Autorizzazione Integrata Ambientale: chiarimenti sul campo d'applicazione
In riferimento all'individuazione delle attività rientranti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA, il Ministero dell'Ambiente ha fornito alcuni chiarimenti in merito al campo d'applicazione della relativa normativa.
In particolare, sono fornite indicazioni in merito:
- Alle definizioni di "prodotto finito" e "trattamento e trasformazione" riportate nell'allegato VIII alla Parte II del Testo Unico Ambientale;
- Al campo d'applicazione per gli impianti chimici, con particolare attenzione alle distillerie.
Definizioni di “prodotto finito” e “trattamento e trasformazione”
- Con il termine "prodotto finito" deve intendersi il prodotto che l'installazione in esame si prefigge di realizzare, commercializzabile da parte del produttore, indipendentemente dal fatto se l'acquirente sia il consumatore finale oppure no.
Non costituiscono prodotti finiti gli scarti di produzione, sia se reimpiegati nel processo, sia se gestiti come rifiuti, sia se commercializzati come sottoprodotti;
- In merito all'identificazione dei processi di "trattamento e trasformazione", devono intendersi i processi che apportano modifiche ed alterazioni sul prodotto variandone la struttura, la composizione, la consistenza o lo stato fisico. Possono quindi rientrare in questa definizione, ad esempio, lavorazioni fisiche o meccaniche oppure trattamenti chimici o biologici. In merito all'attività di cernita, non essendo a priori possibile valutarne la rilevanza all'interno dell'attività in esame, occorre effettuare una valutazione con l'autorità competente, in quanto si deve verificare se la cernita modifica o meno le caratteristiche (es: composizione chimica o fisica) del prodotto nel suo complesso.
Diversamente, attività di mero imballaggio, stoccaggio per maturazione, attività di classificazione e raggruppamento per categoria qualitativa o dimensionale non sono da classificarsi come attività di trattamento e trasformazione e sono pertanto escluse dal campo d'applicazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
Impianti chimici
Viene innanzitutto ricordato che non sono riconducibili alla categoria IPPC 4.x ( industria chimica):
- Attività che non prevedono nessuna trasformazione chimica o biochimica (es: miscelazione, distillazione, confezionamento);
- Attività in cui non si producono sostanze chimiche (finali o intermedie) ma manufatti (es: pneumatici)
- Produzioni che rientrano in altre categorie IPPC;
- Attività non condotte a scala industriale;
- Produzione di sostanze chimiche non esplicitamente elencate in tali categorie.
Con particolare riguardo alle attività di distillazione, la pura e semplice distillazione si configura come un processo fisico di separazione e non come un processo chimico e pertanto non rientra nella categoria IPPC 4.x. Conseguentemente, le distillerie rientrano nella categoria IPPC 4.x solo se sono verificate tutte le seguenti condizioni:
- Avvengono processi di trasformazione chimica (es: fermentazione);
- Sono prodotte sostanze riconducibili agli elenchi riportati nel punto 4.1 e 4.5 della suddetta categoria IPPC;
- Le suddette sostanze non sono destinate al consumo alimentare o, più in generale, la loro produzione non rientra in altre categorie IPPC;
- La produzione è condotta a scala industriale.
Non è invece possibile determinare soglie minime al di sotto delle quali non si applicano le norme IPPC, in quanto occorre preliminarmente valutare la sussistenza di una scala industriale per la produzione chimica, specifica per ogni caso.
Riferimento normativo:
- Interpello Ministero dell'Ambiente n.94451 del 09/06/2023(pdf)
- Interpello Ministero dell'Ambiente n.94453 del 09/06/2023 (pdf)
Sixtema Spa
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.