La scadenza del quinquennio di aggiornamento per i coordinatori
Brescia, 16 Mag – Nel comparto delle costruzioni, un comparto connotato da un’incidenza molto elevata del fenomeno infortunistico, una delle figure più rilevanti per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è il coordinatore per la sicurezza.
Per questa figura il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) prevede (articolo 98 e allegato XIV) non solo uno specifico corso di formazione della durata minima di 120 ore, ma anche l’obbligo di un corso di aggiornamento quinquennale della durata minima di 40 ore.
E il 15 maggio 2023 è scaduto il terzo quinquennio di aggiornamento dall’entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008. Dunque una data importante per tutti i coordinatori per la sicurezza che hanno frequentato il corso di formazione base prima del 15 maggio 2008.
Riguardo alla formazione e all’aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza, ci soffermiamo oggi sui seguenti argomenti:
- I coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dell’opera
- Il Testo unico e la formazione dei coordinatori per la sicurezza
- L’aggiornamento, la data del 15 maggio 2023 e il rischio di sospensione
I coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dell’opera
Ricordiamo brevemente che con coordinatori per la sicurezza si intendono i coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e i coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione.
Come ricordato nel documento “ I fondamentali per i coordinatori della sicurezza”, prodotto dall’Ing. Brunello Camparada e presentato in diversi articoli del nostro giornale, i coordinatori per la sicurezza sono così definiti dall’art. 89 del Testo Unico:
- coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera: “soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91”. E comunemente indicato con l’acronimo CSP.
- coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera: ‘soggetto, diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice’.
Ricordiamo alcuni dei rilevanti compiti assegnati ai coordinatori alla sicurezza e assegnati dalla normativa in materia di sicurezza e salute:
- coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP): redazione del piano di sicurezza e coordinamento; redazione del fascicolo tecnico sulle procedure di sicurezza che dovranno osservare coloro che provvederanno alla successiva manutenzione dell’opera; coordinamento nelle fasi di progettazione per assicurarsi che vengano applicate le misure generali di salvaguardia della sicurezza nei cantieri;
- coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE): verifica, coordinamento e controllo di tutte le imprese e i lavoratori autonomi che partecipano all’esecuzione dell’opera.
Il Testo unico e la formazione dei coordinatori per la sicurezza
Con l’articolo 98 del D.Lgs. 81/2008 il legislatore ha fissato l’obbligo, per questi professionisti, di formarsi e aggiornarsi con i contenuti minimi, le modalità e la durata dei corsi indicati nell’allegato XIV dello stesso decreto legislativo.
Riprendiamo i primi due commi dell’articolo 98 (Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori).
Il comma 1 indica che il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
- laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
- diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
E al comma 2 si indica che i soggetti di cui al comma 1, ‘devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia. Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto’.
L’aggiornamento, la data del 15 maggio 2023 e il rischio di sospensione
Veniamo, dunque, con riferimento anche alla data del 15 maggio 2023, all’obbligo di aggiornamento dei coordinatori.
A questo proposito l’allegato XIV (Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori) indica che è previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, ‘da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari (…)’. E per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 (15 maggio 2008), ‘l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto’.
Dunque la data del 15 maggio 2008 costituisce, per i coordinatori per la sicurezza che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del Testo Unico, un importante riferimento per gli aggiornamenti quinquennali successivi.
Se il primo quinquennio per l’aggiornamento è finito il 15 maggio 2013 e il secondo il 15 maggio 2018, il 15 maggio 2023, come indicato in apertura di articolo, è la data di chiusura del terzo quinquennio.
Sottolineiamo ancora, tuttavia, che questo vale per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del Testo Unico.
Per i coordinatori che hanno invece frequentato il corso di formazione dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 la data di riferimento per gli aggiornamenti quinquennali successivi è quella del conseguimento dell’attestato di formazione.
È poi importante sottolineare che per i coordinatori che hanno conseguito l’attestato del 15 maggio 2008 e al 15 maggio 2023 non hanno raggiunto le 40 ore di aggiornamento viene sospesa l’abilitazione a svolgere l’attività fino a quando non vengono completate le ore mancanti.
Ed è, infine, bene rimarcare che se i coordinatori hanno svolto nel quinquennio precedente un numero di ore di aggiornamento superiore alle 40 ore richieste, comunque il monte ore eccedente le 40 non costituisce credito formativo per il quinquennio successivo.
Per un ulteriore approfondimento su questi aspetti rimandiamo alla lettura di alcuni interpelli (art. 12, comma 2, D.Lgs. 81/2008) che hanno affrontato il tema:
- Interpello n. 17/2013 del 19 dicembre 2013: risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti sui corsi di aggiornamento previsti per i coordinatori dall'art. 98, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.
- Interpello n. 19/2014 del 6 ottobre 2014: risposta al quesito relativo all'aggiornamento professionale dei Coordinatori per la sicurezza previsto dall'allegato XIV D.Lgs. n. 81/2008;
- Interpello n. 1/2019 del 31 gennaio 2019: riposta al quesito sui corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza e sulla possibilità di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali.
RTM
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Rispondi Autore: Sicurezza23! - likes: 0 | 20/05/2023 (19:16:43) |
Se la mia azienda lavora in un cantiere con obbligo di PSC, quindi prevede la figura di CSP e CSE, siamo tenuti a chiedere al committente una dichiarazione scritta che tale fingura sia in regola con l'aggiornamento quinquennale? |