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Regolamento SUP

Regolamento SUP

Autore: Sixtema Spa

Categoria: Gestione Rifiuti

12/06/2024

Definito il credito d’imposta per la riduzione dei prodotti in plastica monouso.

Il Regolamento SUP (art.4) prevede per il periodo 2022- 2024 il riconoscimento di un credito d’imposta per le imprese che acquistano ed utilizzano prodotti in plastica riutilizzabili o realizzati in materiali biodegradabili o compostabili certificati in base alla norma UNI EN 13432:2022.

 

L’incentivo è stato introdotto allo scopo di incentivare le imprese all’acquisto e all’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, destinati ad entrare a contatto con alimenti. Con un regolamento in vigore dal 13 aprile 2024, il Ministero dell’Ambiente ha determinato criteri, modalità di applicazione e fruizione del contributo (sotto forma di credito d’imposta), per un importo massimo annuale di euro 10.000, nel limite delle risorse disponibili (euro 3.000.000 per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024).

 

In relazione a quanto in precedenza specificato nel Decreto in esame vengono definite le regole e l’iter attraverso il quale i soggetti, che potenzialmente possono beneficiare del contributo, devono attenersi al fine di poterlo richiedere ed eventualmente ottenere.

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Soggetti beneficiari – art 3

Sono tutte le imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, parte A e parte B, del decreto 8 novembre 2021, n. 196, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

 

Inoltre, devono essere attive, possedere altre caratteristiche come per esempio: essere iscritte all’INAIL o ad altre forme sostitutive della medesima, oppure, iscritte alla gestione separata INPS introdotto dalla legge 8 agosto, 1995, n. 335, non essere sottoposte ad azioni interdittive, non essere in liquidazione o essere sottoposte a procedure concorsuali.

 

Spese ammissibili – art. 4

Sono ammissibili solo le spese sostenute nel corso degli esercizi 2022, 2023 e 2024.

 

L’effettività del sostenimento della spesa deve risultate ad un’attestazione resa da un revisore legale o da altri professionisti indicati nell’art. 4 del decreto, nella quale deve essere accertato, tra le altre cose, l’elenco delle spese ammissibili, l’effettivo utilizzo dei prodotti acquistati, l’integrale pagamento delle fatture d’acquisto, che l’impresa richiedente, a fronte delle medesime spese, non abbia ottenuto altri benefici contemplati dalla normativa nazionale, europea e regionale, che le spese siano state sostenute successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n.196, del 2021 e che non siano ammesse al contributo l’acquisto di merci destinate alla rivendita.

 

Modalità di accesso ai contributi – art.5

Per accedere ai contributi è necessario avvalersi della procedura informatica accessibile dal sito del Ministero ( www.mase.gov.it).

 

Agevolazione concedibile – art.6

Il contributo è concesso, sotto forma di credito d’imposta, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. E’ commisurato al 20% delle spese sostenute e documentate ed è erogato per un importo massimo annuale pari ad euro 10.000,00.

 

Procedura di concessione – art. 7

La gestione dell’istruttoria è svolta dal Ministero con l’aiuto di INVITALIA, ogniuno con competenze specifiche.

 

Il Ministero provvede: a definire le indicazioni operative relative ai termini di presentazione delle istanze di contributo, per le diverse annualità; a quantificare l’entità del contributo concedibile ad ogni impresa; a comunicare il provvedimento di concessione del contributo, il diniego dello stesso oppure la revoca dello stesso.

 

Invitalia si occupa: riceve le istanze del contributo attraverso una piattaforma dedicata; della completezza della documentazione indicata nell’istanza e della verifica dei requisiti di ammissibilità; della definizione dell’elenco delle istanze ammissibili, che necessitano di integrazione e quelle inammissibili.

 

Modalità di fruizione del credito d’imposta – art. 8

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, decorsi dieci giorni dalla comunicazione ai soggetti beneficiari. Il modello F24 deve essere trasmesso esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. 

 

L’Agenzia delle entrate riceve dal Ministero l’elenco delle imprese beneficiare del contributo con anche l’indicazione dell’importo stesso. Nel caso in cui il valore riportato in compensazione ecceda l’importo del credito d’imposta riconosciuto: l’addebito verrà scartato.

 

Inoltre, la stessa Agenzia delle Entrate, comunicherà al Ministero l’elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il contributo e i relativi importi.

 

Obblighi di trasparenza e modalità informative – art.10

Le imprese beneficiarie del contributo saranno tenute ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute. L’elenco degli oneri informativi per le imprese sono resi disponibili sul sito del Ministero.

 

Controlli – art. 11

Il Ministero procederà a delle verifiche e ispezioni a campione in funzione del rischio, dell’entità del contributo concesso e sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

 

Per ciò che attiene all’attività accertativa legata alla legittima fruizione del credito d’imposta, questa verrà svolta dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della sua ordinaria attività di controllo.

 

Revoca dell’agevolazione – art. 12

Il contributo concesso è revocato dal Ministero nei seguenti casi:

-          venga accertata, successivamente all’erogazione del contributo, l’assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare;

-          l’impresa beneficiaria, non permetta lo svolgimento dei controlli;

-          venga accertata dall’Agenzia delle Entrate un’indebita fruizione del contributo, totale o parziale.

 

Nel caso in cui il contributo fosse revocato, il Ministero provvede al recupero maggiorandolo di interessi e sanzioni.

 

D.M. 4/3/2024 pubblicato sulla G.U. n.87 del 13/4/2024(PDF)

 

 

Sixtema SpA




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