INL e COVID-19: indicazioni sulla vigilanza nel settore edile
Roma, 22 Mag – Come abbiamo ricordato più volte sul nostro giornale la normativa nazionale, con particolare riferimento al DPCM 26 aprile 2020, consente la ripresa dell'attività edilizia richiedendo, tuttavia, il rispetto del “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (allegato 6, di seguito "protocollo condiviso") e del " Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri". E si prevede espressamente che la mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione “determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.
Proprio per fornire ai nostri lettori informazioni sul tema della vigilanza riguardo all’applicazione, da parte delle imprese edili, delle misure previste nei protocolli, presentiamo una recente Circolare dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la Circolare INL n. 156 del 13 maggio 2020 avente per oggetto “Riapertura dei cantieri edili - Vigilanza e verifiche misure anticontagio”. Una circolare che, con riferimento a quanto già indicato in una precedente nota INL del 4 maggio 2020, fornisce “ulteriori indicazioni in merito alla vigilanza nel settore edile e alle contestuali verifiche in merito alle misure adottate in relazione alle previsioni del protocollo cantieri”.
L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- Il protocollo condiviso per l’emergenza COVID-19 nei cantieri
- Il coordinamento delle attività di vigilanza nei cantieri
- La programmazione degli accessi in cantieri e le modalità di intervento
Il protocollo condiviso per l’emergenza COVID-19 nei cantieri
La circolare indica che il protocollo cantieri fa integrale “rinvio alle previsioni del protocollo condiviso e contiene specificazioni di settore, con l'obiettivo di fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di Covid-19” E le misure previste nel protocollo cantieri “si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere”.
Tra l’altro – continua la nota – le premesse del protocollo cantieri “evidenziano la necessita:
- di rispettare il distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni dei cantieri;
- di integrare, ove presente, il Piano di sicurezza e coordinamento;
- che i committenti, attraverso le figure preposte, assicurino la vigilanza sull'adozione delle misure anticontagio”
E si sottolinea “l'importanza che in tale fase riveste il ruolo e la costante presenza in cantiere dei soggetti preposti alla sovrintendenza e verifica della puntuale adozione delle misure anticontagio e si segnala che, in ausilio a tali funzioni, le associazioni datoriali di categoria stanno sviluppando apposite applicazioni volte ad agevolare le misure organizzative volte al contenimento del contagio”.
Il coordinamento delle attività di vigilanza nei cantieri
Do aver accennato al tema dell’informazione e assistenza, anche con riferimento all’articolo 10 del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il documento si sofferma sulla vigilanza in materia di salute e sicurezza e sulle verifiche del protocollo cantieri con riferimento anche a quanto contenuto nella nota del 4 maggio 2020 che ha fornito prime indicazioni “in merito alla riattivazione delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 13, comma 2, del d.lgs. 81/2008 nel settore delle costruzioni edili o di genio civile”.
Sono poi richiamate le previsioni dell'art. 9 del DPCM 26 aprile 2020 ("Il prefetto si avvale delle forze di polizia...e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro...") e del punto 10 del protocollo cantieri ("Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive...dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro...").
In questo senso ne derivano “rinnovate esigenze di coordinamento, atteso che al quadro del coordinamento territoriale di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 81/2008 “si affianca anche l'apporto che i prefetti possono richiedere alle articolazioni territoriali dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, nell'ambito delle competenze che gli sono riconosciute dal legislatore, anche ai fini delle verifiche in merito all'attuazione delle misure precauzionali anticontagio definite dai protocolli intervenuti tra Governo e Parti sociali”.
La programmazione degli accessi in cantieri e le modalità di intervento
La circolare riporta alcune indicazioni sulla programmazione degli accessi in cantiere che risulterà, altresì, orientata in ragione delle seguenti priorità/ modalità d'intervento:
- in fase di coordinamento andrà privilegiata la costituzione di unità d'intervento che vedano contestuale impiego di agenti di pubblica sicurezza e di personale di altre strutture con specifica competenza;
- tale composizione integrata e funzionale ad assicurare, in sede di vigilanza e contestuale verifica delle misure anticontagio, l'apporto specialistico, le qualifiche e le relative potestà sanzionatorie dei diversi componenti;
- per quanto riguarda la costituzione dei nuclei che vedano la presenza del personale ispettivo, si avrà cura di evidenziare le vincolanti indicazioni operative adottate dall'Ispettorato Nazionale del lavoro nonché le relazioni istituzionali in essere con il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e con i NIL” (Nuclei ispettorato del lavoro, ndr);
- come da intese con il suddetto Comando, che assicurerà i necessari raccordi, andranno sviluppate efficaci sinergie con le articolazioni territoriali dell'Arma in merito alla pianificazione degli interventi e alla selezione degli obiettivi, favorendone lo sviluppo congiunto attraverso la costituzione di nuclei integrati che vedano la presenza di ispettori del lavoro e militari dell'arma appartenenti ai NIL o alle suddette articolazioni;
- va assicurata prioritaria definizione delle procedure pendenti, attraverso la programmazione dei sopralluoghi di rivisita finalizzati all'accertamento del rispetto delle prescrizioni impartite in occasione dell'accesso al cantiere. In ragione del blocco delle attività e della recente riapertura dei cantieri sarà comunque necessario, in occasione della rivisita, procedere altresì alla verifica delle misure anticontagio e quindi della complessiva riorganizzazione del cantiere;
- nella selezione degli obiettivi dovranno contemperarsi le esigenze di verificare nei riguardi del maggior numero possibile di lavoratori l'adozione del protocollo cantieri, con quelle connesse ad assicurare la vigilanza nei riguardi delle realtà in cui si registrano statisticamente tassi più elevati di infortuni sul lavoro;
- la vigilanza in materia di salute e sicurezza nei cantieri edili seguirà come di consueto l'impianto sanzionatorio definito dal Titolo XII del d.lgs. n. 81/2008 (artt. 301 e seguenti) e quindi troveranno applicazione, a cura del personale ispettivo, le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del d.lgs. n. 758/1994 nelle modalità condivise con le locali Procure della Repubblica;
- Al riguardo devono evidenziarsi le previsioni dell'art. 16 del decreto legge n. 18/2020, convertito con legge n. 27 del 24 aprile 2020, (‘Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all' articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9’.). Ne deriva che la mancata consegna al lavoratore integra, per il datore di lavoro o il dirigente, la violazione di cui all'art. 18, comma 1, lett. d, del d.lgs. n. 81/2008, punita penalmente ai sensi dell'art. 55, comma 5, lett. d, del medesimo decreto, mentre la mancata utilizzazione della mascherina da parte del lavoratore integra la trasgressione di cui all'art. 20, comma 2, lett. d, del d.lgs. n. 81/2008, sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. a, dello stesso decreto;
- in ausilio alle contestuali verifiche delle misure anticontagio definite in attuazione del protocollo cantieri, si richiamano le indicazioni fornite con le citate note INL e si fornisce ulteriore check list dedicata ai cantieri”;
- “nel merito all'apparato sanzionatorio riferito alla mancata osservanza delle misure anticontagio definite dal protocollo cantieri si richiamano integralmente le indicazioni fornite con le note in riferimento che riconducono esclusivamente agli agenti di pubblica sicurezza la competenza sanzionatoria definita dall'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020”.
In conclusione si indica che gli accessi in questione dovranno, infine, “conformarsi alle misure precauzionali già definite con nota INL prot. n. 6419 del 7 aprile 2020 nonchè svilupparsi con modalità che assicurino l'adeguatezza dei tempi massimi di permanenza in cantiere”.
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Ispettorato Nazionale del Lavoro, “ Circolare INL n. 156 del 13 maggio 2020” avente per oggetto “Riapertura dei cantieri edili - Vigilanza e verifiche misure anticontagio” (formato PDF, 2.32 MB).
Scarica la normativa di riferimento:
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
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