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Spedizioni transfrontaliere: MASE chiarisce prossimità e autosufficienza
L'applicazione dei principi di prossimità e autosufficienza alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti è oggetto dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con il riscontro prot. n. 153606 del 17 luglio 2026, relativo all'interpello presentato dalla Regione Calabria con nota prot. n. 435741 del 27 maggio 2026, ai sensi dell'articolo 3-septies del D.Lgs. 152/2006.
L'interpello, avente ad oggetto le “modalità di attuazione dei principi di prossimità e autosufficienza nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti alla luce del Regolamento (UE) 2024/1157”, pone al Ministero una serie di quesiti di particolare rilevanza operativa: dalla verifica dell'effettiva disponibilità di impianti di smaltimento sul territorio nazionale alla documentazione che il notificatore deve produrre per dimostrare l'eventuale indisponibilità di soluzioni nazionali, fino ai criteri per valutare la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica delle alternative e alla gestione delle eventuali obiezioni attraverso il sistema digitale europeo DIWASS.
Il riscontro ministeriale si inserisce nel nuovo quadro delineato dal Regolamento (UE) 2024/1157, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 1013/2006 e disciplina le spedizioni di rifiuti nell'ottica di rafforzare la prevenzione, il recupero e la corretta gestione dei rifiuti, tenendo conto anche dei principi di prossimità e autosufficienza.
La risposta del MASE assume particolare interesse perché chiarisce il rapporto tra gli obblighi posti a carico del notificatore e l'attività istruttoria dell'autorità competente, evidenziando anche l'assenza, nell'attuale disciplina europea, di un elenco puntuale e uniforme della documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento.
I quesiti della Regione Calabria
L'interpello, presentato il 27 maggio 2026, pone al MASE quattro questioni principali.
La prima riguarda il valore della consultazione della banca dati pubblica del Catasto Rifiuti ISPRA ai fini della verifica della disponibilità di impianti nazionali di smaltimento. La Regione chiede, in particolare, se tale consultazione possa essere considerata sufficiente oppure se sia necessaria una vera e propria istruttoria che coinvolga le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni.
Il secondo quesito riguarda il ruolo del notificatore: può essere richiesto di produrre dinieghi formali e documentati da parte dei gestori degli impianti italiani individuati?
Il terzo tema è ancora più rilevante sul piano operativo: quali debbano essere i criteri minimi e gli standard documentali per dimostrare la non fattibilità tecnica e la non sostenibilità economica del recupero o dello smaltimento sul territorio nazionale.
Infine, la Regione chiede indicazioni sull'applicazione del principio di prossimità alle spedizioni destinate al recupero all'estero e sulle modalità di gestione delle eventuali obiezioni attraverso il nuovo sistema digitale europeo DIWASS.
Il quadro previsto dal Regolamento (UE) 2024/1157
Il riferimento fondamentale è l'articolo 11 del Regolamento, relativo alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento.
La disposizione prevede che le autorità competenti di spedizione e destinazione non rilascino l'autorizzazione se non risultano soddisfatte determinate condizioni. In particolare, il notificatore deve dimostrare che i rifiuti non possono essere recuperati in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile, salvo i casi in cui debbano essere smaltiti per obblighi giuridici.
Deve inoltre essere dimostrato che i rifiuti non possono essere smaltiti in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile nel Paese in cui sono stati prodotti.
La spedizione deve, infine, essere conforme alla gerarchia dei rifiuti e ai principi di prossimità e autosufficienza.
Il Regolamento stabilisce quindi gli obiettivi e le condizioni sostanziali, ma non individua in maniera dettagliata e uniforme tutta la documentazione attraverso la quale il notificatore deve fornire la prova richiesta.
Un elemento significativo è che l'articolo 11 prevede l'adozione, entro il 21 maggio 2027, di un atto di esecuzione della Commissione destinato a stabilire criteri dettagliati per l'applicazione uniforme delle condizioni relative alla fattibilità tecnica e alla sostenibilità economica.
La risposta del MASE: nessuno standard documentale uniforme
Il Ministero, nel riscontro all'interpello, parte proprio dall'articolo 11 e sottolinea che il Regolamento non stabilisce in modo puntuale quali documenti debbano necessariamente essere prodotti per dimostrare il rispetto delle condizioni previste.
Ne deriva uno spazio di valutazione per le singole autorità competenti.
Il punto è particolarmente importante perché, in assenza di uno standard europeo dettagliato, la documentazione richiesta può assumere caratteristiche differenti a seconda dell'autorità chiamata a esaminare la notifica.
Il MASE evidenzia infatti che “il Regolamento non definisce in modo puntuale la documentazione da produrre”, lasciando alle autorità competenti un margine di valutazione nell'istruttoria.
Questo non significa, tuttavia, che la prova possa essere considerata assolta mediante una semplice dichiarazione del notificatore. L'operatore deve essere in grado di fornire gli elementi richiesti dall'autorità competente per consentire la verifica delle condizioni previste dal Regolamento.
In altri termini, la consultazione del Catasto Rifiuti ISPRA costituisce uno strumento conoscitivo utile, ma il tema dell'effettiva disponibilità di una soluzione nazionale deve essere valutato nell'ambito dell'istruttoria concreta.
Prossimità e autosufficienza: non solo smaltimento
Un altro aspetto rilevante riguarda la distinzione tra smaltimento e recupero.
Per le spedizioni destinate allo smaltimento, l'articolo 11 collega espressamente l'autorizzazione al rispetto dei principi di prossimità e autosufficienza.
Il principio di prossimità deve essere letto insieme alla gerarchia dei rifiuti e all'obiettivo di assicurare una gestione ambientalmente corretta. Il Regolamento richiama infatti, tra le proprie finalità, la necessità di tenere conto del principio di prossimità e di ridurre l'impronta ambientale connessa alla gestione dei rifiuti.
Per le spedizioni destinate al recupero, la disciplina presenta invece una diversa configurazione. L'articolo 12 consente alle autorità competenti di sollevare obiezioni quando la spedizione o il recupero non risultino conformi alla direttiva 2008/98/CE. Secondo il MASE, tale richiamo può assumere rilievo anche con riferimento ai principi di prossimità e autosufficienza.
Il principio di prossimità, quindi, non può essere interpretato come un divieto generalizzato di esportare rifiuti destinati al recupero, ma deve essere valutato nell'ambito del sistema complessivo della disciplina europea.
Il ruolo dell'autorità competente e del notificatore
Dal riscontro ministeriale emerge una conseguenza pratica importante per le imprese che effettuano spedizioni transfrontaliere.
L'onere di dimostrare il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento grava sul notificatore, ma l'autorità competente conserva un ruolo essenziale nella valutazione degli elementi prodotti.
In assenza di uno standard documentale europeo già pienamente definito, le richieste istruttorie possono quindi non essere identiche tra le diverse autorità.
Il MASE riconosce che questa situazione può determinare differenze nelle prassi amministrative e sottolinea l'esigenza di una maggiore armonizzazione. Proprio per questo, il Ministero richiama la possibilità di sottoporre le questioni interpretative al Gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti, previsto dall'articolo 66 del Regolamento.
Il chiarimento è particolarmente significativo in vista dell'applicazione uniforme del nuovo sistema: l'obiettivo non è eliminare l'attività istruttoria delle autorità nazionali, ma evitare che l'assenza di criteri comuni si traduca in applicazioni eccessivamente divergenti.
DIWASS e gestione delle obiezioni
Un ulteriore elemento di novità è rappresentato da DIWASS, il sistema digitale europeo per la trasmissione e lo scambio delle informazioni relative alle spedizioni di rifiuti.
In caso di obiezione, il sistema consente all'autorità competente di indicare le motivazioni della decisione e di allegare la documentazione posta a fondamento della stessa.
Il MASE chiarisce che nei campi previsti dal sistema possono essere inserite “le ragioni dell'obiezione o la giustificazione debitamente motivata”, con la possibilità di aggiungere documentazione a supporto.
La digitalizzazione, quindi, non sostituisce la valutazione tecnica e amministrativa, ma diventa lo strumento attraverso il quale rendere tracciabile la decisione dell'autorità.
Indicazioni operative per le imprese
Per i soggetti coinvolti nelle spedizioni transfrontaliere emerge l'esigenza di predisporre una documentazione istruttoria particolarmente accurata.
In concreto, la pratica dovrebbe consentire di ricostruire:
la tipologia e le caratteristiche del rifiuto;
l'operazione di recupero o smaltimento prevista;
le alternative tecnicamente disponibili;
la disponibilità di impianti idonei in Italia;
le ragioni dell'eventuale indisponibilità;
gli elementi economici utilizzati per valutare la sostenibilità della soluzione nazionale;
la coerenza della spedizione con la gerarchia dei rifiuti;
il rispetto dei principi di prossimità e autosufficienza.
Particolare attenzione deve essere posta alla tracciabilità dell'istruttoria: non è sufficiente individuare una soluzione estera tecnicamente idonea, ma occorre essere in grado di dimostrare, quando richiesto, perché una soluzione nazionale non risulti tecnicamente fattibile o economicamente sostenibile.
Una disciplina ancora in evoluzione
Il riscontro del MASE rappresenta quindi un chiarimento importante, ma non chiude definitivamente la questione.
Da un lato, il Regolamento (UE) 2024/1157 ha già definito condizioni sostanziali più stringenti per le spedizioni destinate allo smaltimento; dall'altro, mancano ancora criteri europei dettagliati e uniformi per la valutazione della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica.
La futura disciplina di attuazione prevista dall'articolo 11 sarà pertanto determinante per ridurre le differenze interpretative e procedurali.
Nel frattempo, per le imprese e per le autorità competenti la principale indicazione è quella di costruire un'istruttoria tecnica, economica e documentale verificabile, capace di dimostrare concretamente le ragioni della scelta gestionale.
Il principio di prossimità, alla luce del nuovo Regolamento, non si traduce dunque in un automatismo che impedisce la spedizione oltre confine: diventa piuttosto uno degli elementi da considerare all'interno di una valutazione complessiva della soluzione gestionale, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, dell'autosufficienza e degli obiettivi di corretta gestione ambientale.
MASE - riscontro prot. n. 153606 del 17 luglio 2026, relativo all'interpello presentato dalla Regione Calabria con nota prot. n. 435741 del 27 maggio 2026 - Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo alle modalità di attuazione dei principi di prossimità e autosufficienza nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti alla luce del Regolamento (UE) 2024/1157.
RXY
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