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Gli adempimenti ambientali correlati ai prodotti chimici

Gli adempimenti ambientali correlati ai prodotti chimici
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: AIA, VIA, VAS

26/07/2017

Un intervento offre una panoramica degli adempimenti ambientali correlati ai prodotti chimici. Le matrici impattate, la normativa, gli incidenti rilevanti, i regolamenti europei, la prevenzione incendi e le autorizzazioni ambientali.

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Imola, 26 Lug – Quasi tutti i comparti economici, con particolare riferimento a quelli produttivi, sono interessati dalla presenza di prodotti chimici. E ricordando che, ai fini della normativa ambientale, dobbiamo intendere per prodotti chimici sia le sostanze, che i preparati, miscele, residui di lavorazione e rifiuti, diventa evidente quanto sia importante conoscere gli adempimenti ambientali relativi a tali prodotti.

 

Per dare una rapida e, chiaramente, non esaustiva indicazione su tali adempimenti, possiamo fare riferimento ad un intervento al convegno “Rischio chimico e amianto: facciamo il puntoche si è tenuto a Imola il 3 novembre 2015 nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2015 organizzate dall' Associazione Tavolo 81 Imola.

 

In “Panoramica degli adempimenti ambientali correlati ai prodotti chimici”, a cura del Dott. Alessandro Michelini (Galileo ingegneria), si ricorda che l’impatto ambientale dei prodotti chimici “è conclamato ed evidente, con effetti sia immediati che storicizzati, su ambito locale, territoriale o globale”. Inoltre si indica che “la produzione, il trasporto, lo stoccaggio, la manipolazione, l’utilizzo, lo smaltimento di sostanze e prodotti chimici comporta un impatto su quasi tutte le componenti ambientali, soprattutto negli scenari di tipo incidentale”.

 

Sono riportati alcuni esempi delle matrici impattate, cioè delle matrici ambientali coinvolte.

 

Suolo:

- “rischio di dispersione con conseguente contaminazione del suolo per incidente in fase di trasporto stradale / ferroviario;

- rischio di dispersione per perdite da contenitori interrati o fuori terra;

- rischio di dispersione da pipelines interne”. 

Atmosfera:

- “rischio di emissioni incontrollate da contenitori, camini, sfiati, depositi;

- rischio di dispersione di sostanze chimiche a seguito di incendio o esplosione”.

Acque superficiali e sotterranee:

- acque superficiali: “rischio di contaminazione di corsi d’acqua, fognature, reti di scolo secondarie per dispersione da contenitori in fase di stoccaggio o trasporto”;

- acque sotterranee: “rischio di contaminazione delle acque di falda o degli orizzonti acquiferi superficiali dispersione da contenitori in fase di stoccaggio o trasporto”.

Incidente rilevante: “incidenti a impianti industriali con ricadute possibili e rilevanti sulla popolazione e sugli insediamenti ricadenti nell’area di impatto potenziale”.

 

La normativa ambientale prende dunque in considerazione i “rischi di impatto sulle matrici ambientali e sulla popolazione conseguenti a:

- scenari incidentali;

- manipolazione e stoccaggio;

- produzione di rifiuti”. 

Tale normativa può essere nazionale (“regolata in gran parte dal D.Lgs 152/2006”, ad esempio con riferimento a scarichi, emissioni e rifiuti, con i vari aggiornamenti e la relativa normativa attuativa), regionale (“riferita soprattutto alla regolamentazione degli scarichi e delle emissioni”) e locale (“regolamenti territoriali o locali normalmente relativi alla gestione degli scarichi”).

 

Poi c’è tutta la normativa di «settore» che può avere evidenti interazioni con la normativa ambientale.

 

Ad esempio con riferimento al Regolamento REACH ( Regolamento 1907/2006) concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche.

Ad esempio si ricorda che nei contenuti delle Schede Dati di Sicurezza (SDS) il tema ambientale è rilevante e che nel Regolamento REACH anche “alcune fasi della filiera rifiuti sono soggette al Regolamento”.

Si ricorda, a questo proposito, che il regolamento stabilisce che i rifiuti quali definiti nella direttiva 2006/12/CE “non sono considerati né sostanze, né miscele, né articoli”. Di conseguenza, “le prescrizioni del regolamento REACH per sostanze, miscele e articoli non sono applicabili ai rifiuti. Tuttavia, se una sostanza o miscela è recuperata a partire dai rifiuti e un materiale ‘cessa di essere considerato un rifiuto’, le prescrizioni del regolamento REACH sono applicabili in linea di principio come per qualsiasi altro materiale, con un certo numero di eccezioni concesse con riserva”. 

 

Altre normative di «settore» con evidenti interazioni con la normativa ambientale sono:

- Regolamento CLP: Regolamento 1272/2008 concernente la classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche;

- ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (esistono regolamenti specifici anche per trasporti su ferrovie, via mare, ecc.);

- Regolamento CE n.1357/2014: caratteristiche di pericolo rifiuti – sostituzione dell’Allegato III alla direttiva 2008/98/CE;

- normativa sugli incidenti rilevanti a partire dalla cosiddetta legge «Seveso» (D. Lgs. n.105/2015: si ricorda la direttiva del Consiglio Europeo 82/501/CE sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali. Questa Direttiva, “recepita in Italia sei anni dopo con il DPR n. 175/1988 e successivamente aggiornata molteplici volte, ha associato il pericolo di incidente rilevante all'attività di stabilimenti industriali che detengono sostanze pericolose (infiammabili, esplosive, comburenti, tossiche per l’uomo o per l’ambiente) oltre determinate soglie quantitative”;

- normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro, ad esempio il D. Lgs. n. 81/2008: “le correlazioni fra normativa ambientale e normativa di igiene del lavoro, relativamente alla presenza di sostanze chimiche negli ambienti di lavoro, sono numerose ed evidenti”;

- normativa sulla prevenzione incendi: “analogamente, anche la normativa di prevenzione incendi trae riferimenti dalla presenza di sostanze chimiche infiammabili o esplodenti oltre soglie determinate”;

- normativa sulla protezione civile: “i piani di protezione civile hanno specifiche sezioni dedicate agli scenari incidentali correlate alle sostanze chimiche, sia in fase di trasporto, sia in ambito «Seveso», sia in contesti industriali”.  

 

Sono brevemente riportate anche indicazioni su alcuni adempimenti e autorizzazioni ambientali:

- AUA (Autorizzazione Unica Ambientale): “è il provvedimento istituito dal D.P.R. 13/03/2013, n. 59 e rilasciato su istanza di parte che incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore (come il Dlgs 152/2006). Il DPR individua un nucleo base di sette autorizzazioni che possono essere assorbite dall'Aua, alle quali si aggiungono gli altri permessi eventualmente individuati da fonti normative di Regioni e Province autonome”;

- AIA (Autorizzazione integrata ambientale): “è l'autorizzazione di cui necessitano alcune aziende per uniformarsi ai principi di integrated pollution prevention and control (IPPC) dettati dall'Unione europea a partire dal 1996”;

- VIA (Valutazione di Impatto Ambientale): “è una procedura amministrativa di supporto per l'autorità competente (es. ARPA, Regione, Provincia, Comune, ecc.) finalizzata ad individuare, descrivere e valutare tutti gli impatti ambientali di un'opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione Anche in questo caso, l’assoggettabilità alla procedura di VIA è determinata da criteri, nazionali e regionali, fra i quali sono definite soglie quantitative di sostanze chimiche, prodotte, detenute o trasformate”;

- autorizzazione allo scarico acque reflue;

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- adempimenti/autorizzazioni relative ai rifiuti: Classificazione, attribuzione CER e codifica pericolosità; Obbligo di registrazioni (registro carico/scarico, SISTRI); Formulari di Trasporto FIR; Modello Unico di Dichiarazione Ambientale MUD”;

- adempimenti/autorizzazioni relative all’amianto: Obbligo Valutazione Stato di Conservazione; Obbligo denuncia presenza materiale contenente amianto friabile; Obbligo denuncia presenza materiale contenente amianto compatto (vige solo in alcuni comuni d’Italia); Obbligo valutazione del rischio per lavoratori; Obbligo di nomina Figura Responsabile Amianto e applicazione Programma di Controllo e Manutenzione;

- altri adempimenti e autorizzazioni specifiche di settore, ad esempio sui gas tossici: Autorizzazione alla detenzione / utilizzo di gas tossici; patentino di abilitazione all'impiego dei gas tossici”.

 

In conclusione il relatore indica che una corretta e adeguata gestione degli adempimenti ambientali connessi alla presenza di prodotti e sostanze chimiche nelle attività produttive “non può prescindere dalla profonda conoscenza dei processi produttivi, e può essere affrontata secondo un’ottica di sistema di gestione”.   

 

 

Panoramica degli adempimenti ambientali correlati ai prodotti chimici”, a cura del Dott. Alessandro Michelini (Galileo ingegneria), intervento al convegno “Rischio chimico e amianto: facciamo il punto” che si è tenuto a Imola nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2015 (formato PDF, 524 kB).

 

 

RTM



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