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LEGITTIMA DIFESA: APPROVATA LA MODIFICA AL CODICE PENALE

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Criminalità

25/01/2006

Si definitivo alla modifica del codice penale in materia di “diritto all'autotutela nel domicilio privato”.

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È stata approvata in via definitiva dalla Camera la proposta di legge, già approvata dal Senato, concernente la modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in privato domicilio. La legge prevede la possibilità di usare armi in casa per difendere se stessi o i propri beni.

Ddl Senato 1899 - Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio

Art. 1.

(Diritto all’autotutela in un privato domicilio)

 

1. All’articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:

"Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale".

 

La nuova norma stabilisce quindi che la vittima di un furto, di una rapina e di una minaccia che la reazione "per tutelare la propria incolumità", quando l’aggressore non mostra di voler desistere, sarà sempre considerata "proporzionata".

La nuova normativa non assolve automaticamente il cittadino che difenda la propria casa piuttosto che il proprio negozio o studio professionale con l'uso delle armi, ma stabilisce che se la reazione è proporzionata all'offesa subita non esistono i presupposti per perseguire penalmente chi abbia ferito o ucciso l'aggressore, sempre che vi sia “pericolo d'aggressione” e che non vi sia “desistenza” da parte dell'intruso, osia che di fronte all'intimazione del proprietario di casa, ad esempio, invece di scappare reagisca minaccioso.

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