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Tagli sui benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto
Nel Decreto Legge 30 settembre 2003, n.269 “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”, sono state inserite modifiche riguardo ai benefici previdenziali ai lavoratori esposti all’amianto.
L’art.47 del decreto stabilisce che a decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall’art. 13, comma 8, della Legge 27/3/1992, n.257 è ridotto da 1,5 a 1,25. Dalla stessa data, questo coefficiente moltiplicatore si applica “ai soli fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime”.
Dal primo ottobre i benefici derivanti dall’applicazione dell’art. 13, comma 8, della Legge 27/3/1992, n.257, sono concessi ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a 10 anni, sono stati esposti all’amianto in concentrazione media annua non inferire a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno.
La sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto sono accertate e certificate dall’Inail.
Questi limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell’esposizione all’amianto.
L’art.47, comma 5, indica inoltre i termini di presentazioni delle domande per i lavoratori che intendano ottenere i benefici previdenziali.
Un decreto interministeriale stabilirà le modalità di attuazione delle nuove disposizioni.
Il testo dell'articolo 47 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n.269 è consultabile qui.
L’art.47 del decreto stabilisce che a decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall’art. 13, comma 8, della Legge 27/3/1992, n.257 è ridotto da 1,5 a 1,25. Dalla stessa data, questo coefficiente moltiplicatore si applica “ai soli fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime”.
Dal primo ottobre i benefici derivanti dall’applicazione dell’art. 13, comma 8, della Legge 27/3/1992, n.257, sono concessi ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a 10 anni, sono stati esposti all’amianto in concentrazione media annua non inferire a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno.
La sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto sono accertate e certificate dall’Inail.
Questi limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell’esposizione all’amianto.
L’art.47, comma 5, indica inoltre i termini di presentazioni delle domande per i lavoratori che intendano ottenere i benefici previdenziali.
Un decreto interministeriale stabilirà le modalità di attuazione delle nuove disposizioni.
Il testo dell'articolo 47 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n.269 è consultabile qui.
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