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Edilizia e sicurezza: normative europee a confronto

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Coordinatori

17/12/2012

Un progetto della Federazione degli Ordini degli Ingegneri dell’Emilia Romagna ha permesso un confronto tra la normativa italiana e quella di Francia, Spagna, Gran Bretagna e Germania. Le funzioni e gli obblighi degli attori della sicurezza.


Bologna, 17 Dic – Nel 2011 la Commissione Sicurezza della Federazione degli Ordini degli Ingegneri dell’Emilia Romagna ha portato avanti un progetto di ricerca che prevedeva il confronto tra l’Italia ed altri paesi dell’Unione Europea in relazione alla normativa sull’edilizia. Un confronto che ha sottolineato in particolare i requisiti professionali dell'ingegnere che si occupa di sicurezza, le differenze tra le normative di recepimento delle direttive europee e l’identificazione di eventuali elementi normativi originali.
La ricerca, che ha visto il coinvolgimento di partner istituzionali di altri paesi, ha permesso un confronto con la situazione vigente in Francia, in Gran Bretagna, in Spagna e in Germania.
 
Un resoconto di tale ricerca è apparso sul sito Ambiente e Sicurezza 24, un sito correlato a Il Sole 24 ORE Business Media, ed è stato pubblicato sul n. 22/2012 della rivista Ambiente&Sicurezza.
 
Nell’articolo “ Una ricerca di confronto sulla normativa europea per la sicurezza in cantiere” – a cura di Stefano Bergagnin, Andrea Bassi, Beatrice Fonti, Gabriella Magri, Federico Serri, Francesca Turci e Felice Monaco (Commissione della Sicurezza della Federazione degli Ordini aderenti della Regione Emilia Romagna), Gaetano Fede (CNI), YvesRiffard (Cobaty), SusanMurray (Unite theUnion NationalHealth and SafetyAdviser) e Ramon Puig (President Reseau Europeen FOCUS) – si sottolinea che “essere parte dell’Europa significa anche sapersi confrontare con le diverse applicazioni delle direttive comunitarie negli stati dell’Unione”. Infatti le varie normative nazionali, pur partendo dalle stesse direttive, hanno spesso aspetti e sfumature diverse.
 
Rimandando i nostri lettori ad una lettura integrale dell’articolo originale, ci soffermiamo su alcuni degli aspetti più rilevanti riportati dagli autori.
 
Riguardo alla Francia è possibile comparare il Decreto legislativo 81/2008 con la loi 31 dicembre 1993.
In particolare in Francia:
- il maitre d’ouvrage ha “un significato più ampio del ‘ committente dell’opera’, anche se le due figure possono essere ritenute equivalenti, in quanto ‘primi responsabili’ della sicurezza in cantiere;
- non esiste la figura del responsabile dei lavori “ma è presente la possibilità, in mancanza delle necessarie competenze, di nominare, da parte del committente (maitre d’ouvrage), il maitre d’ouvrage déléguee la cui delega può riguardare ampiamente tutto l’ambito tecnico”;
- è presente “un sistema di copertura assicurativa molto più radicato e forte rispetto all’Italia, obbligatorio per gli appalti pubblici e facoltativo, ma molto utilizzato, negli appalti privati”;
- esistono “3 tipi di coordinatori della sicurezza (CSPS) che si distinguono in base alla formazione che hanno seguito”. E per fare il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione “è necessario avere acquisito anche 5 anni di esperienza nell’ambito progettuale (3 anni per i cantieri ‘piccoli’). Per fare il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è necessario avere acquisito, invece, 5 anni di esperienza nell’ambito della realizzazione di un’opera (3 anni per i cantieri ‘piccoli’)”. Ricordiamo che in Francia esistono tre tipologie di cantieri (grandi, medi e piccoli): un cantiere piccolo arriva fino a 500 uomini-giorno e ha un importo-lavori fino a 300.000 euro;
- il coordinatore della sicurezza francese “deve predisporre il PGC (plan général de coordination) che è l’equivalente del nostro PSC (piano di sicurezza e coordinamento), inoltre, deve redigere anche il DIUO (dossier di intervention ultérieure sur l’ouvrage) equivalente del fascicolo dell’opera italiano”;
- le imprese devono essere “in possesso del PPSPS (plan particulier de securité et protection del la santé) che è l’equivalente del POS ( piano operativo di sicurezza)”;
- è presente l’obbligo per il coordinatore della sicurezza di “effettuare una riunione con l’impresa illustrando il PGC e le particolarità del cantiere e della sua organizzazione, rapportando i contenuti sul ‘registro giornale’ (documento obbligatorio da tenere in cantiere). Solo successivamente a questa riunione l’impresa consegnerà il suo PPSPS”.
 
Riguardo alla Spagna è possibile confrontare il nostro Testo Unico con il real decreto n. 1627/1997. Dal confronto emerge che in Spagna:
- “il coordinatore in fase di progettazione è nominato solo nel caso in cui siano presenti più progettisti che non abbiano fra loro vincoli societari, ovvero più liberi professionisti, più studi associati oppure più società di ingegneria ecc.”. In pratica, “essendo frequenti gli incarichi professionali a importanti società di ingegneria o a studi professionali, soprattutto per le grandi opere, ne consegue che il coordinatore in fase di progettazione non sia quasi mai nominato, né per piccoli cantieri né per cantieri di grandi dimensioni”;
- il coordinatore in fase di esecuzione “è nominato quando nel cantiere sono previste più imprese”;
- il committente “fa predisporre il piano di sicurezza (estudio de seguridad y salud ESS) direttamente dal tecnico che sarà incaricato di fare il coordinamento in fase di esecuzione, con la conseguenza di ottenere un documento redatto a posteriori rispetto al progetto e, pertanto, privo di contenuti progettuali significativi finalizzati alla prevenzione della sicurezza”;
- non ci sono due documenti distinti (il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo tecnico dell’opera), ma il piano di sicurezza “contiene al suo interno un capitolo che, di fatto, ha i contenuti previsti per il fascicolo tecnico. Questo fa si che il documento perda la sua funzione in quanto non più aggiornato durante l’esecuzione dei lavori e, pertanto, non più considerato successivamente”; 
 - c’è l’obbligo per il coordinatore di tenere un incidences register book “dove deve indicare, a ogni sua visita in cantiere, le istruzioni che ha impartito alle imprese, gli avvertimenti, gli eventuali infortuni e le interruzioni dei lavori disposte in seguito a inadempienze dell’impresa”.
 

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Le differenze più grosse sono con la normativa della Gran Bretagna, con riferimento alle CDM (construction design and management) regulations n. 320/2007. E un elemento di diversità è riscontrabile proprio “nella notevole importanza riservata dalle regulations britanniche al concetto di progettazione in sicurezza. Queste hanno previsto, infatti, puntuali e vincolanti obblighi del progettista relativi alla sicurezza dell’opera”.
Nel Regno Unito:
- “il progettista è obbligato a pensare l’opera in sicurezza rispetto a tutte le persone che entreranno a contatto con essa, da coloro che la realizzeranno, ai futuri utilizzatori e ai futuri manutentori”;
- sono stati definiti con precisione “alcuni aspetti tecnici che il progettista è tenuto a considerare in fase di progettazione come, per esempio, la futura manutenzione degli impianti e delle strutture, la pulizia delle finestre o delle pareti traslucide o le modalità di accesso ad aree in cui sia presente il rischio di caduta dall’alto”;
- per i cantieri con durata superiore a 30 giorni, una volta che sia stato redatto il progetto preliminare dal progettista, è previsto “il divieto di procedere negli ulteriori passaggi di progettazione se non è presente la nomina del coordinatore. A queste condizioni è probabile che nel Regno Unito l’interazione tra il progettista e il coordinatore sia effettiva”;
- è direttamente il committente a “fornire informazioni di ‘precostruzione’, finalizzate a mettere a conoscenza il progettista, l’affidataria (principal contractor) e le imprese esecutrici degli elementi di interesse riguardanti la futura opera, la sua costruzione, il sito interessato dal cantiere”;
- è direttamente il principal contractor (l’affidataria) a occuparsi della redazione del piano di sicurezza, il construction phase plan, e a essere investito della responsabilità della gestione in sicurezza del cantiere, compresi tutti i necessari controlli e garanzie sull’operato di tutti gli appaltatori e i subappaltatori che saranno presenti in cantiere”.
 
Per concludere qualche parola relativa al confronto con la situazione in Germania e con il baustellenverordnung 1° luglio 1998 (Regolamento di cantieri), una normativa molto simile al Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008.
Una delle differenze rilevate nell’articolo indica che è “il coordinatore in fase di esecuzione che deve verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici, corrispondente al betrieblieche selbstauskunft zum Aerbeits und gesundheitsschutz, e deve provvedere, secondo la disposizione presente nella normativa tedesca, a convocare riunioni preliminari, prima dell’ingresso in cantiere degli appaltatori, durante le quali ha il compito di illustrare il contenuto del SiGePlan e del regolamento di cantiere”.
     
   
 
Ambiente e Sicurezza 24, Ambiente&Sicurezza, “ Una ricerca di confronto sulla normativa europea per la sicurezza in cantiere”, a cura di di Stefano Bergagnin, Andrea Bassi, Beatrice Fonti, Gabriella Magri, Federico Serri, Francesca Turci e Felice Monaco (Commissione della Sicurezza della Federazione degli Ordini aderenti della Regione Emilia Romagna), Gaetano Fede (CNI), YvesRiffard (Cobaty), SusanMurray (Unite theUnion NationalHealth and SafetyAdviser) e Ramon Puig (President Reseau Europeen FOCUS), documento pubblicato sul sito Ambiente e Sicurezza 24 e sul numero 22/2012 della rivista della rivista Ambiente&Sicurezza (formato PDF, 418 kB).
 
 
 
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