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La sicurezza nei cantieri di grandi opere: l’importanza della progettazione
Milano, 21 Ott – Come indicato nell’articolo “ Progetto e pianificazione della sicurezza nel titolo IV del dlgs 81” la progettazione e la pianificazione della sicurezza svolgono un ruolo cruciale nel controllo del rischio nei cantieri temporanei o mobili.
E se spesso è proprio la carente pianificazione dei lavori e lo scarso coordinamento tra le imprese a influire su numero e gravità degli infortuni di lavoro, ancor più per la realizzazione di grandi opere edili necessitano un’attenta pianificazione e coordinamento.
Per ricordare l’importanza della progettazione nei cantieri e, in particolare, nelle grandi opere, possiamo far riferimento al contenuto delle linee di indirizzo della Regione Lombardia, dal titolo “ Linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico”. Un documento approvato in Regione Lombardia il 20 dicembre 2024 con la Deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 3679/2024.
Per raccogliere utili indicazioni sull’importanza della progettazione in edilizia l’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- L’importanza della sinergia tra progettisti, coordinatori e committenti
- Il ruolo di facilitatore di committente e/o responsabile dei lavori
- Il fascicolo tecnico dell’opera e i documenti da prendere in considerazione
L’importanza della sinergia tra progettisti, coordinatori e committenti
Queste linee di indirizzo, che voglio promuovere, oltre alla legalità e regolarità dei lavoratori, la riduzione degli infortuni e degli incidenti mortali sui luoghi di lavoro, con particolare attenzione ai cantieri di grandi opere, dedicano un interessante paragrafo all’importanza della progettazione.
Si indica che il ruolo in materia di salute e sicurezza sul lavoro del committente, del coordinatore in fase di progettazione e dei progettisti “risulta fondamentale fin dalle prime fasi progettuali di tutte le costruzioni edili, a prescindere dalla loro complessità; solo attraverso la collaborazione con committente e progettisti, infatti, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione può efficacemente adempiere ai propri obblighi, in primo luogo analizzando e di conseguenza riducendo al minimo le criticità incidentali sulla sicurezza del processo edilizio”.
Ed è solo attraverso questa analisi che il coordinatore in fase di progettazione “avrà la possibilità di elaborare un Piano di Sicurezza e Coordinamento efficace e contestualizzato all’opera in fase di edificazione”.
Si indica poi che il coinvolgimento nelle fasi progettuali dell’opera consentirà al coordinatore in fase di progettazione di “disporre degli strumenti necessari all’individuazione di tutte le misure di prevenzione e prevenzione costituenti il fascicolo tecnico dell’opera (FTO), così da poter gestire in modo efficace i rischi connessi alle attività manutentive”.
Si sottolinea ancora che la sinergia tra progettisti, coordinatore in fase di progettazione e Committente “risulta indispensabile affinché anche quest’ultimo possa adempiere ai propri obblighi, facendosi promotore dello sviluppo di progetti coerenti con le misure generali di tutela individuate” dall’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico).
Infatti, la conformità ai precetti proposti dall’art. 15 del Testo Unico può “concretizzarsi esclusivamente con l’individuazione preventiva di tutte le criticità connesse alla successiva utilizzazione dell’opera e alle sue future manutenzioni ordinarie e straordinarie. L’analisi e la valutazione di tali criticità consentiranno, dove necessario, di intervenire tempestivamente sul progetto dell’opera, modificandolo nelle fasi preliminari alla cantierizzazione o comunque preventivamente alla consegna dell’edificio”.
Il ruolo di facilitatore di committente e/o responsabile dei lavori
Il documento regionale segnala poi che, soprattutto quando si è in presenza di “progetti particolarmente complessi, riguardanti edifici di notevoli dimensioni o realizzati attraverso materiali o tecniche innovative”, il committente e/o il Responsabile dei Lavori possono facilitare l’azione preventiva “attraverso l’intervento di tecnici specialisti, che contribuiscano al completamento della fase progettuale dell’intervento, ognuno fornendo il proprio contributo su temi specifici.
In particolare – continuano le linee di indirizzo – l’auspicabile ruolo di facilitatore del committente/ responsabile dei lavori “si esprime attraverso le attività di seguito descritte:
- Coordinare il team di progettazione, promuovendo frequenti e efficaci riunioni periodiche di progettazione che consentano l’emergere di eventuali criticità, preliminarmente alla realizzazione dell’opera; a seguito dell’emersione di tali criticità, sulla base delle proposte dei progettisti, al committente e/o al responsabile dei lavori spetta la responsabilità di assumere decisioni con finalità preventiva, conformi a quanto previsto dalla norma di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Pretendere soluzioni progettuali con finalità preventiva, così da assumere decisioni che portino ad edifici progettati conformemente a quanto previsto dalla norma di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In tema di lavori in quota, il committente deve pretendere la predisposizione e/o l’installazione di sistemi contro la caduta dall’alto che diano priorità all’utilizzo di dispositivi di protezione collettiva (DPC), così come definito dall’artt. 15 e 111 del D.Lgs. 81/2008; pertanto, il committente e/o il responsabile dei lavori dovranno far sì che, quando tecnicamente possibile, sia prevista l’installazione di parapetti permanenti sul perimetro di coperture piane/ semi piane, di aggetti, di passerelle, di giardini pensili, ecc. Contestualmente, qualora i progettisti non ritengano tecnicamente possibile l’introduzione di DPC sopra indicati, neanche attraverso la revisione del progetto, dovrà essere data evidenza degli impedimenti individuati.
- Prediligere scelte progettuali che, in vista dell’utilizzo finale dell’opera e delle sue attività manutentive, favoriscano metodologie di lavoro sicure e materiali con tecnologie avanzate, così da individuare soluzioni progettuali che propongano misure di prevenzione e protezione già incorporate nell’opera (ad esempio i parapetti di cui sopra), con una riduzione delle condizioni di rischio e dei costi per il successivo mantenimento dell’opera.
- Assicurarsi che il coordinatore in fase di progettazione adempia ai propri obblighi, redigendo un Fascicolo Tecnico dell’Opera in cui confluiscano le scelte progettuali, e di conseguenza le misure di prevenzione e protezione, individuate nel corso del processo sopra descritto”.
Il fascicolo tecnico dell’opera e i documenti da prendere in considerazione
Il documento indica poi che, a conclusione del processo di progettazione, è fondamentale che l’utilizzatore finale riceva il Fascicolo Tecnico dell’Opera, così che sia “in grado di attuare le misure di protezione in esso specificate”.
Inoltre il conduttore, l’utilizzatore, il gestore dell’opera in qualità di committente dovranno “tener conto del fascicolo, individuando le misure di sicurezza da trasmettere di volta in volta, all’esecutore dei lavori di manutenzione in funzione della tipologia e del luogo di svolgimento”.
Concludiamo segnalando che sono riportati nelle linee di indirizzo anche i documenti da prendere in considerazione, nelle diverse fasi descritte sopra:
- I progetti definitivi / esecutivi dell’opera (architettonici – impianti tecnologici, facciate, …)
- Fascicolo tecnico
- Nomina e funzioni del coordinatore in fase di progettazione, per conoscere il metodo di lavoro usato
- Eventuale responsabile dei lavori e compiti effettivamente assegnati ai fini della SSL
- Eventuali nomine e deleghe particolari
- Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Elaborato tecnico di copertura
Tiziano Menduto
Scarica i documenti citati nell'articolo:
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