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COVID-19 e sanificazione: la tutela della salute degli operatori

Roma, 2 Lug â Ă il Decreto n. 274 del 7 luglio 1997 del Ministero dellâIndustria e del commercio a fornire una definizione delle attivitĂ di âsanificazioneâ, indicandole come âquelle attivitĂ che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante lâattivitĂ di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, lâumiditĂ e la ventilazione ovvero per quanto riguarda lâilluminazione e il rumoreâ.
Dunque la sanificazione rappresenta, come ricordato piĂš volte dal nostro giornale, un âcomplesso di procedimenti e di operazioniâ che âcomprende attivitĂ di pulizia e/o attivitĂ di disinfezione che vanno intese âcome un insieme di attivitĂ interconnesse tra di loroâ quali la pulizia e la disinfezioneâ.
Si ricorda che in alcuni casi âcon la sola pulizia (es. trattamenti con il calore) o con la sola disinfezione è possibile ottenere la stessa efficacia nei confronti dei virusâ.
La sanitizzazione è invece âun termine importato dalla traduzione dallâinglese del termine sanitisation che, nella forma originale, viene utilizzato come sinonimo di âdisinfezioneâ. E una nota del Ministero della Salute specifica che âanche i prodotti che riportano in etichetta âsanitizzante/sanificanteâ si considerano rientranti nella definizione di prodotti biocidiâ. Il termine è riferito âa prodotti contenenti principi attivi in revisione come biocidi disinfettanti che, tuttavia, non avendo completato lâiter di valutazione, non possono vantarne lâefficacia disinfettanteâ.
A ricordare in questi termini cosa sia la sanificazione e a fornire indicazioni aggiornate sulle attivitĂ di disinfezione in relazione al virus SARS-CoV-2 è il Rapporto ISS â Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nellâattuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021â (Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021).
Riguardo alla sanificazione e allâemergenza COVID-19 ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
Sanificazione: la regolamentazione, la normativa e i prodotti
Riguardo agli aspetti regolatori il Rapporto ISS n. 12/2021 indica che il riferimento normativo in tale ambito è rappresentato, come abbiamo visto, dal Decreto Ministeriale n. 274 del 7 luglio 1997 (DM 274/1997) e dalla Legge 82/1994 âche disciplinano le attivitĂ di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, stabilendo i requisiti che devono essere soddisfatti dalle imprese che intendono intraprendere le suddette attivitĂ â.
Il documento, che ricorda anche le indicazioni del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7 sulle liberalizzazioni delle attivitĂ , segnala poi che la Circolare del Ministero dellâIndustria n. 3420/C del 22 settembre 1997 precisa che laddove le attivitĂ di sanificazione ânon siano svolte per conto terzi come attivitĂ imprenditoriale, ma al contrario siano svolte in aree di pertinenza dellâimpresa e da parte del proprio personale, non sono applicabili le qualifiche richieste dal DM 274/1997â. E in merito allâuso dei prodotti, âquando lâattivitĂ di sanificazione (pulizia e/o disinfezione) è effettuata in proprio (ovvero non usufruendo di una ditta specializzata), il datore di lavoro deve garantire che nellâutilizzo dei prodotti siano rispettati gli obblighi previsti dal DL.vo 81/2008. In particolare, i lavoratori individuati per le attivitĂ di pulizia e/o disinfezione devono essere adeguatamente informati e formati in merito ai pericoli dei prodotti da utilizzare e alle corrette procedure per il loro impiegoâ.
Si segnala poi che i prodotti da utilizzare per le attivitĂ di sanificazione possono essere:
- prodotti a uso non professionale âe, in tal caso, il datore di lavoro e il personale incaricato per le attivitĂ (di pulizia, disinfezione e sanificazione) devono agire dopo aver letto attentamente le etichette e i fogli illustrativi che accompagnano i prodotti e seguire le indicazioni riportate in etichetta; o
- prodotti a uso professionale e in questo caso la dicitura âSolo per uso professionaleâ è espressamente indicata in etichetta. Per questi prodotti valgono le stesse disposizioni relative ai prodotti a uso non professionale e quindi occorre leggere attentamente lâetichetta, la scheda tecnica e la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS). In aggiunta, il datore di lavoro deve applicare le disposizioni del DL.vo 81/2008â.
Sanificazione: la tutela della salute degli utilizzatori dei prodotti e del personale
Riguardo poi alla tutela della salute si sottolinea che âi prodotti e le procedure da utilizzare per la sanificazione devono essere attentamente valutati prima dellâimpiego, per tutelare la salute sia degli utilizzatori stessi che dei lavoratori addetti e di qualsiasi astante che accederĂ alle aree sanificateâ.
In questo senso, dopo aver verificato la necessaria efficacia virucida del prodotto per la disinfezione, è necessario âindividuare le corrette modalitĂ di impiego al fine di garantire sia lâefficacia del prodotto (detersione preliminare delle superfici, concentrazione dâimpiego, tempo di contatto, detersione finale, ecc.) che le misure di prevenzione e protezione per gli astanti, gli utilizzatori e per il personale che rientrerĂ nelle aree sanificate. A tal fine è necessario fare riferimento al contenuto e alle indicazioni previste nellâetichetta del prodotto, nella scheda tecnica e nella Scheda di Dati di Sicurezza (SDS)â.
In particolare gli utilizzatori dei prodotti âdovranno garantire che i propri lavoratori addetti abbiano ricevuto unâadeguata informazione/formazione, in particolare per quanto riguarda lâimpiego dei Dispositivi di Protezione Individualeâ di terza categoria (con riferimento al Titolo III Capo II del DL.vo 81/2008 e al Decreto Interministeriale 2 maggio 2001).
Inoltre per quanto riguarda âle misure di prevenzione e protezione da applicare nellâimpiego delle attrezzature utilizzate per lâerogazione dei prodotti, o per lâeventuale generazione in situ degli stessi, si dovrĂ fare riferimento al manuale dâuso e manutenzione delle suddette attrezzature nel rispetto dei pertinenti obblighiâ.
Sanificazione e microclima: le indicazioni per il ricambio dâaria
Misure per il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, lâumiditĂ e la ventilazione
In relazione alla definizione di âsanificazioneâ, che fa esplicito riferimento alle condizioni del microclima e a temperatura, umiditĂ e ventilazione, il documento rimanda alle tante indicazioni presenti nei Rapporti ISS COVID-19.
Ad esempio, come raccomandato nella prima versione del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020, âdeve essere assicurato il ricambio frequente dellâaria allâinterno degli ambienti, che può essere realizzato anche attraverso lâapertura regolare e ottimizzata delle finestre e di altri accessi, escludendo quelle piĂš vicine alle strade trafficate ed evitando di effettuare tale operazione nelle ore di punta del traffico. Si precisa che tale operazione non consente di quantificare lâefficienza del ricambio completo dellâaria che può essere comunque monitorato con lâutilizzo di sensori di CO2â. Inoltre un ricambio quantitativo âpuò essere ottenuto con lâutilizzo di sistemi idonei alla purificazione/sanificazione dellâaria degli ambienti interniâ (se ne parla nel paragrafo dedicato al trattamento mediante purificatori/ionizzatori)
LâIstituto Superiore di SanitĂ si è soffermato piĂš volte sullâimportanza della ventilazione come âintervento efficace per limitare la trasmissione di patogeni a livello domestico e in scuole e ufficiâ. Indicazioni sul ricambio dâaria, in relazione a differenti situazioni, sono presenti sia in uno studio del 2016 sia in documenti dellâAmerican Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) âche riportano un intervallo di volumi di aria da cambiare ogni ora (ACH) che variano da 3 a 5â. E lâOMS âfornisce unâindicazione di massima riguardante il ricambio di aria pari a 10 L/s/persona (cioè litri dâaria per secondo per persona)â.
Tuttavia i valori relativi al âvolume di aria che sarebbe necessario rinnovare per diminuire la probabilitĂ di trasmissione di agenti patogeni da un soggetto infetto dipendono da un elevato numero di fattori quantificabili (es. qualitĂ dellâaria utilizzata per il ricambio, numero di persone presenti, tipo di attivitĂ che causa lâespulsione di secrezioni respiratorie, volumetria dellâambiente e ventilazione, ecc.)â, fattori che attraverso appropriati modelli âconsentono di fornire indicazioni per i diversi scenariâ.
Concludiamo segnalando che il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, che vi invitiamo a leggere integralmente, riguardo alla sanificazione (paragrafo 4) riporta anche diverse indicazioni per la gestione dei rifiuti che derivano dallâesecuzione delle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione.
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Draisci R, Attias L, Baldassarri L, Catone T, Cresti R, Fidente RM, Marcello I, Buonanno G, Bertinato L., â Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nellâattuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021â, Roma: Istituto Superiore di SanitĂ ; 2021 - Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021 (formato PDF, 1.96 MB).
Scarica la normativa di riferimento:

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