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Autogrù: il verbale della prima verifica periodica

Autogrù: il verbale della prima verifica periodica
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Attrezzature e macchine

30/10/2018

Un documento Inail riporta le istruzioni per la prima verifica periodica delle autogrù. Focus sui contenuti della verifica, sul verbale e sui controlli per verificare le condizioni generali di conservazione e manutenzione.


Roma, 30 Ott – Convinti dell’importanza di controllare periodicamente e adeguatamente lo stato di conservazione e di efficienza delle autogrù per ridurre gli infortuni correlati al loro uso, torniamo oggi a parlare delle verifiche periodiche prescritte dall’articolo 71 del d.lgs. 81/2008 (TU), con specifico riferimento alla conduzione della prima verifica periodica.


E ne parliamo in relazione ad una pubblicazione dell’ Inail, dal titolo “ Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile - autogrù. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011” e a cura di Sergio Zurrida (Inail, Unità operativa territoriale di Sassari), Sara Anastasi e Luigi Monica (Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici).

 

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La prima verifica periodica delle autogrù

Nel documento si segnala che la prima verifica periodica, oltre alla compilazione della scheda tecnica identificativa dell’attrezzatura, “contempla anche una fase di controlli (visivi e funzionali) volti a:

  • accertare la corrispondenza tra le indicazioni rilevate nelle istruzioni, e sinteticamente riportate nella scheda tecnica che andrà ad accompagnare la macchina, e le condizioni effettivamente riscontrate al momento del sopralluogo, sia per quanto attiene la configurazione dell’attrezzatura che i dispositivi di sicurezza presenti;
  • valutare lo stato di manutenzione e conservazione dei principali organi dell’attrezzatura;
  • accertare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza previsti dal fabbricante”.

 

In particolare la prima parte della verifica “prevede il rilevamento di una serie di dati necessari a identificare univocamente l’attrezzatura; tali dati dovrebbero essere riscontrati direttamente sull’attrezzatura; nel caso di macchina marcata CE ai sensi della direttiva macchine, in linea generale, le informazioni possono essere ricavate dall’indelebile marcatura apposta sulla stessa. Sarà necessario in prima istanza appurare che l’apparecchio in visione corrisponda a quello per il quale è stata richiesta la prima verifica periodica, verificando la corrispondenza tra le informazioni riportate nella scheda tecnica (e desunte dalla documentazione a corredo dell’attrezzatura) e quelle rilevate direttamente sull’attrezzatura”.

 

Rimandando alla lettura del documento, che si sofferma su alcuni problemi e discrepanze possibili riguardo al rilevamento dei dati, ricordiamo che la prima verifica periodica “prevede:

A) l’identificazione dell’attrezzatura di lavoro in base alla documentazione eventualmente allegata alla comunicazione di messa in servizio inoltrata all’unità operativa territoriale Inail competente ovvero alle informazioni riportate nella  richiesta di prima verifica, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni del fabbricante (nome e indirizzo del fabbricante o dell’importatore autorizzato della gru, designazione della serie o del tipo, numero di serie, anno di fabbricazione, matricola assegnata dall’Inail in sede di comunicazione di messa in servizio);

B) l’esame documentale di:

  1. dichiarazione CE di conformità dell’ apparecchio di sollevamento e delle eventuali attrezzature intercambiabili, verificando, in particolare, la corrispondenza delle informazioni riportate sulle dichiarazioni con quelle sulla targhetta identificativa apposta sulla macchina/attrezzatura intercambiabile;
  2. registro di controllo, verificandone la disponibilità e la regolare tenuta; tale documento può essere cartaceo o in formato elettronico;
  3. istruzioni dell’apparecchio e delle eventuali attrezzature intercambiabili, verificando la congruenza tra le indicazioni in esse riportate e quanto riscontrato sulla macchina in verifica;

C) l’accertamento della corrispondenza della configurazione di allestimento dell’attrezzatura con una di quelle previste dal fabbricante nelle istruzioni (ad esempio configurazione del braccio, tipologia di stabilizzazione, numero stazioni di comando, ecc.);

D) il controllo visivo dello stato di conservazione degli elementi strutturali, dei comandi e dei circuiti a vista;

E) l’effettuazione di prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza, come riportato indicativamente di seguito”.

 

Il verbale della prima verifica

Nel documento si riporta un fac-simile del verbale di verifica che il verificatore dovrà stilare al termine dell’attività: per ciascuna voce è indicata una breve descrizione delle operazioni che il verificatore è chiamato a compiere.

 

Ci soffermiamo sulla parte da compilare relativa alle condizioni generali di conservazione e manutenzione.

 

Riguardo alla raccolta dei dati da inserire, “il verificatore prende visione dei controlli che dai documenti a corredo della macchina risulta siano stati condotti sulla stessa (il datore di lavoro, infatti, ai sensi dell’articolo, 71, comma 9, è tenuto a registrare qualsiasi controllo effettuato), verificando che il datore di lavoro si sia attenuto alle indicazioni riportate nelle istruzioni”.

 

In caso di interventi di manutenzione straordinaria è necessario “appurare che non abbiano comportato le condizioni per una nuova immissione sul mercato; in particolare, accertare che l’intervento non abbia introdotto rischi aggiuntivi non presi in considerazione dal fabbricante all’atto dell’immissione sul mercato dell’attrezzatura (aumenti di portata e di potenza, modifiche dimensionali che possono incidere sulla resistenza e/o sulla stabilità dell’attrezzatura, e in generale aumenti dello stato delle sollecitazioni), se necessario acquisendo documentazione aggiuntiva”.

 

Il verificatore procede poi ad un controllo visivo di:

  • strutture della gru al fine di valutare eventuale presenza di corrosione o sporco (polvere, residui di lavorazione dell’ambiente di lavoro, ecc.);
  • contrassegni sui comandi al fine di valutarne la presenza, il posizionamento e la leggibilità;
  • involucri di protezione al fine di verificarne l’integrità per garantire l’idoneo grado di protezione;
  • marcatura, onde attestarne la leggibilità e l’indelebilità;
  • circuito elettrico, verificando l’integrità degli involucri di protezione e il corretto posizionamento dei cavi;
  • circuito idraulico, verificando l’assenza di perdite e/o trafilamenti;
  • eventuali targhette/pittogrammi per verificarne la presenza, la leggibilità e la coerenza”.

 

In definitiva al termine dell’esame il verificatore “esprime un giudizio complessivo sulle condizioni generali di conservazione e manutenzione dell’attrezzatura in base all’esame visivo condotto e a quanto rilevato dal registro di controllo”. 

 

Si ricorda, infine, che l’eventuale necessità di acquisire documentazione aggiuntiva “comporta la sospensione della verifica, come previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11 del 25 maggio 2012”.     

 

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile - autogrù. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”, a cura di Sergio Zurrida (Inail, Unità operativa territoriale di Sassari), Sara Anastasi e Luigi Monica (Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici) - edizione 2018 (formato PDF, 2.76 MB).

 

 

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