifici per amianto che, se riutilizzabili, dovranno essere contrassegnati individualmente con il nominativo dell’operatore. I lavoratori addetti, dovranno utilizzare in modo appropriato i Dpi messi a loro disposizione, conformemente all’informazione/formazione e addestramento ricevuti, segnalando immediatamente al Dl, al dirigente o al preposto eventuali deficienze dei dispositivi in uso”.

 

Si ricorda poi che per tutti i Dpi di terza categoria “oltre all’attività d’informazione e formazione, è obbligatorio prevedere per gli utilizzatori un adeguato addestramento”. E si richiama l’attenzione “sul corretto impiego dei Dpi specifici per amianto (no a maschere monouso reimpiegate più volte; no a maschere portate sul collo o sopra il capo ed indossate solo durante azioni puntuali; assicurarsi che il cappuccio della tuta non copra gli occhi durante le fasi operative, etc.)”.

 

Inoltre tutti i soggetti in accesso al cantiere, sempre con riferimento ai suoli/terreni con concentrazioni di amianto potenzialmente basse, “dovranno indossare i Dpi durante l’intero periodo di permanenza all’interno del medesimo, avendo cura di mantenerli in condizioni di piena efficienza, o in caso contrario, di sostituirli prontamente”. E in particolare “si consiglia l’utilizzo di guanti, tute in tessuto non tessuto o similari a perdere (con cappuccio da indossare sotto il casco e cuciture rivestite da nastro isolante), e calzari in gomma o scarpe alte antinfortunistiche idrorepellenti (da pulire molto bene con acqua a fine turno e da lasciare in cantiere). I pantaloni della tuta devono essere inseriti fuori dei calzari in gomma o scarpe alte antinfortunistiche e sigillati con nastro isolante. Analoga sigillatura andrà prevista tra i guanti ed i polsini della tuta. L’uso di calzari in tessuto non tessuto o similari è da evitare perché si lacerano facilmente”.

 

Infine per ciò che concerne la protezione delle vie aeree “andrà previsto:

  1. per gli addetti alle operazioni di cernita e per quelli a diretto contatto con Rca (di cui alle caselle evidenziate in nero nella Flow-chart 1), l’utilizzo di semimaschera con filtro P3 o l’utilizzo di dispositivi di categoria superiore da valutare in base alle concentrazioni di amianto rilevate tramite i monitoraggi ambientali e personali;
  2. per le altre figure professionali che accedono in ambiente outdoor (trasportatori, organi di controllo, etc.) si ritiene opportuno l’utilizzo del facciale filtrante usa e getta con filtro P3”.

Si ricorda, a questo proposito, che “barba, baffi e basette lunghe, non consentono una perfetta aderenza tra Dpi delle vie respiratorie e viso”.

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento Inail che riporta ulteriori indicazioni e dettagli su tutti i temi affrontati nell’articolo.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici, “ Gestione in sicurezza di suoli contaminati da amianto di origine antropica”, a cura di Federica Paglietti, Sergio Malinconico, Sergio Bellagamba e Paolo De Simone (Inail, DIT), Girolamo Belardi (Cnr-Igag), Ivano Lonigro, Daniele Taddei e Crescenzo Massaro (Sapienza Università di Roma, Dicma) con diverse collaborazioni - collana Ricerche, edizione 2022

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Come gestire in sicurezza i suoli contaminati da amianto di origine antropica”.

 

 

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