Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Pubblicità
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (L 143/56 del 30.4.4) la Direttiva 2004/35/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e e riparazione del danno ambientale.
Il provvedimento istituisce un quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio «chi inquina paga», per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale.
La direttiva si applica sono ad alcune categorie di danno ambientale, precisamente
a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività;
b) al danno alle specie e agli habitat naturali protetti causato da una delle attività professionale non elencata nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività, in caso di comportamento doloso o colposo dell'operatore.
Ferma restando la pertinente legislazione nazionale, la direttiva non conferisce ai privati un diritto a essere indennizzati in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno.
L’art. 3 indica le eccezioni all’applicazione della direttiva, tra le quali viene indicato che la direttiva si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso unicamente quando sia possibile “accertare un nesso causale tra il danno e le attività di singoli operatori.”
Gli Stati membri avranno tempo fino al 30 aprile 2007 per conformarsi alla Direttiva 2004/35/Ce.
Riguardo all’applicazione della direttiva nel tempo, l’art. 17 stabilisce che la direttiva non si applica:
— al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatosi prima del 30 aprile 2007;
— al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatosi dopo il 30 aprile 2007, se derivante da una specifica attività posta in essere e terminata prima di detta data;
— al danno in relazione al quale sono passati più di 30 anni dall'emissione, evento o incidente che l'ha causato.
Pubblicità
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Danno ambientale: approvata la direttiva comunitaria
Pubblicità
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (L 143/56 del 30.4.4) la Direttiva 2004/35/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e e riparazione del danno ambientale.
Il provvedimento istituisce un quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio «chi inquina paga», per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale.
La direttiva si applica sono ad alcune categorie di danno ambientale, precisamente
a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività;
b) al danno alle specie e agli habitat naturali protetti causato da una delle attività professionale non elencata nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività, in caso di comportamento doloso o colposo dell'operatore.
Ferma restando la pertinente legislazione nazionale, la direttiva non conferisce ai privati un diritto a essere indennizzati in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno.
L’art. 3 indica le eccezioni all’applicazione della direttiva, tra le quali viene indicato che la direttiva si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso unicamente quando sia possibile “accertare un nesso causale tra il danno e le attività di singoli operatori.”
Gli Stati membri avranno tempo fino al 30 aprile 2007 per conformarsi alla Direttiva 2004/35/Ce.
Riguardo all’applicazione della direttiva nel tempo, l’art. 17 stabilisce che la direttiva non si applica:
— al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatosi prima del 30 aprile 2007;
— al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatosi dopo il 30 aprile 2007, se derivante da una specifica attività posta in essere e terminata prima di detta data;
— al danno in relazione al quale sono passati più di 30 anni dall'emissione, evento o incidente che l'ha causato.
Pubblicità
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.