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Legge di conversione: le proroghe in materia di sicurezza e ambiente

Legge di conversione: le proroghe in materia di sicurezza e ambiente
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Differenze di genere, età, cultura

04/03/2014

La legge di conversione del decreto milleproroghe conferma, con modifiche, le proroghe per le strutture ricettive turistico-alberghiere, per gli impianti funiviari e per l’invio telematico del certificato di gravidanza. Nuove proroghe per il SISTRI.

Legge di conversione: le proroghe in materia di sicurezza e ambiente

La legge di conversione del decreto milleproroghe conferma, con modifiche, le proroghe per le strutture ricettive turistico-alberghiere, per gli impianti funiviari e per l’invio telematico del certificato di gravidanza. Nuove proroghe per il SISTRI.

Roma, 4 Mar – È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 27 febbraio 2014, n. 15 di conversione, con modificazioni, del  Decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (il cosiddetto “milleproroghe”) recante "proroga di termini previsti da disposizioni legislative".
E con questa pubblicazione sono state non solo confermate le proroghe in materia di salute e sicurezza, che PuntoSicuro aveva già segnalato in relazione al  Decreto legge milleproroghe, e che erano in vigore dal 31 dicembre 2013, ma sono state aggiunte nuove proroghe in materia ambientale.

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Ricordando che la conversione avviene con alcune modifiche, ricordiamo brevemente le proroghe confermate.
 
Ad esempio nel Decreto legge 150/2013 era contenuta la proroga dei termini per le disposizioni in materia di sicurezza antincendio nelle strutture turistico-ricettive oltre i 25 posti letto, giustificata dalla necessità di maggiori margini per uniformarsi alla normativa antincendio.
 
Tuttavia l’articolo 11, che conferma la proroga al 31 dicembre  2014, è stato riscritto.
Ne riportiamo la nuova versione:
 
Art. 11 (Proroga termini in materia di turismo)
 
1.  Il termine stabilito dall'articolo 15, comma  7,  del  decreto-legge  29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle  disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato  al  31  dicembre  2014  per  le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  del Ministro  dell'interno  9  aprile  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al  piano  straordinario  biennale  di adeguamento  antincendio,  approvato   con   decreto   del   Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.
 
2. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  adottare  entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del  presente  decreto,  si  provvede  ad  aggiornare  le disposizioni del citato decreto del Ministro  dell'interno  9  aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive  turistico-alberghiere  fino  a  cinquanta  posti letto.
 
3. All'attuazione del presente articolo si  provvede  nel  limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.
 
Da notare che al testo originario, oltre ad alcune modifiche lessicali, sono stati aggiunti due commi. Il secondo comma dovrebbe permettere, “entro sessanta giorni”, l’aggiornamento esemplificazione delle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 semplificando i requisiti prescritti in particolare per le strutture ricettive  turistico-alberghiere fino  a  cinquanta  posti letto.
 
Un’altra proroga del milleproroghe riguardava gli impianti funiviari.
 
Riportiamo a questo proposito le modifiche (indicate in grassetto) all’articolo 4, comma 7 del decreto legge:
 
Art. 4 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)
 
(...)
7. I termini in materia di impianti funiviari prorogati, da ultimo, per effetto di quanto disposto all’articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, possono essere ulteriormente prorogati di un periodo non superiore a dodici mesi, compresi  gli  impianti inattivi da non più di sei mesi alla data di entrata in  vigore  del presente decreto, previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti.
(...)
 
Nessuna modifica invece alla proroga che riguarda l’invio telematico del certificato medico di gravidanza.
 
Art.8 (Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)
 
1. All’articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis, le parole: “entro sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro nove mesi”; b) al comma 2-ter, le parole: “novantesimo giorno” sono sostituite dalle seguenti: “duecento settantesimo giorno”.
 
Riportiamo una modifica in relazione alla proroga delle autorizzazioni all’esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell’attività di salvamento acquatico.
Anche in questo caso sono in grassetto le modifiche operate dalla legge di conversione.
 
Art. 4 - Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
 
1. All’articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 3 -quinquies è sostituito dal seguente: «3 -quinquies. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all’emanazione, entro e non oltre il 30 giugno 2014, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all’esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell’attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.
(...)
 
Infine segnaliamo l’ennesima modifica al SISTRI (sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti) operata direttamente dalla legge di conversione che all’articolo 10 del Decreto legge 150/2013 ha aggiunto il comma 3-bis:
 
Art. 10. (Proroga di termini in materia ambientale)
(...)
3-bis. Al primo periodo del comma 3-bis dell’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: “Nei dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre 2013″ sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2014”
 
Modifica che posticipa il termine per l’entrata in vigore delle sanzioni legate al SISTRI: non si applicano sino al 31 dicembre 2014. E dunque a questa data è prorogato il periodo di doppio binario per i rifiuti pericolosi: sino a tale termine, rimangono solamente le sanzioni afferenti alla tracciabilità cartacea.
 
Concludiamo ricordando che la Legge 27 febbraio 2014, n. 15 è entrata in vigore il primo marzo 2014, il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
 
 
 
Legge 27 febbraio 2014, n. 15  - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013 n. 150 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
 
 
Tiziano Menduto
 
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 

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Rispondi Autore: gianluca angelini immagine like - likes: 0
04/03/2014 (09:04:19)
Continua la solita pagliacciata all'italiana di rinviare l'entrata in vigore di fondamentali obblighi di legge (a cui corrisponde l'attuazione di fondamentali adempimenti), vuoi per inettitudine del legislatore, vuoi per interesse di casta, vuoi ... Continuiamo dare proprio un bell'esempio.

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