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La vera natura della procedura ex D.Lgs. 758/1994
Il punto di partenza imprescindibile è la sentenza delle Sezioni Unite civili della Cassazione, n. 3694 del 2012, che ha affrontato proprio la questione della natura giuridica dell'atto con cui l'organo di vigilanza impartisce le prescrizioni ex D.Lgs. 758/1994. Il principio di diritto è inequivocabile:
«L'atto con il quale vengono impartite le prescrizioni al contravventore, infatti, è testualmente ricondotto dal legislatore nel panorama degli atti tipici di polizia giudiziaria, sicché fa ad esso difetto qualsiasi connotazione di discrezionalità […] e promana da un organo che, in quanto esercente le funzioni previste dall'articolo 55 cod. proc. pen., è posto alle dipendenze e chiamato ad operare sotto la direzione della autorità giudiziaria». E ancora: «l'esercizio del diritto del contravventore e, quindi, l'intera sequenza […] non sono affatto avulsi dal procedimento penale, ma risultano, anzi, ad esso funzionalmente e strutturalmente coesi, al punto da costituirne parte integrante».
La Cassazione penale, Sez. III, n. 46151 del 2015 ha ulteriormente precisato che la procedura di prescrizione «si qualifica, nella fase iniziale, come condizione di procedibilità dell'azione penale» e che «in caso negativo il reato sussiste nei suoi elementi costitutivi prima ancora che si apra e si concluda l'anzidetto "incidente amministrativo" che condiziona la prosecuzione e l'esito del procedimento penale».
L'architettura è dunque questa: la notizia di reato sorge nel momento stesso in cui l' organo di vigilanza accerta la contravvenzione; il verbale di contravvenzione e prescrizione è già un atto del procedimento penale, compiuto dalla polizia giudiziaria nell'esercizio delle funzioni ex art. 55 c.p.p. La fase delle prescrizioni non è un antefatto amministrativo separato, ma un incidente amministrativo interno alle indagini preliminari, la cui funzione è offrire al contravventore una via di estinzione agevolata del reato già perfezionatosi. L'art. 23 D.Lgs. 758/1994 — ora trasfuso nell'art. 12-septies della L. 283/1962 per effetto dell'art. 70 D.Lgs. 150/2022 — conferma questo assetto: «il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale». La sospensione presuppone l'avvenuta iscrizione, e l'iscrizione presuppone l'avvenuta trasmissione della notizia di reato da parte dell'organo di vigilanza. Ma il reato è già stato contestato, la violazione di un obbligo penalmente sanzionato è già stata formalmente rilevata, e il contravventore è già — nella sostanza — persona nei cui confronti si procede penalmente.
Sussistenza dell'obbligo di elezione di domicilio ex art. 161 c.p.p. nella fase delle prescrizioni
Se — come stabilito dalle Sezioni Unite del 2012 — la procedura di prescrizione è parte integrante del procedimento penale e l'atto con cui si impartiscono le prescrizioni è atto di polizia giudiziaria ex art. 55 c.p.p., allora il verbale di contravvenzione e prescrizione costituisce il «primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini» ai sensi e per gli effetti dell'art. 161, comma 01, c.p.p.
Ne discende che l'organo di vigilanza, in quella sede:
- deve comunicare al contravventore «le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente», se in condizione di farlo;
- deve avvertirlo che le notificazioni successive (diverse dagli atti introduttivi del giudizio) saranno effettuate mediante consegna al difensore;
- deve avvertirlo dell'onere di indicare al difensore recapiti telefonici e di posta elettronica;
- ai sensi del comma 1, deve invitarlo a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni degli atti introduttivi (avviso di udienza preliminare, citazione a giudizio, decreto penale), con l'avvertimento che, in mancanza, le notifiche saranno eseguite mediante consegna al difensore.
Sussiste, pertanto, un obbligo giuridico e non una mera opportunità. La Cassazione penale, Sez. III, n. 17279 del 2014 ha affermato con chiarezza che l'avvertimento ex art. 161 «è strettamente funzionale all'esercizio della facoltà dell'imputato di ottenere la notifica diretta degli atti processuali» e che «la sua omissione si risolve in un grave pregiudizio per l'imputato stesso, il quale, senza essere stato informato, non avrebbe la possibilità di manifestare la volontà di ricevere personalmente le notifiche».
L'unica difficoltà pratica attiene all'indicazione dell'«autorità giudiziaria procedente» richiesta dal comma 01: al momento della prescrizione, il PM non ha ancora ricevuto la notizia di reato e non è stato ancora designato. Tuttavia, la giurisprudenza ha già chiarito — con riferimento al previgente quadro normativo — che il verbale di elezione di domicilio non richiede l'indicazione del numero del procedimento né dell'autorità giudiziaria presso cui pende, «trattandosi di atto spesso compiuto dalla polizia giudiziaria, in occasione del primo contatto con l'indagato in cui detti elementi possono essere incerti o spesso sconosciuti» (Cass. pen., Sez. IV, n. 34771 del 2020; Cass. pen., Sez. VI, n. 15840 del 2023). È sufficiente che il verbale contenga l'avviso che un procedimento penale è o può essere instaurato in relazione a un determinato fatto e l'avvertimento degli obblighi conseguenti.
La contestazione e le prescrizioni come «primo atto» ex art. 161 c.p.p.
Alla luce della ricostruzione che precede, la risposta è affermativa: la contestazione della contravvenzione e la contestuale impartizione delle prescrizioni ex art. 20 D.Lgs. 758/1994 costituiscono il «primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini» ai sensi dell'art. 161, commi 01 e 1, c.p.p.
L' organo di vigilanza agisce come polizia giudiziaria ex art. 55 c.p.p. (Cass. Civ., Sez. Un., 3694/2012). Il contravventore, destinatario della contestazione di un illecito penalmente sanzionato, è già — nella sostanza e nella funzione del sistema — persona sottoposta alle indagini. Il fatto che l'iscrizione formale nel registro ex art. 335 c.p.p. avvenga in un momento immediatamente successivo (all'atto della trasmissione della notizia di reato al PM) non sposta la natura dell'atto: il procedimento penale è già in moto, e la fase delle prescrizioni ne costituisce un incidente interno.
Non si tratta, dunque, di atti aventi «natura esclusivamente amministrativa e preprocedimentale», bensì di atti del procedimento penale a tutti gli effetti, seppure con una finalità premiale e deflattiva. La condizione di procedibilità di cui parla la Cassazione penale (n. 46151/2015) opera sul piano della proseguibilità dell'azione penale, non sulla natura dell'atto iniziale, che è e resta un atto di polizia giudiziaria inserito nel procedimento penale.
Conseguenze processuali dell'omissione dell'invito a dichiarare o eleggere domicilio
L'omissione dell'invito ex art. 161 c.p.p. in sede di verbale di contravvenzione e prescrizione produce conseguenze significative sulla successiva fase processuale.
La Cassazione penale, Sez. III, n. 17279 del 2014 ha affermato che l'operatività dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p. (notificazione mediante consegna al difensore) «è subordinata non solo all'assenza di una dichiarazione o elezione di domicilio, ma anche al previo avvertimento all'imputato che, in mancanza di tale dichiarazione o elezione, le notificazioni saranno eseguite mediante consegna al difensore. Tale avvertimento è strettamente funzionale all'esercizio di quella facoltà, per cui la sua omissione si risolve in un grave pregiudizio per l'imputato».
La nullità derivante dall'omissione è a regime intermedio, disciplinata dall'art. 171, comma 1, lett. e), c.p.p., e deve essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata ai sensi dell'art. 182 c.p.p. Essa non si comunica automaticamente agli atti successivi, ma può travolgere le notificazioni eseguite in difformità dal modello legale.
Più in generale, le conseguenze vanno valutate caso per caso:
- se l'omissione riguarda il comma 01 (comunicazione delle norme violate, data, luogo, autorità giudiziaria e avvertimento sulle notifiche al difensore), le notificazioni successive effettuate mediante consegna al difensore potranno essere dichiarate nulle, in quanto l'imputato non è stato messo in condizione di esercitare la facoltà di eleggere domicilio e di ricevere personalmente gli atti;
- se l'omissione riguarda il comma 1 (invito a dichiarare o eleggere domicilio per gli atti introduttivi), le notificazioni di avviso di udienza preliminare, citazione a giudizio e decreto penale eseguite mediante consegna al difensore saranno affette da nullità a regime intermedio;
- la mancata menzione nel verbale degli avvertimenti, prescritta dal comma 1-bis, costituisce ulteriore irregolarità che può concorrere a fondare l'eccezione di nullità.
Nel sistema post-Riforma Cartabia, la distinzione tra notifiche successive (art. 157-bis, al difensore) e atti introduttivi (art. 157-ter, al domicilio eletto/dichiarato) rende ancora più stringente l'esigenza di una valida elezione di domicilio già dal primo contatto: senza di essa, l'intero meccanismo notificatorio rischia di incepparsi proprio nel momento più delicato, quello della vocatio in iudicium.
L'impatto della Riforma Cartabia e il coordinamento con il D.Lgs. 758/1994
La Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) ha inciso profondamente sul sistema delle notificazioni. Le novità rilevanti per il nostro tema:
- L'introduzione del comma 01 nell'art. 161 c.p.p. — La polizia giudiziaria, già al primo contatto con la persona sottoposta alle indagini, ha ora obblighi informativi specifici e dettagliati. Per l'organo di vigilanza che opera nella procedura 758, ciò significa che nel verbale di contravvenzione e prescrizione devono ora trovare spazio anche queste comunicazioni.
- La soppressione dell'efficacia «per ogni stato e grado» — Il previgente art. 164 c.p.p. è stato modificato: la dichiarazione o elezione di domicilio non ha più efficacia illimitata. L'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. impone, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, il deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto di impugnazione. Ciò significa che anche l'elezione fatta in sede di prescrizioni dovrà essere rinnovata in caso di impugnazione della sentenza.
- Il Correttivo Cartabia (D.Lgs. 31/2024) ha ulteriormente affinato il sistema, modificando tra l'altro l'art. 157-ter c.p.p.: le notificazioni degli atti introduttivi del giudizio sono effettuate presso il domicilio dichiarato o eletto, «fuori dai casi di cui all'articolo 161, comma 4» — il che significa che anche in caso di domicilio divenuto inidoneo, la notifica al difensore è ormai la regola residuale.
Coordinamento con il D.Lgs. 758/1994: la riforma non ha toccato direttamente la procedura di prescrizione, che mantiene la sua fisionomia. Ma il rafforzamento degli obblighi informativi ex art. 161 comma 01 rende oggi ancor più evidente che l'organo di vigilanza, nel momento in cui contesta la contravvenzione e impartisce le prescrizioni, deve farsi carico di tutti gli adempimenti previsti dalla norma. La procedura 758 non è un «binario separato» rispetto al sistema delle notificazioni penali: ne è parte integrante.
Il momento in cui sorge il diritto all'assistenza difensiva
Il diritto del contravventore di essere assistito da un difensore sorge nel momento stesso in cui viene contestata la contravvenzione e viene redatto il verbale di prescrizione.
Se — come stabilito dalle Sezioni Unite del 2012 — l'atto di prescrizione è atto del procedimento penale e il contravventore è già persona nei cui confronti si procede penalmente, allora il diritto alla difesa tecnica ex art. 96 c.p.p. sorge immediatamente, al primo contatto con l'organo di polizia giudiziaria. Non è necessario attendere l'iscrizione formale nel registro ex art. 335 c.p.p., che ha una funzione organizzativa e di garanzia dei termini delle indagini (Cass. pen., Sez. Un., n. 40538/2009), ma non costituisce il momento genetico della qualità di indagato ai fini delle garanzie difensive.
L'art. 369-bis c.p.p. impone la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio «al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere». Nella procedura 758, il primo atto garantito potrebbe non coincidere con il verbale di prescrizione (che non richiede l'assistenza obbligatoria del difensore), ma il diritto di nominare un difensore di fiducia — e di essere informato di tale facoltà — sorge comunque immediatamente, perché il contravventore si trova già inserito in un procedimento penale.
Nullità derivanti dall'omesso avviso della facoltà di nominare un difensore
L'omissione dell'avviso della facoltà di nominare un difensore in sede di verbale di contravvenzione e prescrizione non determina di per sé la nullità dell'atto di prescrizione, che non è un atto per il quale l'assistenza difensiva sia obbligatoria. Tuttavia, produce conseguenze significative sugli atti successivi.
La giurisprudenza di legittimità distingue i seguenti casi.
Omesso avviso al difensore di fiducia nominato in corso di procedimento: integra una nullità assoluta e insanabile ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, c.p.p., quando l'assistenza del difensore è obbligatoria. Lo hanno affermato le Sezioni Unite n. 24630 del 2015 (Maritan), la Cass. pen., Sez. III, n. 39972 del 2024 e la Cass. pen., Sez. II, n. 22173 del 2026.
Mancata designazione del difensore d'ufficio: la polizia giudiziaria non è tenuta a designare un difensore d'ufficio in assenza di un atto garantito (Cass. pen., Sez. IV, n. 21336 del 2013). L'obbligo sorge solo quando si debba compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza difensiva obbligatoria.
Nella procedura 758, il rischio concreto è il seguente: se il contravventore non viene informato della facoltà di nominare un difensore già in sede di prescrizioni, e successivamente subisce atti garantiti (interrogatorio, incidente probatorio, udienza) senza che gli sia stato assicurato il diritto di difesa, gli atti successivi potranno essere travolti da nullità assoluta. La mancata informazione iniziale crea le condizioni per un vizio a cascata.
Necessità della nomina del difensore già nella fase delle prescrizioni
Alla luce di tutto quanto precede, la risposta è che la nomina del difensore è necessaria — nel senso di doverosa sotto il profilo delle garanzie — già nella fase delle prescrizioni, sebbene con una precisazione.
L'atto di prescrizione in sé non richiede l'assistenza obbligatoria del difensore (non è un interrogatorio, non è un incidente probatorio, non è un'udienza). Sotto questo profilo, la presenza fisica del difensore non è imposta dalla legge al momento della redazione del verbale.
Ma il contravventore ha il diritto di essere informato della facoltà di nominare un difensore e di avvalersene immediatamente, perché:
- è già inserito in un procedimento penale, come affermato dalle Sezioni Unite del 2012;
- la violazione contestata è penalmente sanzionata;
- le determinazioni che assume nella fase delle prescrizioni (adempiere o non adempiere, accettare o contestare le prescrizioni, richiedere proroghe, pagare l'oblazione) hanno immediate ripercussioni sulla sua posizione penale;
- l'eventuale inadempimento determina la ripresa del procedimento penale senza ulteriori formalità.
In questo senso, l'informazione circa la facoltà di nominare un difensore è un adempimento doveroso dell' organo di vigilanza, che opera come polizia giudiziaria, fin dal primo contatto con il contravventore. E la nomina di un difensore di fiducia in questa fase — ancorché non obbligatoria per la validità dell'atto di prescrizione — costituisce una garanzia irrinunciabile per il contravventore, che può così essere assistito nella valutazione delle prescrizioni, nella richiesta di proroga del termine, nella verifica dell'adempimento e nella successiva fase processuale, ove la procedura amministrativa non vada a buon fine.
La procedura ex D.Lgs. 758/1994 è un incidente amministrativo interno al procedimento penale, non un procedimento amministrativo separato e antecedente. Il verbale di contravvenzione e prescrizione è atto di polizia giudiziaria a tutti gli effetti — come affermato dalle Sezioni Unite civili del 2012 — e il contravventore è, da quel momento, persona sottoposta alle indagini.
Ne conseguono i seguenti corollari operativi.
L'obbligo di elezione di domicilio ex art. 161 c.p.p. sussiste già in sede di prescrizioni, in capo all'organo di vigilanza che agisce come polizia giudiziaria.
L'omissione di tale adempimento vizia le successive notificazioni, con nullità a regime intermedio (Cass. 17279/2014), e nel sistema post-Cartabia — dove la distinzione tra notifiche al difensore e notifiche personali è ancora più marcata — l'assenza di una valida elezione di domicilio rischia di compromettere l'intera sequenza notificatoria.
Il diritto al difensore sorge immediatamente, al primo contatto con l'organo di vigilanza. L'omesso avviso circa tale facoltà non invalida l'atto di prescrizione in sé, ma può riverberarsi sugli atti garantiti successivi, con conseguenze che possono arrivare fino alla nullità assoluta (Sez. Un. Maritan).
La Riforma Cartabia ha rafforzato — non indebolito — questi obblighi, introducendo il comma 01 dell'art. 161 c.p.p., che impone alla polizia giudiziaria una comunicazione completa già al primo contatto. Il D.Lgs. 758/1994 non è stato modificato, ma il sistema in cui si inserisce è oggi più garantito e più esigente verso l'organo accertatore.
Il verbale di contravvenzione e prescrizione come atto di formalizzazione dell'addebito penale
Il punto archimedeo è questo: con la notifica del verbale di contravvenzione e prescrizione ex art. 20 D.Lgs. 758/1994, l'organo di vigilanza non compie un generico atto investigativo o di mera identificazione, ma cristallizza un addebito penale nei confronti di un soggetto determinato, contestandogli la violazione di una specifica norma incriminatrice e impartendogli prescrizioni funzionali all'estinzione del reato già perfezionatosi.
Le Sezioni Unite civili, ordinanza n. 3694 del 2012 lo hanno affermato in termini inequivocabili: l'atto di prescrizione «è testualmente ricondotto dal legislatore nel panorama degli atti tipici di polizia giudiziaria» e l'intera sequenza «non è affatto avulsa dal procedimento penale, ma risulta, anzi, ad esso funzionalmente e strutturalmente coesa, al punto da costituirne parte integrante». Non c'è uno iato tra «fase amministrativa» e «fase penale»: c'è un unico procedimento penale, con un incidente premiale interno. Se l'atto è parte integrante del procedimento penale, e se con esso si contesta formalmente una violazione penalmente sanzionata, allora è in quel momento che sorge l'addebito penale, e con esso l'obbligo di elezione di domicilio.
L'obbligo di elezione di domicilio sorge con il primo contatto in cui si formalizza l'addebito
La Cassazione penale, Sez. I, n. 11872 del 2015 ha fissato un principio che calza perfettamente: «in presenza di contatto diretto tra autorità procedente e soggetto indagato, quest'ultimo ha l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio, al fine di rendere possibile la successiva dinamica conoscitiva degli atti del procedimento». Il verbale di contravvenzione e prescrizione realizza esattamente questo: è il contatto diretto tra l'organo di vigilanza-polizia giudiziaria e il contravventore, nel quale viene formalizzato l'addebito penale. Non è un atto neutro o prodromico: è l'atto con cui il soggetto apprende di essere destinatario di una contestazione penale. Da quel momento, l'obbligo di eleggere domicilio è operante. La Cassazione penale, Sez. IV, n. 34771 del 2020 rafforza ulteriormente questa lettura, precisando che il verbale di elezione di domicilio «deve contenere l'avviso che un procedimento penale, in relazione ad un determinato fatto, è o può essere instaurato». L'uso della formula disgiuntiva — «è o può essere» — è rivelatore: il legislatore e la giurisprudenza contemplano espressamente l'ipotesi che l'elezione di domicilio avvenga prima della formale instaurazione del procedimento mediante iscrizione, e la ritengono valida. È sufficiente che il contravventore sia avvertito che un procedimento penale potrà essere instaurato in relazione al fatto contestato. La stessa sentenza aggiunge che non è richiesto indicare «le specifiche norme di legge violate né il numero del relativo procedimento con l'indicazione dell'Autorità giudiziaria presso cui esso pende, trattandosi di atto spesso compiuto dalla polizia giudiziaria, in occasione del primo contatto con l'indagato in cui detti elementi possono essere incerti o spesso sconosciuti».
La descrizione corrisponde punto per punto alla posizione dell'organo di vigilanza che redige il verbale di prescrizione: sa quali norme sono state violate, conosce data e luogo del fatto, ma non conosce ancora il numero del procedimento né quale PM sarà designato. Eppure — dice la Cassazione — l'elezione è valida.
Superamento dell'argomento formale dell'iscrizione
L'obiezione secondo cui l'art. 161 c.p.p. presuppone la qualità formale di «persona sottoposta alle indagini» e che tale qualità si acquista solo con l'iscrizione ex art. 335 c.p.p. non è priva di fondamento testuale, ma deve misurarsi con due rilievi.
Primo. La stessa giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto, in più occasioni, che la qualità di persona sottoposta alle indagini può prescindere dall'iscrizione formale. La Cassazione penale, Sez. I, n. 1650 del 1997 ha affermato che «l'assunzione della qualità di "persona nei cui confronti vengono svolte le indagini" [...] non postula la previa iscrizione della persona medesima nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.». È vero che il principio fu affermato con riferimento all'art. 350, comma 7, c.p.p. (dichiarazioni spontanee), ma la ratio è generale: ciò che conta è la sostanza della posizione del soggetto, non il dato formale dell'iscrizione.
Secondo. La giurisprudenza che richiede l'iscrizione formale per l'assunzione della qualità di indagato (Cass. pen., Sez. II, n. 24279 del 2003) riguarda ipotesi in cui il giudice pretenderebbe di attribuire tale qualità in via presuntiva a soggetti mai formalmente attinti da un addebito. Ma nel nostro caso l'addebito c'è: è il verbale di contravvenzione e prescrizione, che contesta una specifica violazione penale. Non è il giudice che presume la qualità di indagato: è l'organo di polizia giudiziaria che, nell'esercizio delle funzioni ex art. 55 c.p.p., contesta formalmente un reato a un soggetto determinato. Se questo non è un «fatto investigativo che qualifichi di per sé il soggetto come persona sottoposta ad indagini» (per riprendere la formula di Cass. 26716/2008), cosa lo è?
Conseguenze operative
Se l'obbligo di elezione di domicilio sorge con la notifica del verbale di contravvenzione e prescrizione, ne discendono corollari precisi:
Obbligatorietà dell'invito. L'organo di vigilanza, in sede di redazione e notifica del verbale, deve invitare il contravventore a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161 c.p.p., con gli avvertimenti prescritti dalla norma nella formulazione post-Cartabia. Non è una facoltà, né una mera opportunità: è un obbligo che discende dalla natura dell'atto — atto di polizia giudiziaria che formalizza l'addebito penale.
Conseguenze dell'omissione. L'omissione vizia le notificazioni successive. La Cassazione penale, Sez. III, n. 17279 del 2014 ha stabilito che l'avvertimento ex art. 161 «è strettamente funzionale all'esercizio della facoltà dell'imputato di ottenere la notifica diretta degli atti processuali» e che «la sua omissione si risolve in un grave pregiudizio per l'imputato stesso». La circostanza che la sentenza riguardasse un procedimento ordinario e parlasse di «imputato» non ne depotenzia il principio: il pregiudizio è lo stesso — e anzi è maggiore — per il contravventore che, non avvertito in sede di prescrizioni, si trovi poi a subire notifiche presso un difensore mai nominato o mai informato, in un procedimento di cui ignora l'esistenza.
Contenuto del verbale di elezione. L'elezione raccolta in sede di prescrizioni deve contenere, come da insegnamento di Cass. 34771/2020, l'avviso che un procedimento penale è o può essere instaurato in relazione al fatto contestato, e l'avvertimento dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio. Non occorre indicare il numero del procedimento né l'autorità giudiziaria procedente, che in quel momento potrebbero non essere ancora determinati.
Efficacia dell'elezione «anticipata». L'unico caveat riguarda l'efficacia probatoria di tale elezione ai fini della conoscenza del processo: la Cassazione penale, Sez. II, n. 4608 del 2022 ha affermato che «l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio effettuata in fase prodromica all'esercizio dell'azione penale, addirittura antecedente all'iscrizione della notizia di reato, non è sufficiente a ritenere che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo». Ma questo non toglie che l'elezione sia doverosa: semplicemente, la sua efficacia ai fini della presunzione di conoscenza del processo (e dunque della dichiarazione di assenza ex art. 420-bis c.p.p.) dovrà essere valutata dal giudice alla luce di tutti gli elementi del caso concreto, incluso il fatto che al contravventore fu contestualmente notificato un addebito penale specifico.
In conclusione, possiamo dire che a notifica del verbale di contravvenzione e prescrizione non è un atto amministrativo prodromico al procedimento penale, ma è il primo atto del procedimento penale con cui si formalizza l'addebito.
In quel momento, l'organo di vigilanza agisce come polizia giudiziaria (Sez. Un. 3694/2012); vi è contatto diretto con il soggetto nei cui confronti viene formulato l'addebito (Cass. 11872/2015); sorge l'obbligo di invitarlo a dichiarare o eleggere domicilio ex art. 161 c.p.p., con l'avvertimento che un procedimento penale è o può essere instaurato (Cass. 34771/2020); l'omissione vizia le notificazioni successive (Cass. 17279/2014). L'iscrizione formale nel registro ex art. 335 c.p.p. è un momento successivo, che ha rilevanza ai fini della sospensione del procedimento ex art. 23 D.Lgs. 758/1994 e del decorso dei termini delle indagini, ma non può fungere da spartiacque per le garanzie notificatorie e difensive, che maturano — per la natura stessa dell'atto e per la posizione sostanziale del suo destinatario — già al momento della contestazione dell'addebito penale.
Rolando Dubini
avvocato del Foro di Milano, penalista, Patrocinante in Cassazione
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