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Il carroponte “cenerentola” delle attrezzature di lavoro
Gli articoli di PuntoSicuro sono spesso lo spunto per utili approfondimenti in materia di sicurezza. Ed è partendo dalla nostra presentazione del documento “ Istruzione per l’esecuzione in sicurezza di spostamenti particolari con carroponte (grosse lamiere)”, correlato ad una ricerca Inail/ex Ispesl, che un nostro lettore, l’ing. Massimo Trolli (ex dirigente dell’Arpa Piemonte, Settore Verifiche Impiantistiche) propone interessanti riflessioni e domande.
Prendendo spunto dall’articolo “ Buone prassi per spostamenti particolari con il carroponte” pubblicato su Punto Sicuro del 30 luglio 2014, vorrei soffermarmi su alcuni aspetti che definirei quantomeno singolari che riguardano quella attrezzatura di lavoro a grandissima diffusione che è il carroponte.
La prima considerazione scaturisce direttamente dalla lettura dell’articolo. In esso si evidenzia in particolar modo la pericolosità derivante da un uso non appropriato della macchina e si stabiliscono importanti linee di condotta da parte dell’operatore per evitare inutili rischi che potrebbero coinvolgere non solo lui stesso ma pure le persone rientranti nell’area della movimentazione dei carichi. Nel caso dell’articolo, i carichi presi in considerazione sono grosse lamiere che ovviamente comportano problemi particolari nella movimentazione, quali oscillazione, brandeggio, incurvamento, bave od irregolarità superficiali ma che implicano d’altra parte problemi comuni a tutti gli altri carichi che debbano esser movimentati col carroponte, quali urti, schiacciamenti, cadute, scivolamenti e così via.
Leggendo ed apprezzando le buone regole a cui l’operatore deve attenersi durante l’uso dell’apparecchiatura confesso però che mi si è figurata nella mente l’immagine di una persona, fiera della sua formazione, intenta a svolgere le sue mansioni col carroponte nei grandi spazi di un capannone con altrettanto grande scrupolo ma in assoluta, quasi triste solitudine. Addirittura ho avuto la sensazione di percepire i rumori provocati dall’oscillazione della lamiera durante la sua movimentazione agganciata al carroponte ed il fruscio dello scorrimento dei carrelli di quest’ultimo sulle vie di transito poste in alto nel capannone ed ho udito distintamente l’inconfondibile “voce” del filo della pulsantiera spostata a destra ed a sinistra dall’operatore lungo le travi della macchina per seguire il carico.
In effetti del tutto solo quell’operatore non è: per lui infatti è confortante sapere che in caso di qualsiasi dubbio, dopo essersi fermato, potrà sempre contare sul suo preposto che debitamente chiamato lo aiuterà.
Ora, pur tenendo in doverosa considerazione il bruttissimo periodo di crisi in cui purtroppo si sta dibattendo il lavoro in Italia, e soprattutto il lavoro inerente attività metallurgiche/siderurgiche industriali/artigianali, l’immagine di quel lavoratore sperso in spazi ravvivati solo dai rumori prodotti dalle operazioni condotte col carroponte o dalle sporadiche comparse del preposto, è del tutto irreale.
Il destino di solitudine per l’operatore si ripropone continuamente leggendo le buone prassi che circa a metà della loro esposizione raccomandano fra l’altro che “non deve essere effettuata alcuna movimentazione se nelle vicinanze vi è una persona. Se una persona inavvertitamente si avvicina fermarsi immediatamente”.
Verso la fine del testo si indica che “tutte le operazioni sono fatte da un solo operatore” e che lo stesso “non accetta la presenza di un’altra persona nella zona di lavoro, nel caso si ferma”. Viene ribadito infine che “per situazioni diverse dal solito” (e questa frase è tutto un programma) “in presenza del minimo dubbio, non bisogna agire da soli, ma chiamare il preposto (probabilmente anch’egli posizionato in qualche eremo)”. E qui forse qualche ripensamento sul “confino” a cui viene costretto a lavorare l’operatore, attanaglia pure l’autore delle buone prassi.
Nella realtà lavorativa le cose non vanno proprio così: nella movimentazione di carichi impegnativi quali possono esser le lamiere (ma la tipologia dei carichi difficoltosi è infinita), un operatore di carroponte è assodato, anzi è quasi ai limiti dell’obbligatorietà, che non agisca da solo ma col fondamentale supporto di un’altra persona, ben lungi dall’esser perentoriamente allontanata dal “gestore” delle operazioni.
Quella persona, che potremmo definire l’assistente dell’operatore del carroponte, in pratica consente di svolgere efficientemente ed in completa sicurezza le varie operazioni pur gestite dall’operatore e condivide con quest’ultimo responsabilità e buon esito del lavoro.
Pur ipotizzando di dotare l’operatore di radiocomando, ovvero togliendo di mezzo quello che da alcuni viene considerato l’impaccio del “cordone ombelicale” del filo della pulsantiera - che a volte può limitare in effetti la libertà d’azione dell’operatore (e ciò accade anche e soprattutto con le gru su autocarro) - chi deve movimentare un carico “difficile” sa bene che certe operazioni devono esser eseguite non di persona ma facendo affidamento almeno su un collaboratore. In tal modo l’operatore evita i pericoli dovuti alla discontinuità della conduzione del carroponte, ovvero quei momenti in cui egli potrebbe distrarsi dal filo logico programmato nella propria mente per sollevare, spostare, abbassare il carico, senza rischi. Con l’assistente egli può avere il conforto od il confronto della valutazione del peso rispetto ai limiti di portata dell’apparecchiatura di sollevamento.
Con il vantaggio di una visione completa effettuata alla giusta distanza dal carico l’operatore può dare esatte indicazioni all’assistente per modificare rapidamente ed efficacemente le posizioni di aggancio del carico stesso rendendolo quanto prima equilibrato, bilanciato rispetto alla verticale di tiro. L’operatore può inoltre esser avvisato prontamente dall’assistente di pericoli di cui egli involontariamente non si è avveduto o che sono sorti per qualsiasi motivo durante la movimentazione del carico, avanti/indietro, destra/sinistra. In un ambiente che, andando bene le cose dal punto di vista della produzione, dovrebbe esser particolarmente rumoroso e quindi non ideale per cogliere distintamente il suono dei segnali acustici di allarme azionati dall’operatore durante lo spostamento in atto, l’assistente può invece allertare personalmente altri lavoratori, anticipando il percorso del carico. L’assistente inoltre, seguendo passo passo, ma ovviamente sempre a distanza di sicurezza, tutte le operazioni che si svolgono col carroponte ed attorno al carroponte, può accedere con rapidità agli arresti d’emergenza che, ricordiamolo, è opportuno siano distribuiti a giusta distanza e in posizione sempre facilmente raggiungibile nell’area operativa del carroponte, e può quindi essere un “fattore salvavita” in situazioni estreme, non solo per altri lavoratori ma addirittura per lo stesso operatore o può semplicemente evitare rovinosi e costosi danni a cose presenti nell’area di lavoro.
E così via, innumerevoli possono essere gli “aiuti” di un assistente preparato al proprio operatore, ed innumerevoli possono quindi essere gli aspetti positivi di un valido aiuto, non solo sotto l’aspetto di una consistente riduzione del rischio, ma pure dal punto di vista dell’efficienza produttiva. Certo che occorre, come s’è detto, che l’assistente sia preparato, che vuol dire adeguatamente istruito, addestrato e formato sui propri precisi compiti.
A tal proposito s’impone un’altra considerazione. Dal marzo 2015 entreranno in vigore le disposizioni contenute nell’ Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 che in sostanza prevedono il conseguimento dell’abilitazione per gli operatori di determinate apparecchiature di lavoro quali piattaforme mobili elevabili, autogru, gru a torre, gru su autocarro, carrelli/sollevatori telescopici e via dicendo, fino ad arrivare alle pompe per calcestruzzo, in una parola il cosiddetto “patentino” per gli operatori, da rinnovare ogni cinque anni.
Ora mi chiedo: com’è possibile che uno degli apparecchi di sollevamento più diffusi sul territorio nazionale, ovvero il carroponte, di cui stiamo analizzando svariati aspetti relativi alla sua pericolosità nell’utilizzo, per il quale l’INAIL stesso reputa possibili rischi tali da dover stilare buone prassi per la sua movimentazione, sia stato completamente dimenticato dall’Accordo suddetto?
Chi mi spiega come mai per l’apparecchiatura in questione, per non parlare dei vari mezzi di sollevamento che rientrano nella medesima tipologia del carroponte, ovvero per la gru a bandiera, a cavalletto, a struttura limitata, ecc. non sia prevista la benché minima abilitazione all’uso con tanto di ore di formazione riguardanti aspetti giuridici, normativi e pratici e verifica finale per gli operatori, abilitazione che invece sarà obbligatoria per tutti gli altri mezzi rientranti nell’Accordo in questione?
Obiettivamente si può dire che siano poche le realtà produttive in Italia (ma non solo) che non prevedano nel loro ambito lavorativo almeno un carroponte che non venga utilizzato almeno per qualche “tiro” al giorno ed è difficile sostenere che tale apparecchiatura non abbia caratteristiche sufficienti per esser considerata potenzialmente pericolosa e causa di infortuni gravi se non mortali. Come si spiegano altrimenti le rigide disposizioni imposte sia dal Testo unico sulla sicurezza sia dagli stessi costruttori in merito al rispetto della conformità alle norme europee, al loro uso ed alla loro manutenzione?
Contrariamente al buon senso sembra invece che chi emette disposizioni riguardanti le attrezzature di lavoro consideri il carroponte una macchina “inoffensiva”, con rischi e problemi assolutamente trascurabili e questo è confermato non solo dalla mancanza di un qualsiasi riferimento a tale attrezzatura nell’Accordo Stato-Regioni ma, cosa ugualmente grave, dalla mancanza di obblighi di indagini supplementari e valutazione di vita residua allo scadere dei venti anni dalla sua fabbricazione. D’accordo, il rispetto della disposizione contenuta nell’art. 71 del D.lgs. 81/08, prevede che il Datore di lavoro metta a disposizione dei propri dipendenti delle attrezzature di lavoro rispettose di tutti i migliori criteri sia per quanto riguarda l’aspetto funzionale sia per ciò che concerne i requisiti minimi di sicurezza. E quindi anche il carroponte dovrebbe esser soggetto da parte di un Datore di lavoro coscienzioso oltre che a tutte le operazioni contemplate nella manutenzione anche a tutte le valutazioni di idoneità strutturale e di vita residua così come contemplato nelle verifiche “ventennali” per altre attrezzature specifiche di minor diffusione.
Ma in realtà è difficile convincere di questo anche il Datore di lavoro più scrupoloso (e vorrei aggiungere anche il verificatore Soggetto Abilitato meno professionale), per il solo fatto che la disposizione riguardante indagini supplementari per i carroponte e simili non è scritta esplicitamente da nessuna parte come invece è stato fatto per le gru mobili e trasferibili e per i ponti sviluppabili su carro (All. II del DM 11/4/2011, punto 2 lett. c e punto 3.2.3). Soprattutto coi tempi che corrono il Datore di lavoro, che già deve sostenere gli oneri della manutenzione ordinaria e delle verifiche periodiche, non si sente per niente di affrontare altri costi non proprio irrilevanti dovuti ad indagini insolite, quasi strane, ma soprattutto apparentemente non obbligatorie!
Ing. Massimo Trolli
ex Dirigente Arpa Piemonte – Settore Verifiche Impiantistiche
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Alessandro M - likes: 0 | 04/08/2014 (13:52:16) |
Ricordo ancora il mio 'sbigottimento' la prima volta che lessi l'accordo attrezzature.. Non c'erano i carroponte.. Lo scorsi una seconda volta.. Nulla! Condivido questa incredulità con i datori di lavoro più attenti che mi chiedono come mai non sia previsto un eguale trattamento formativo per questa attrezzatura (carrelli elevatori da 10q si, carroponte da 100t no). Stesso approccio durante audit ohsas.. Nessuno riesce a spiegare tecnicamente le motivazioni che hanno portato a questa scelta. Scrivo 'scelta' apposta confidando che non si tratti di una dimenticanza (che sarebbe davvero triste). Saluti e complimenti per l'articolo |
Rispondi Autore: LUCA RAVANELLI - likes: 0 | 04/08/2014 (15:08:22) |
Quando ho esaminato l'Accordo Stato Regioni sono rimasto stupito anch'io: obblighi di verifiche periodiche, omologazione, manutenzione, verifiche trimestrali funi-catene per gli apparecchi di sollevamento e..... nulla sulla formazione-addestramento obbligatori! Circa le procedure per una movimentazione meccanizzata sicura: com'è difficile far sposare teoria e realtà.... |
Rispondi Autore: @fede_lui Federico Lui - likes: 0 | 04/08/2014 (16:27:43) |
La motivazione "pseudo-ufficiale" sulla scelta di escludere le attrezzature per il sollevamento di tipo fisso (gru a ponte, a cavalletto, mensola ecc) dall'Accordo Stato-Regioni è che queste tipologie di attrezzature non presentano il rischio di ribaltamento; con un conseguente minor rischio nell'utilizzo da parte dell'operatore. Testuali parole di un funzionario "INAIL settore ricerca, certificazione e verifica" ad un convegno nazionale. ...poi magari gli spiegheranno che una gru a ponte da colata da 160ton che trasporta una siviera con 80ton di acciaio liquido a 1600°C è un filino più pericolosa di una gru su autocarro con portata max 300kg a 1,5m da centro ralla... vabbè ce ne faremo una ragione come sempre.. saluti FL |
Rispondi Autore: MdB - likes: 0 | 05/08/2014 (08:48:15) |
Credo che tutti i professionisti che si occupano di sicurezza ed in generale tutti coloro che realmente abbiano cura della salute delle persone siano pienamente d'accordo con l'autore (ps complimenti per l'articolo!). Aggiungo anche un ulteriore spunto di riflessione sui fattori di rischio legati all'uso del carroponte...La (quasi) completa assenza dello stesso anche nei testi che disciplinano gli accertamenti connessi ad alcool dipendenza e all'assunzione di sostanze stupefacenti!! Nella speranza che prima o poi sia il BUON SENSO a disciplinare/guidare/aiutare nell'interpretazione delle norme...Buona Estate! |
Rispondi Autore: G. C. - likes: 0 | 09/08/2014 (12:12:36) |
Oltre al non ribaltamento un'altra spiegazione (ugualmente patetica)data da un ennesimo funzionario INAIL ad un convegno sull'esenzione del patentino per il carroponte é stata che, data la "popolarità" di quella apparecchiatura si sarebbe messa in crisi con l'obbligo del patentino una larga fetta di utenti già attualmente non in buone acque. Come se per non penalizzare la FIAT non fosse necessaria la patente per guidare le auto di sua produzione. Le gravi carenze legislative messe in chiaro dall'autore dell'articolo piacevole e competente, saranno finalmente colmate da qualche solerte addetto ministeriale? Complimenti all'Ing. Trolli (Si potrebbe conoscere la sua e-mail?). |
Rispondi Autore: GG - likes: 0 | 04/09/2014 (15:21:51) |
Concordo con lo sbigottimento sull'esclusione, però non dimentichiamo che certamente l'uso del carroponte non può essere "libero" e che sussistono pur sempre gli obblighi insindacabili di formazione ed informazione, nonchè addestramento, come sancito da artt.36, 37, 71 e 73. Dico questo per dire che se da un lato è vero che non c'è l'obbligo del "patentino", sussiste comunque l'obbligo di svolgere corsi specifici per tali attrezzature, per cui nulla che non si possa risolvere "fattivamente" (e quindi non solo "formalmente") con un buon corso di base, ex lege, con successivi periodici aggiornamenti, nonché verifiche sul campo dell'efficacia della formazione. Il tutto poi, ancora, con la redazione di procedure specifiche per l'uso nei vari casi, in relazione all'organizzazione aziendale. Salutissimi GG |
Rispondi Autore: Massimo Trolli - likes: 0 | 05/09/2014 (11:47:04) |
E’ vero che cenerentola può indossare un vestito decente e togliersi le ciabatte ma resta il fatto che non è stata invitata al ballo. Le osservazioni riguardanti la formazione obbligatoria prevista dal D.lgs. 81/08 per gli operatori di attrezzature di lavoro, carriponte compresi, sono ineccepibili ma non focalizzano il problema ed anzi lo mascherano. Ci sarebbe da chiedersi come mai gli obblighi di formazione citati dal lettore G.G. non siano stati ritenuti sufficienti anche per le attrezzature di lavoro contemplate nell’Accordo Stato-Regioni, per le quali è stato invece ritenuto indispensabile il conseguimento del “patentino” dopo corsi ben definiti sotto l’aspetto dei contenuti (giuridici, teorici e pratici), della durata in ore, dell’apprendimento tramite verifica finale e della scadenza della validità (5 anni). I docenti inoltre devono essere ben qualificati e far parte della ristretto numero dei soggetti riconosciuti dal Ministero per svolgere tali corsi. Per contro chi tiene corsi di formazione per gli operatori di carroponte non è tenuto a corrispondere ai criteri rigorosi e selettivi che valgono per i docenti dei corsi dell’Accordo Stato-Regioni. Da verificatore pubblico ed in seguito da verificatore privato (s.a.) più volte ho dovuto constatare che la formazione dei “carripontisti” benché ufficialmente effettuata – ma, probabilmente da formatori non particolarmente esperti – è risultata spesso approssimativa e lacunosa. In merito poi alla redazione di procedure specifiche per l’uso dei carriponte nell’organizzazione aziendale, cosa utilissima per la sicurezza, rimarrebbe affidata solo alla buona volontà ed al senso di responsabilità del datore di lavoro, così come gli aggiornamenti periodici e le verifiche sul campo… Il ruolo di cenerentola in cui è relegato il carroponte è confermato poi dallo stesso lettore G.G. che nulla dice in merito alle indagini supplementari ed alla valutazione di vita residua che sono previste per altre attrezzature specifiche di minor diffusione ma non per il carroponte. Come già evidenziato nel mio articolo, la sicurezza strutturale e funzionale del carroponte “anziano” è ancora soggetta alla buona volontà e coscienza del datore di lavoro. In attesa che la “fata” o il “principe azzurro” si accorgano di cenerentola, saluto e ringrazio tutti i lettori. M.T. |
Rispondi Autore: GG - likes: 0 | 05/09/2014 (12:07:53) |
Non intendevo in alcun modo minimizzare o mascherare il problema, ci mancherebbe altro, di fatti ho premesso che anche io sono rimasto stupito dall'esclusione, volevo solo dire che, nel contempo, un datore di lavoro "serio" il problema lo risolve svolgendo un buon corso, usando i già esistenti artt.36,37,71,73 pur senza un programma o monte ore stabiliti. Una soluzione fattuale, che non sia solo adempimento formale, prima che il principe arrivi, la si deve pur trovare. Concordo su tutto il resto, anche in ordine alle verifiche decennali. Buon lavoro a tutti. GG |
Rispondi Autore: attilio macchi - likes: 0 | 27/02/2015 (15:17:47) |
Come già riportato sull'articolo precedente di Punto Sicuro, la procedura linkata è solo una proposta di buona prassi. L'INAIL chiedeva di individuare nel settore metalmeccanico della mia provincia anche delle "buone prassi" dove presenti. Le poche trovate sono state allegate al lavoro in attesa dell'inserimento o meno nella lista ufficiale delle buone prassi approvate. Va da sè che dopo qualche anno o non sono state valutate o sono state bocciate. In ogni caso la presenza di una procedura in un azienda, pur con qualche incongruità gestionale qui segnalata, sia una nota di attenzione da parte della direzione aziendale. Andrebbe inviato l'articolo dell'Ing Trolli alla Commissione ex art 6 per le eventuali integrazioni. Certo che la mancanza del carroponte nell'elenco per l'abilitazione alla conduzione delle macchine pone un problema alla fonte, pre-buonaprassi qualunque essa sia. L'anno scorso è accaduto, a livello provinciale, un incidente mortale per il distacco di un pezzo fuso: direi che il carroponte è una apparecchiatura pericolosa. saluti |
Rispondi Autore: Moreno Sangiovanni - likes: 0 | 29/04/2019 (18:24:12) |
Uso il carroponte da quasi 20 anni in magazzino vendita prodotti siderurgici pero il carroponte e quello a pulsantiera mon quello a cabina ,vorrei sapere se rientra tra i lavori gravosi. Buonasera |