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DM EoW rifiuti inerti: interpello Ministero dell'Ambiente

Con un interpello, il Ministero dell’Ambiente ha chiarito diversi aspetti applicativi del Decreto Ministeriale n.152/2022 riguardante la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale.

I quesiti dell'interpello:

"Con l’istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del d.lgs. 152/2006, la Provincia Autonoma di Trento ha chiesto di conoscere la corretta applicazione del nuovo decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 152, è stato emanato il “regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale (...)”. Il regolamento in questione, in vigore dal 4 novembre 2022, definisce “i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale (...) sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti” (art. 1). In particolare sono stati sottoposti specifici quesiti inerenti:

1) Campo applicativo del nuovo decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 152

2) Modalità di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti

3) Qualità ambientale dell’aggregato recuperato

4) Tempi e modalità di adeguamento al nuovo D.M. 152/2022


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Le risposte indicate dell'interpello:

 

Campo d’applicazione

In merito al campo d’applicazione nel caso in cui il rifiuto da trattare sia costituito da miscele bituminose, identificato con il codice CER 17.03.02: se il rifiuto è costituito esclusivamente da questa tipologia di rifiuto occorre applicare le disposizioni del D.M. 69/2018, mentre se sono interessate anche altre tipologie di rifiuti si applica il D.M. 152/2022.

 

Tipologie di trattamenti

Viene evidenziato che l’elenco di processi riportati nell’allegato 1 del D.M. è puramente esemplificativo. Inoltre, l’operazione di recupero può consistere nel semplice controllo del rispetto delle condizioni fissate dal D.M.

 

Tipologia autorizzazioni

Nell’allegato 2 del D.M. sono riportati gli utilizzi a cui possono essere destinati gli aggregati recuperati ottenuti dal trattamento. Viene chiarito che per utilizzi diversi è possibile richiedere il rilascio delle cosiddette autorizzazioni “caso per caso”.

 

Modalità di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti

Per le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, si possono applicare le modalità previste per le operazioni di messa in riserva riportate nel D.M. 5/2/1998 e quanto disposto dal D.M. 26/7/2022, che definisce le norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.

In merito alle lavorazioni a cui possono essere sottoposti i rifiuti, queste devono garantire le caratteristiche dei prodotti in uscita per gli utilizzi specifici previsti dal D.M. 152/2022, in coerenza con la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti in ingresso.

 

Qualità ambientale dell’aggregato recuperato

Viene confermato che i requisiti ambientali da verificare per ogni lotto sono quelli riportati nelle tabelle 2 e 3 dell’allegato 1 del D.M. 152/2022.

In merito ai parametri da ricercare per verificare se l’aggregato può costituire una potenziale fonte di contaminazione per il suolo, il sottosuolo o le acque sotterranee, se si sospetta la contaminazione dell’aggregato vanno ricercati i parametri che si suppone costituiscano la contaminazione.

Tempi e modalità di adeguamento al D.M. 152/2022

Vengono riportate e confermate le proroghe disposte dal Decreto Milleproroghe 2023.

 

Riferimento normativo: interpello Ministero dell’Ambiente n.91980 del 06/06/2023 (pdf)

 

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