Apparecchi a pressione: le verifiche periodiche su tubazioni
Roma, 29 Gen â Lâallegato II al D.M. 11 aprile 2011 â recante âDisciplina delle modalitĂ di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonchĂŠ i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativoâ - disciplina anche le modalitĂ di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature a pressione come individuate nellâallegato VII del d.lgs. 81/2008. E ai sensi dellâart. 71, commi 11 e 12, dello stesso decreto 81/2008, lâIstituto Nazionale per lâAssicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail) è titolare della prima delle verifiche periodiche. In particolare âa far data dal 23.05.2012 il datore di lavoro che esercisce attrezzature a pressione ricadenti tra quelle richiamate dallâallegato VII del d.lgs. 81/08 (e s.m.i.) deve richiedere allâUnitĂ operativa territoriale dellâInail competente per territorio lâeffettuazione della prima delle verifiche periodiche, con le scadenze indicate nellâallegato stessoâ.
Ricordiamo che se la prima delle verifiche periodiche è di competenza Inail, âper le verifiche periodiche successive il datore di lavoro ha la facoltĂ di rivolgersi alle Asl oppure ad altri soggetti abilitatiâ, con riferimento a quanto contenuto nel d.m. 11 aprile 2011 e nella legge 30 novembre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 agosto 2013.
La nuova pubblicazione sulle verifiche periodiche
A presentare in questo modo il tema delle verifiche periodiche delle attrezzatture a pressione, con particolare riferimento alle tubazioni, è una nuova pubblicazione realizzata dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dellâ Inail, dal titolo âApparecchi a pressione tubazioni. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011â, a cura di Nicola Altamura (Inail, UnitĂ operativa territoriale CVR di Bari), Francesco Giacobbe (Inail, UnitĂ operativa territoriale CVR di Messina), Iuri Mazzarelli (Inail, UnitĂ operativa territoriale CVR di Milano) e Elisa Pichini Maini (Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici).
La pubblicazione descrive, in particolare, le fasi di cui si compone lâattivitĂ tecnica di prima verifica periodica - compilazione della scheda tecnica dellâattrezzatura e redazione del verbale di verifica - delle tubazioni.
Nell premesse del documento, a cura del Direttore del Dipartimento, si indica, tuttavia, che le istruzioni elaborate ânon costituiscono ovviamente un riferimento vincolante, ma vogliono piuttosto proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazionale dellâapproccio alla prima verifica periodica, definendo modalitĂ per la conduzione dei controlli che possano essere di pratica utilitĂ per tutti i soggetti coinvolti (soggetti abilitati e operatori di AsL/ARPA), anche al fine di garantire indicazioni e comportamenti coerenti allâutenzaâ.
Gli adempimenti del datore di lavoro
Si segnala che in generale, secondo quanto indicato dal d.m. 11 aprile 2011, âil datore di lavoro che esercisce unâattrezzatura o un insieme a pressione deve effettuare i seguenti adempimenti:
- comunicare la messa in servizio dellâattrezzatura o dellâinsieme a pressione allâUnitĂ operativa territoriale dellâInail competente per territorio. Se lâattrezzatura/ insieme non è esclusa/o dal controllo di messa in servizio ai sensi dellâart. 5 del d.m. 329/04, prima di metterla/o in servizio il datore di lavoro dovrĂ richiedere che venga sottoposta/o alla verifica di messa in servizio ai sensi dellâart. 4 del d.m. 329/04;
- richiedere la prima delle verifiche periodiche allâUnitĂ operativa territoriale dellâInail competente per territorio; tale verifica è da effettuarsi secondo la periodicitĂ di cui allâallegato VII del d.lgs. n. 81/08, che decorre dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro. La prima verifica periodica prevede, oltre ai controlli di sicurezza, la compilazione di una scheda tecnica di identificazione dellâattrezzatura o dellâinsieme, al fine di consentirne lâiscrizione nella banca dati informatizzata di cui allâart. 3, comma 1 del d.m. 11 aprile 2011;
- comunicare allâUnitĂ operativa territoriale dellâInail competente per territorio la cessazione dellâesercizio, il trasferimento di proprietĂ e lo spostamento (in questâultimo caso è anche necessario dichiarare una nuova messa in servizio dellâattrezzatura o dellâinsieme), al fine di consentire lâaggiornamento della banca dati informatizzataâ.
E si ricorda che ânel caso di attrezzature o di insiemi comprendenti attrezzature esercite in regime di scorrimento viscoso o fatica oligociclicaâ (fatica caratterizzata da deformazioni plastiche alternative che può dare origine a fessure, ndr), âulteriore obbligo del datore di lavoro è sottoporre tali attrezzature alle prescrizioni tecniche vigenti in materia; le autorizzazioni allâulteriore esercizio vengono rilasciate dallâInail sulla base della valutazione effettuata dal datore di lavoro ai sensi della Circolare Ispesl n. 48/2003â.
La normativa per le veridiche periodiche su tubazioni
Il documento dellâInail descrive dunque la procedura per âlâespletamento della prima delle verifiche periodiche su tubazioniâ. E questa tipologia di attrezzature ârientra anche nel campo di applicazione del d.m. n. 329 del 1.12.2004â, âRegolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui allâarticolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93â.
A questo proposito si ricorda che la Direttiva europea di prodotto che stabilisce i requisiti di progettazione, fabbricazione, verifica allâatto costruttivo di una attrezzatura a pressione, è la Pressure Equipment Directive (PED).
La Direttiva PED n. 97/23/CE â ârecepita dallâItalia con il d.lgs. 93/2000 - integrata dalla piĂš recente 2014/68/UE, recepita dallâItalia con il d.lgs. 26/2016 che ha solo modificato il d.lgs. 93/2000)â definisce in particolare come âtubazioniâ i âcomponenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi allorchĂŠ essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione. Le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotte, accessori, giunti di dilatazione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione. Gli scambiatori di calore costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento di aria sono parificati alle tubazioniâ.
Il documento sottolinea, a questo proposito, che in Italia fino allâentrata in vigore del d.lgs. 93/2000 âle norme di sicurezza previste dalle leggi e dai regolamenti sugli impianti e sui recipienti soggetti a pressione (R.D. 824/27, d.m. 21.11.1972) non consideravano le tubazioni, e pertanto la loro costruzione era regolamentata dal D.P.R. 547/55â che stabiliva âgenerici requisiti di resistenza e di idoneitĂ secondo la destinazione dâuso, senza per altro stabilire regimi omologativi o di verificaâ.
Ă dunque con lâentrata in vigore del d.lgs. 93/2000 â dal 29 maggio 2002 - che la normativa italiana âinizia a considerare le tubazioni alla stessa stregua delle altre attrezzature a pressione, imponendo che vengano fabbricate nel rispetto dei requisiti essenziali della PED, a meno che non godano delle esclusioni soggettive riportate nella direttiva stessaâ.
Rimandiamo alla lettura del documento che al campo di applicazione delle varie normative in materia dedica un intero paragrafo, con dettaglio anche delle esclusioni citate.
Infine ricordiamo che il regime di verifica (di installazione e di esercizio) âè stato introdotto con il d.m. 329/04, rivolto agli utilizzatoriâ: le sue disposizioni ârimangono valide ai sensi dellâart. 6 del d.m. 11 aprile 2011â.
Ed è importante sottolineare che âil d.m. 329/04 si applica alle attrezzature e agli insiemi a pressione fabbricati in conformitĂ alla PED e alle attrezzature (in precedenza denominate âapparecchiâ) a pressione costruite secondo il regime previgente; pertanto per le tubazioni costruite in assenza di disposizioni legislative speciali, oltre a regolamentare le verifiche allâatto della messa in servizio e durante lâesercizio, si è reso necessario stabilire un âpercorso di riconoscimentoâ dei requisiti di resistenza e idoneitĂ allâuso non certificati in precedenza, attraverso lâormai nota procedura di âvalutazione dello stato di conservazione ed efficienzaâ prevista dallâart. 16 del d.m. 329/04â, procedura che non è affrontata nelle istruzioni operative della nuova pubblicazione Inail.
Lâindice del documento:
1. Introduzione
2. Campo dâapplicazione ed esclusioni
3. Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo
4. Dichiarazione di messa in servizio/immatricolazione di tubazioni
Modello di denuncia di messa in servizio / immatricolazione
5. Richiesta di prima verifica periodica di tubazioni
6. Prima verifica periodica di tubazioni
7. Redazione della scheda tecnica e del verbale di prima verifica periodica su tubazioni
Scheda tecnica per attrezzature a pressione
Esempio di compilazione di scheda tecnica per tubazioni singole
Esempio di verbale di prima verifica periodica su tubazioni singole
Tavola di riferimento
8. Prima verifica periodica di tubazioni facenti parte di insiemi
Scheda tecnica di identificazione per insiemi indivisibili
Esempio di compilazione di scheda tecnica per insiemi indivisibili
Esempio di verbale di Prima Verifica Periodica su insieme indivisibile
Tavole di riferimento
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, â Apparecchi a pressione tubazioni. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011â, a cura di Nicola Altamura (Inail, UnitĂ operativa territoriale CVR di Bari), Francesco Giacobbe (Inail, UnitĂ operativa territoriale CVR di Messina), Iuri Mazzarelli (Inail, UnitĂ operativa territoriale CVR di Milano) e Elisa Pichini Maini (Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici) - edizione 2018 (formato PDF, 25.17 MB).
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