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RENTRI: la scadenza del 31 ottobre per i registri cronologici
Il processo di digitalizzazione della gestione ambientale in Italia giunge a uno snodo operativo di primaria importanza. Il 31 ottobre 2026 scade il termine per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, con riferimento alle operazioni di produzione e gestione effettuate nel corso del mese di settembre 2026.
L'adempimento si inserisce nell'ambito del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti ( RENTRI), istituito ai sensi dell'art. 188-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale) e disciplinato dal Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59.
Con l'entrata a regime del nuovo sistema di tracciabilità, le modalità tradizionali di gestione cartacea cedono il passo all'interoperabilità digitale, con l'obiettivo di garantire la piena trasparenza dei flussi dei rifiuti e facilitare l'attività di controllo da parte degli organi di vigilanza.
Gli adempimenti per il registro cronologico di carico e scarico
Il D.M. 59/2023 ha ridefinito la struttura e le tempistiche relative alla tenuta del registro di carico e scarico. In base alla disciplina vigente, i soggetti tenuti all'iscrizione al RENTRI devono effettuare le annotazioni sul proprio registro cronologico con le tempistiche stabilite dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e successivamente trasmetterne il contenuto al sistema centrale.
Tempistiche di trasmissione dei dati
La normativa stabilisce che i dati inseriti nel registro di carico e scarico debbano essere trasmessi al RENTRI con cadenza mensile. In particolare:
La trasmissione deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le registrazioni.
Per le operazioni registrate nel mese di settembre, la scadenza tassativa per l'invio telematico è fissata al 31 ottobre.
La trasmissione riguarda tutte le annotazioni relative alla produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi (per i soggetti previsti dall'art. 12 del D.M. 59/2023), nonché le operazioni di avvio a recupero o smaltimento e le fasi intermedie di trasporto e intermediazione.
Modalità operative per l'invio telematico delle informazioni
I soggetti obbligati possono adempiere all'obbligo di comunicazione attraverso due modalità principali messe a disposizione dalla piattaforma RENTRI:
Interoperabilità tra sistemi gestionali: invio diretto e automatizzato dei dati tramite API (Application Programming Interface) integrate nei software gestionali aziendali.
Servizi di supporto del portale RENTRI: inserimento o caricamento dei file tramite l'interfaccia web del portale ufficiale, previa autenticazione mediante SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
È fondamentale che i dati trasmessi corrispondano esattamente a quanto registrato sul modello di registro conforme al D.M. 59/2023. Eventuali discrepanze o ritardi nella trasmissione possono originare incongruenze nella banca dati nazionale e attivare segnalazioni per controlli incrociati.
Vigilanza, sanzioni e responsabilità dei soggetti coinvolti
Il mancato o inesatto adempimento dell'obbligo di trasmissione dei dati al RENTRI comporta l'applicazione del quadro sanzionatorio ridefinito dal D.Lgs. 152/2006 (in particolare dagli articoli 258 e seguenti).
Le sanzioni amministrative pecuniarie variano in base alla natura della violazione:
Mancata o incompleta trasmissione dei dati: sanzioni amministrative per l'omessa o inesatta comunicazione nei termini previsti.
Mancata tenuta o alterazione del registro: sanzioni aggravate qualora l'omissione riguardi la tracciabilità di rifiuti pericolosi, con possibili implicazioni di natura penale nei casi più gravi di traffico illecito.
La responsabilità della corretta tenuta del registro e del tempestivo invio dei dati fa capo al legale rappresentante dell'impresa o al soggetto da esso formalmente delegato con procura per la gestione ambientale.
Il ruolo delle funzioni HSE e del Responsabile Ambientale
Nelle realtà produttive e cantiere, la gestione dei rifiuti si sovrappone frequentemente con gli adempimenti relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008). Il deposito temporaneo dei rifiuti, se non gestito correttamente, può determinare rischi per la salute (es. esposizione ad agenti chimici o biologici) e per la sicurezza (es. rischio incendio o intralcio alle vie di esodo).
In vista della scadenza del 31 ottobre, i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), i Consulenti Ambientali e gli HSE Manager devono verificare:
La completezza delle annotazioni: accertarsi che tutti i Formulari di Identificazione del Rifiuto (FIR) relativi al mese di settembre siano stati correttamente riscontrati e registrati.
La quadratura dei dati: verificare la corrispondenza tra le quantità prodotte, i codici EER assegnati e le giacenze nei depositi temporanei.
La riuscita dell'invio telematico: estrarre la ricevuta di avvenuta trasmissione dal sistema RENTRI a riprova del corretto adempimento nei termini di legge.
RXY
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