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Gli obblighi documentali di committenti, imprese e coordinatori
Roma, 21 Lug – L’organizzazione della sicurezza, gli obblighi documentali, le buone pratiche per realizzare documenti utili ed efficaci, un’adeguata analisi dei costi della sicurezza, la conoscenza da parte di committenti, imprese e coordinatori per la sicurezza del proprio ruolo, sono tutti aspetti importanti per una prevenzione reale di incidenti e malattie professionali nei cantieri.
Per questo motivo l’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi Roma Tre, ha organizzato il 19 maggio scorso un seminario tecnico sul tema “Organizzazione in sicurezza del cantiere”.
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Ci soffermiamo oggi in particolare sull’intervento “Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la Sicurezza”, a cura dell’Ing. Massimo Cerri (Referente d’area Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma).
Riguardo agli obblighi documentali, il primo documento affrontato è la notifica preliminare. Documento che il Committente o il Responsabile dei Lavori deve presentare nei casi indicati all’art. 99 del D.Lgs. 81/2008 e secondo i contenuti indicati nell’Allegato XII:
1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
4. Natura dell’opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera (nome (i),cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera (nome (i),cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
8. Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).
Veniamo al piano di sicurezza e coordinamento (PSC).
Il PSC è costituito da: relazione tecnica, prescrizioni, stima dei costi. E il suo contenuto deve essere correlato a:
- “complessità dell’opera da realizzare;
- eventuali fasi critiche del processo di costruzione”.
Inoltre il PSC è corredato da:
- “tavole esplicative di progetto (relative agli aspetti della sicurezza) comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere meglio se più di una!);
- tavola tecnica sugli scavi ove la particolarità dell'opera lo richieda”.
In particolare il documento agli atti relativo all’intervento, che vi invitiamo a visionare integralmente, riporta i dettagli dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 contenente i contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e si sofferma in particolare sulle varie parti dell’allegato. Ad esempio:
- Allegato XV.1: elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2. dell’allegato XV;
- Allegato XV.2: elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell’analisi dei rischi connessi all’area di cantiere di cui al punto 2.2.1. dell’allegato XV.
Si ricorda inoltre che il piano di sicurezza e coordinamento è “specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità. I suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative” conformi alle prescrizioni dell’articolo 15 del D.Lgs. 81/2008.
Inoltre viene redatto:
- “a cura del Coordinatore in fase di Progettazione (per i casi di cui al comma 11 dell’art.90 è redatto dal CSE);
- nel corso dello sviluppo della progettazione dell’opera;
- in stretto coordinamento con il progettista” (scelte tecniche, scelte architettoniche, scelte esecutive).
Ricordando che l’intervento affronta anche altri aspetti del piano di sicurezza e coordinamento, ad esempio gli aspetti relativi al rischio interferenze, l’intervento si sofferma anche sul tema dei costi della sicurezza.
Costi della sicurezza che sono rappresentati da:
a) Apprestamenti previsti nel PSC;
b) Misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi;
d) Mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
E la stima dei costi deve essere:
- “congrua;
- analitica per voci singole (a corpo o a misura);
- riferita a: elenchi prezzi (standard o specializzati); prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata; elenchi prezzi del committente; analisi dei costi specifiche desunta da indagini di mercato.
Le singole voci vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo nel cantiere interessato”.
Arriviamo al fascicolo dell’opera che contiene le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori durante i futuri lavori di manutenzione sull’opera.
Nell’intervento si fa riferimento all’Allegato XVI del Testo Unico relativo ai contenuti del fascicolo con le caratteristiche dell’opera.
Ricordiamo, brevemente, che il Capitolo II del Fascicolo contiene:
- Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: “sono quelle incorporate nell’opera stessa o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i successivi lavori sull’opera (ad esempio punti di ancoraggio dei DPI anticaduta, scale protette per accesso in copertura, etc.);
- Misure preventive e protettive ausiliarie: sono le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera (ad esempio scale a pioli provvisorie per accesso su ballatoi esterni, piattaforme aeree,ecc.)”.
Invece il piano sostitutivo di sicurezza (PSS), redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC con l’esclusione della stima dei costi della sicurezza.
Il Piano Sostitutivo della Sicurezza è “previsto nell’ambito dei lavori pubblici quando in cantiere sia presente una unica impresa (affidataria ed esecutrice). Piano che si attiene alle scelte autonome dell’appaltatore (impresa esecutrice) e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, quando questo non sia previsto dal D.Lgs. 81/2008”.
Non si può non menzionare poi il piano operativo di sicurezza (POS), il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice “redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 81/08. Deve essere considerato come piano complementare di dettaglio del PSC. Attiene le scelte proprie ed autonome dell’impresa esecutrice e le relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori”
Vediamo brevemente cosa non deve essere, né contenere il piano operativo di sicurezza:
- “non deve essere una ripetizione del PSC, anche se limitato alle lavorazioni di pertinenza della specifica impresa;
- non deve essere il documento di valutazione dei rischi aziendali (art.17 del D.Lgs 81/08);
- non deve essere una raccolta generica di schede lavorative;
- non deve essere una ripetizione di norme tecniche di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- non deve essere una enunciazione teorica di buoni propositi”.
Il POS deve fornire, tra le altre cose, “tutte le notizie di come viene affrontata la sicurezza dei lavoratori durante la conduzione dell'opera”, deve individuare i rischi connessi al processo tecnologico, fornire le misure prevenzionistiche e indicare la valutazione dei rischi connessi alle varie attività lavorative dei lavoratori.
Concludiamo ricordando che l’intervento si sofferma anche su altri documenti, come ad esempio la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione o al PIMUS, il documento che deve essere realizzato tutte le volte che sia presente la “necessità di allestire un ponteggio metallico fisso dotato di libretto di autorizzazione ministeriale”.
“ Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la Sicurezza”, a cura dell’Ing. Massimo Cerri (Referente d’area Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma), intervento al seminario “Organizzazione in sicurezza del cantiere” (formato PDF, 2.92 MB).
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Simone - likes: 0 | 25/07/2015 (15:28:32) |
Salve, Ho due precisazioni da chiedere: 1)nel caso di un cantiere temporaneo o mobile che ricade nei casi previsti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 è necessario redarre anche il DUVRI?. A intuito mi verrebbe dire di si poiché se leggo le prime righe dell'art. 26 si cita "in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda"; 2) nel caso in cui per la ditta cimmittente (appaltante) vi sia una condizione per cui esiste una delega del datore di lavoro nei confronti di un dirigente per la sicurezza al quale ha delegato tutto eccetto la val. dei rischi e nomina RSPP, i documenti dell'appalto devono essere firmati dal Dirigente delegato? Grazie. Saluti. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 25/07/2015 (23:18:05) |
1) No, per i cantieri temporanei e mobili si applica il Titolo IV. 2) La redazione del DUVRI è un obbligo delegabile e, quindi, se il trasferimento delle relative responsabilità soggettive, dal datore di lavoro al dirigente, è avvenuto con una delega efficace, il "gestore" dell'appalto è il delegato. |