Appalti: la verifica di idoneità e il Responsabile Unico del Procedimento
Milano, 7 Gen – Per poter migliorare la prevenzione dei numerosi infortuni professionali che avvengono nella attività connesse a contratti d’appalto, d’opera e di somministrazione, è necessario conoscere e applicare idoneamente la normativa vigente: la normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, a partire dal D.Lgs. 81/2008, e le regole e codici dei contratti di appalto, ad esempio con riferimento al D.Lgs. 50/2016 ( Codice dei Contratti pubblici).
Ci soffermiamo oggi in particolare su due diversi aspetti: la verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e il ruolo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
Per parlarne torniamo a presentare un intervento dell’Ing. Marco Masi (Coordinatore Comitato Tecnico Interregionale – ITACA) al convegno “ La sicurezza del lavoro alla luce del nuovo codice in materia di contratti pubblici relativi a servizi e forniture” che si è tenuto a Milano il 22 novembre 2017.
Le modalità della verifica di idoneità tecnico-professionale
Nell’intervento “La sicurezza nei contratti di appalto di servizi e forniture alla luce del nuovo Codice dei contratti: la redazione del DUVRI” ci si sofferma dunque sulla verifica di idoneità tecnico-professionale con riferimento al contenuto dell’articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) del D.Lgs. 81/2008.
Si indica, dunque, che il datore di lavoro committente (DLC), verifica, ‘con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
- acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445’.
La relazione indica che rispetto alla generica precedente formulazione utilizzata dall’art.7, d.lgs.n.626/1994, che “lasciava al datore di lavoro committente una certa discrezionalità al riguardo, si prevede ora, in attuazione del menzionato criterio di delega, di affidare la selezione delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi ad un sistema di qualificazione, da determinare tramite decreto, sulla base dei criteri individuati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del lavoro. In attesa del decreto tale verifica dovrà essere effettuata dal datore di lavoro committente, mediante l’acquisizione di due documenti: il certificato di iscrizione alla Camera di commercio; un’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale”.
Il committente – continua il relatore - deve quindi “verificare se l’appaltatore:
- ha una capacità organizzativa e gestionale adeguata per la programmazione e l’attuazione della prevenzione;
- possiede e mette a disposizione risorse, mezzi e personale organizzati adeguatamente, per garantire la tutela e sicurezza dei propri lavoratori e di quelli impiegati nell’appalto”.
La relazione riporta anche dei suggerimenti per una idonea verifica di idoneità tecnico-professionale:
- “Visura camerale;
- DVR o autocertificazione;
- Organigramma aziendale della sicurezza;
- rspp, incaricati p.s. e emergenza e medico competente;
- Documentazione attestante la formazione dei lavoratori;
- Elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria;
- DURC;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del testo unico;
- attestazione di conformità alle norme vigenti di attrezzature macchine e opere provvisionali;
- elenco dei DPI forniti ai lavoratori;
- modello di sgsl (eventuale se adottato)”.
Rimandiamo alla lettura delle slide dell’intervento che si soffermano anche sulla qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, con specifico riferimento al DPR 177/2011.
Il Responsabile unico del procedimento
Riguardo al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si segnala che l’Articolo 101 (Soggetti delle stazioni appaltanti) recita che ‘la esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal Responsabile Unico del Procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile Unico del Procedimento, nella fase di esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e sicurezza durante l’esecuzione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008’ (…)
Inoltre nelle Linee guida n. 3, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» (Delibera 26 ottobre 2016 dell’Autorità nazionale anticorruzione) si indica che (8.1) ‘fermo restando quanto previsto dall’art.31, da altre specifiche disposizioni del Codice e dalla legge 7 agosto 1990, n.241, il RUP’:
- “compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- svolge, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n.81/2008, i compiti ivi previsti”.
Questo uno schema di sintesi dei vari ruoli:
Per avere più informazioni sul Responsabile Unico del Procedimento la relazione riporta commenti e stralci dell’articolo 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. 50/2016:
- “per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione”. Fatto salvo quanto previsto al comma 10 del suddetto articolo, “il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio”. Dunque “l’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato”;
- “il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta;
- il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:
- formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
- cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
- cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure”.
Questa, in conclusione, una breve sintesi di quanto indicato per il RUP:
- “Nomina con atto formale
- Non rifiutabilità dell'ufficio
- Verifica nei livelli di progettazione: discrezionalità dei criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione
- Attività di verifica effettuata dal RUP per tutte le opere sotto il milione di euro
- Accessi diretti del RUP e verifiche a sorpresa
- Impossibilità per il RUP di far parte della Commissione di aggiudicazione
- Il RUP verifica l'offerta anormalmente bassa in oepv (offerta economicamente più vantaggiosa, ndr) con il supporto della commissione di aggiudicazione
- Il RUP autorizza modifiche contrattuali e varianti (LG)
- Il RUP propone l'individuazione del DL (prima dell'avvio delle procedure di affidamento)”.
Segnaliamo, infine, che il corposo intervento dell’Ing. Marco Masi si sofferma su numerosi altri temi correlati alla normativa, agli obblighi connessi ai contratti d’appalto e alla redazione del Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI)
RTM
Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:
“ La sicurezza nei contratti di appalto di servizi e forniture alla luce del nuovo Codice dei contratti: la redazione del DUVRI”, a cura dell’Ing. Marco Masi (Coordinatore Comitato Tecnico Interregionale – ITACA), intervento al convegno “La sicurezza del lavoro alla luce del nuovo codice in materia di contratti pubblici relativi a servizi e forniture” (formato PDF, 5.02 MB).
Scarica la normativa di riferimento:
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