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Interpello MASE: criteri di ammissibilità rifiuti inerti in discariche autorizzate
Con istanza di interpello ex art. 3‑septies del D.Lgs. n. 152/2006 presentata da Confindustria, è stato richiesto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica un parere interpretativo in merito all’applicazione delle deroghe di cui all’art. 16‑ter del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, in relazione ai criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche per rifiuti inerti.
Il quesito è articolato nelle seguenti due parti tecniche:
se, nell’ambito delle procedure di autorizzazione in deroga concesse ai sensi dell’articolo 16‑ter, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2003 per i parametri Solidi Disciolti Totali (TDS), solfati e cloruri, sia corretto ritenere che il gestore possa avvalersi della facoltà già prevista dalla nota alla Tabella 2 dell’Allegato 4 di richiedere la verifica del rispetto del valore limite del TDS oppure, alternativamente, dei valori limite per i solfati e per i cloruri;
se, nel caso di una discarica per rifiuti inerti per la quale sia stata approvata, ai sensi dell’art. 16‑ter del D.Lgs. n. 36/2003, un’analisi di rischio che valida valori limite in deroga (ad esempio fino a tre volte i limiti tabellari), sia confermato che tali valori limite derogati siano applicabili a tutti i rifiuti con codici EER inerti già autorizzati per il conferimento in quella specifica discarica, a condizione che il test di cessione sul singolo rifiuto dimostri il rispetto di detti valori derogati.
Come riferimenti normativi principali risultano richiamati:
il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, nonché le procedure derogatorie previste dall’art. 16‑ter di quest’ultimo decreto.
Criteri ordinari di ammissibilità dei rifiuti inerti
Nel riscontro ministeriale viene richiamato il quadro generale dei criteri ordinari di ammissibilità dei rifiuti inerti nelle discariche, prevedendo che:
*“…l’articolo 7‑quater, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2003 disciplina i criteri ordinari di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche per rifiuti inerti, subordinando il conferimento all’esito favorevole della caratterizzazione di base di cui all’articolo 7‑bis e al rispetto, mediante test di cessione effettuato secondo l’Allegato 6, delle concentrazioni limite fissate nella Tabella 2 dell’Allegato 4, nonché dei limiti per i contaminanti organici di cui alla Tabella 4 del medesimo Allegato.”
La Tabella 2 dell’Allegato 4 è corredata da una nota con doppio asterisco ()**, la quale prevede che:
“…in fase di autorizzazione e su richiesta del gestore, sia possibile scegliere se verificare il rispetto del valore limite relativo ai Solidi Disciolti Totali (TDS) ovvero, in alternativa, dei valori limite relativi ai solfati e ai cloruri.”
La nota evidenzia anche la natura del parametro TDS come indicatore sintetico della concentrazione complessiva di sali disciolti, tra i quali i solfati e i cloruri rappresentano le principali specie ioniche, e il riferimento alla tutela delle acque sotterranee destinate a consumo umano.
Autorizzazioni in deroga ai criteri ordinari (art. 16‑ter D.Lgs. 36/2003)
Il riscontro ministeriale richiama che l’autorizzazione in deroga può essere concessa “caso per caso esclusivamente per rifiuti specifici, destinati a una singola discarica”, tenendo conto:
delle caratteristiche dell’impianto;
delle condizioni geologiche e idrogeologiche del sito e delle aree limitrofe.
L’autorizzazione in deroga deve essere preceduta da una valutazione di rischio effettuata ai sensi dell’Allegato 7 per i parametri per i quali si richiede la deroga, finalizzata a dimostrare che il conferimento dei rifiuti non comporti impatti inaccettabili sulle matrici ambientali.
In particolare, il documento ministeriale precisa:
“…la richiesta di deroga deve essere supportata da una caratterizzazione approfondita dei rifiuti, comprensiva di informazioni sulla composizione chimico‑fisica, sulla capacità di generare percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle modalità di interazione con il corpo di discarica.”
Viene inoltre osservato che:
“…la sola indicazione del codice EER non è idonea a consentire una valutazione completa del comportamento del rifiuto, né a giustificare l’estensione automatica della deroga.”
Questo richiamo normativo è coerente con quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2003, il quale impone che la domanda di autorizzazione in deroga “indichi puntualmente i tipi e i quantitativi di rifiuti” per i quali si intende richiedere il superamento dei criteri di ammissibilità.
Applicazione del parametro TDS e dei valori in deroga
Con riferimento al primo quesito sull’applicazione del parametro TDS nella procedura derogatoria, il MASE conferma che:
la facoltà di scelta tra TDS e i valori di solfati e cloruri, prevista dalla nota alla Tabella 2 dell’Allegato 4, è riconosciuta, ma la sua applicazione deve emergere dalla valutazione di rischio svolta ai sensi dell’Allegato 7 ed essere pienamente motivata in sede di autorizzazione;
la scelta operativa deve tenere conto, caso per caso, dei potenziali effetti degli inquinanti ricompresi nel TDS, nonché dell’assenza di impatti significativi sull’ambiente in relazione alle caratteristiche della discarica e delle matrici ambientali potenzialmente interessate, comprese le acque sotterranee.
Applicabilità dei valori limite in deroga ai rifiuti già autorizzati
In merito al secondo quesito, la risposta ministeriale è espressa con formula tecnica:
“…non può essere condivisa l’interpretazione secondo cui i valori limite derogati, validati mediante analisi di rischio ai sensi dell’articolo 16‑ter, possano trovare applicazione indistinta a tutti i rifiuti inerti già autorizzati al conferimento presso una determinata discarica sulla sola base dell’appartenenza a uno o più codici EER.”
La motivazione tecnica è fondata sui seguenti aspetti:
la deroga ha carattere strettamente eccezionale e deve essere limitata ai soli rifiuti specificati nella domanda di autorizzazione in deroga;
un’estensione automatica ai rifiuti già autorizzati sulla base del solo codice EER non è coerente con il carattere eccezionale della deroga e con i principi di precauzione e proporzionalità che informano la disciplina della gestione dei rifiuti;
una estensione di questo tipo determinerebbe un’elusione dei criteri ordinari di ammissibilità previsti dagli articoli 7‑bis e 7‑quater del D.Lgs. n. 36/2003.
Nel testo della risposta viene richiamato anche il parere tecnico di ISPRA acquisito in fase di istruttoria, in relazione alla valutazione di rischio ai fini dell’applicazione dei criteri di ammissibilità derogati.
È inoltre ribadita la necessità che le autorità competenti territoriali provvedano alla valutazione tecnico‑scientifica della documentazione presentata, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente.
MASE - Riscontro nr. 29231 del 11.02.2026 in risposta a nota 194735 del 21.10.2025 - Interpello ex art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006 presentato dalla Confindustria – Indicazioni in merito a interpello ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 152-2006 concernente i criteri di ammissibilità nelle discariche per rifiuti inerti.
Federica Gozzini
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