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Linee guida COVID-19: le novità per la formazione professionale

Linee guida COVID-19: le novità per la formazione professionale
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Coronavirus-Covid19

12/10/2020

L’aggiornamento dell’8 ottobre 2020 delle linee guida della Conferenza delle Regioni per le attività lavorative e ricreative durante l’emergenza COVID-19. Le novità presenti nella scheda relativa alla formazione professionale.

 

Roma, 12 Ott – Dopo un susseguirsi continuo di aggiornamenti – sette diverse versioni nell’arco di tre mesi - la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, organismo di coordinamento e confronto fra i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, torna, a distanza di più di due mesi, ad aggiornare le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative in relazione all’emergenza COVID-19.

 

L’aggiornamento non poteva non tener conto dell’evoluzione delle misure e regole idonee per permettere, riducendo il più possibile i rischi di contagio del virus SARS-CoV-2, la ripresa delle attività scolastiche in presenza su tutto il territorio nazionale. Ed infatti le principali novità di questa versione riguardano proprio la scheda sulla “Formazione professionale”.

Un’altra scheda che ha avuto sensibili cambiamenti è quella relativa al “Noleggio veicoli e altre attrezzature”.

 

Dunque l’8 ottobre 2020 la Conferenza delle Regioni ha approvato la nuova versione (20/178/CR05a/COV19) del documento “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”.

 

 

Dopo un breve riepilogo delle funzionalità di tale linea guida, nell’articolo riprendiamo le novità in materia di formazione professionale:


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Il ruolo delle linee guida della Conferenza delle Regioni

Ricordiamo che le schede tecniche presenti nelle linee guida contengono “indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori”.

 

In ogni scheda, per ogni attività, sono “integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing”. Indicazioni che – dichiara il documento - si pongono “in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici”.

 

Il documento della Conferenza delle Regioni ricorda, comunque, che “in tale contesto il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l’architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all’attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività”.

È dunque opportuno che le indicazioni operative, “eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure”. Inoltre queste procedure/istruzioni operative “possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

 

Le nuove indicazioni per la formazione professionale

Ci soffermiamo oggi su una delle schede, quella relativa alla “Formazione professionale”, che ha avuto più modifiche nell’aggiornamento dell’8 ottobre.

Scheda che, già dalla versione delle linee guida del 9 giugno, specifica che il contenuto generale è applicabile anche ai percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

 

La scheda indica, infatti, che le indicazioni “si applicano alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalità duale, finalizzati al conseguimento di qualifica e diploma professionale, sia presso le Scuole della formazione professionale che presso gli Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà;
  • percorsi di formazione superiore nell'ambito del sistema educativo regionale (ITS, Ifts ecc.);
  • percorsi di formazione e attività di orientamento per gli inserimenti e il reinserimento lavorativo degli adulti;
  • percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;
  • percorsi di formazione regolamentata erogati nell'ambito del sistema educativo regionale” (per sistema educativo regionale “si intende l’insieme delle attività nelle quali si articola l’offerta formativa regionale, i cui progetti sono stati approvati con decreto direttoriale”).
  • percorsi di formazione continua erogati nell'ambito del sistema educativo regionale;
  • percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
  • percorsi di formazione linguistica e musicale”.

 

Queste le indicazioni contenute nella scheda:

  • “Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in aula o alla sede dell’attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C.
  • Rendere disponibili prodotti igienizzanti per l’ igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l’utilizzo frequente.
  • Mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
  • Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
  • Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni.
  • Gli spazi destinati all’attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet o indossando la mascherina”.

 

Veniamo ad una parte completamente rinnovata nella versione dell’8 ottobre:

  • “Presso gli Istituti e gli Organismi Formativi titolari dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP):
  1. al pari delle scuole secondarie statali, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa se sussistono le seguenti condizioni: rispetto della distanza di almeno 1 metro in condizioni di staticità; assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria;
  2. nel caso in cui non sia possibile garantire il distanziamento fisico prescritto nello svolgimento delle attività in condizione di staticità e in tutte le situazioni in movimento sarà necessario assicurare l’ uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività;
  3. la postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti.
  • Le medesime disposizioni sull’uso della mascherina indicate per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) sono estese anche agli adulti frequentanti i diversi percorsi di formazione professionale (IFTS, ITS, formazione permanente e continua)”.

 

Le altre indicazioni della scheda:

  • “Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
  • Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l’utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti.
  • Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
  • Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l’allievo, il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale”.

 

In conclusione, riepiloghiamo le schede contenute nel documento della Conferenza delle Regioni del 8 ottobre 2020 (non ci sono nuove schede rispetto alla versione precedente):

  • ristorazione
  • attività turistiche
  • strutture ricettive
  • servizi alla persona
  • commercio al dettaglio
  • commercio al dettaglio su aree pubbliche
  • uffici aperti al pubblico
  • piscine
  • palestre
  • manutenzione del verde
  • musei, archivi e biblioteche
  • attività fisica all’aperto
  • noleggio veicoli e altre attrezzature
  • informatori scientifici del farmaco
  • aree giochi per bambini
  • circoli culturali e ricreativi
  • formazione professionale
  • cinema e spettacoli dal vivo
  • parchi tematici e di divertimento
  • sagre e fiere locali
  • servizi per l’infanzia e l’adolescenza
  • professioni della montagna e guide turistiche
  • congressi e grandi eventi fieristici
  • sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse
  • discoteche

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, “ Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, aggiornamento del 08 ottobre 2020, 20/178/CR05a/COV19 (formato PDF, 593 kB).

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 - Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 2020 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

 

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