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La visita medica richiesta dal lavoratore: il caso dello stress
La gestione della visita su richiesta del lavoratore
C'è ancora molta confusione e cattiva gestione riguardo le visite richieste dal lavoratore.
L'art. 41, al comma 2, lettera c) prevede che la sorveglianza sanitaria comprenda la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Alcuni hanno inteso che la visita su richiesta sia avanzabile solo da parte del lavoratore già sottoposto a sorveglianza sanitaria. Ad es. un venditore che utilizza l'auto aziendale e non utilizza il computer per un tempo superiore alla 20 ore complessive settimanali e quindi che non è e non può essere sottoposto alla sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, può chiedere una visita di idoneità al medico competente?
Può!
Infatti l'articolo di legge utilizza la congiunzione "o" e non "e": ciò significa che è previsto che le due opzioni citate non coesistano ma siano in alternativa. Cioè il lavoratore può avanzare la richiesta di visita sia qualora correlata ad un rischio lavorativo (e quindi è già sottoposto alla sorveglianza sanitaria) sia quando egli ritenga che l'attività lavorativa possa controindicare o aggravare le sue pre-esistenti condizioni di salute (anche se non è sottoposto alla sorveglianza sanitaria).
In che modo il lavoratore può avanzare la richiesta di visita? La legge non lo prevede, pertanto in tutti i modi: orale, scritto, presentando una certificazione al medico competente ma anche no.
La procedura corretta sarebbe che il lavoratore comunichi al datore di lavoro, meglio in forma scritta, la necessità di consultare il medico competente il quale valuterà la congruità della richiesta con le condizioni previste dalla legge: che sia correlata al rischio professionale oppure che il lavoratore abbia patologie che possano controindicare alcuni compiti lavorativi.
Il medico competente può rifiutare la visita su richiesta? Si, se valuta che non siano presenti le due condizioni riportate. Però lo deve incontrare, altrimenti come fa a valutare?
E' corretta la procedura di consegnare al datore di lavoro certificazioni mediche attestanti patologie ? Assolutamente NO. La documentazione sanitaria è tutelata dall'art. 622 del C.P. (segreto professionale), senza dimenticare che essa rappresenta un dato sensibile garantito dal Codice della Privacy (D.Lvo 196/03).
Entro quanto tempo il medico competente deve effettuare la visita? Non è specificato nella norma. Nel minimo tempo possibile al fine di organizzarsi.
Nel frattempo il lavoratore deve essere sospeso dalla mansione? Certo che no. Il datore di lavoro non conosce le ragioni sanitarie che hanno spinto il lavoratore a chiedere la visita di idoneità.
La procedura corretta quindi è:
1) il lavoratore presenta al datore di lavoro una richiesta (meglio se scritta) di visita con il medico competente, senza specificare alcuna motivazione;
2) il medico competente incontra il lavoratore e valuta la congruità della visita;
se sono presenti anche una delle due condizioni citate nell'articolo 41, egli stilerà la cartella sanitaria e di rischio e rilascerà il giudizio di idoneità altrimenti potrà decidere di non procedere.
Stress Lavorativo: il lavoratore che si rivolge al Medico Competente
Indipendentemente dalla valutazione dei fattori di rischio stress lavoro correlato che ogni azienda è tenuta ad effettuare ed indipendentemente dagli esiti della valutazione, il Lavoratore che soffre o ritiene di soffrire un disagio lavorativo che abbia conseguenze sulla sfera psico-fisica può rivolgersi al medico competente.
Sottolineo la presenza di effetti sulla integrità psico-fisica in quanto, in assenza di franca patologia, il caso va trattato nell'ambito della valutazione e non della idoneità lavorativa del singolo.
Pertanto il lavoratore procede alla richiesta di visita medica ai sensi dell'art. 41, al comma 2, lettera c) del D.Lvo 81/08 e può essere richiesta sia da un soggetto già sottoposto alla sorveglianza sanitaria (visite mediche) sia da un soggetto che non è sottoposto a sorveglianza sanitaria in quanto non esposto ad un rischio specifico.
In considerazione della delicatezza dell'argomento sarebbe più opportuno documentare tutto e quindi procedere alla richiesta di visita di idoneità in forma scritta.
Nelle aziende ove non sia presente il medico competente, il lavoratore può rivolgersi, tramite richiesta SSN del proprio medico curante, alle Unità Ospedaliere di Medicina del Lavoro o ai Centri per il Disagio Lavorativo.
Il medico competente può rifiutarsi di considerare il caso di patologia da stress lavorativo ? No, non può. E' per questo sottolineo l'esigenza di formalizzare la richiesta di visita medica e di richiedere la formalizzazione della visita nella propria cartella sanitaria e di rischio, oltre a richiedere copia della cartella sanitaria qualora il medico non intenda valutare il caso (art. 25, comma 1, lettera h del D.Lvo 81/08.
Non può farlo per almeno 3 motivi:
1) i fattori di rischio stress lavoro correlato sono fattori di rischio riconosciuti per tutti i lavoratori tanto che devono essere valutati (art. 28, comma 1 e comma 1bis del D.Lvo 81/08) ed una valutazione che non evidenzi una condizione complessiva o di gruppo omogeneo di presenza di fattori di rischio stress lavoro correlato non esclude, di per sè, la presenza di casi singoli. Così come un esposizione a rumore di 84 dBA non esclude, in un singolo lavoratore, un'ipoacusia da rumore.
Il medico competente deve valutare la causa del disagio, anche ai fini di esclusione della correlazione con il lavoro ma anche ai fini dell'idoneità dell'esposizione a taluni fattori stressanti presenti nella mansione.
2) le patologie da stress lavorativo sono incluse tra quelle per le quali, in presenza del fattore di rischio, vige l'obbliga di denuncia di sospetta malattia professionale ( D.M. 10 giugno 2014 che aggiorna l'elenco delle malattie di cui al D.M. 11 dicembre 2009, patologie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi dell'articolo 139 del D.P.R.1124/1965).
3) già in epoca antecedente all'entrata in vigore del Testo Unico, la Corte di Cassazione confermava la condanna di un medico competente che aveva rifiutato di gestire la visita richiesta da un lavoratore affetto da patologia psichica. In particolare aveva omesso di approfondire lo stato di disagio psichico del lavoratore ai fini della idoneità ( Corte di Cassazione - Sentenza del 13 giugno 2006, n. 20220 - Sufficiente e adeguata formazione).
Dopo questo primo passo formale il medico competente, in un tempo ragionevole, provvede ad effettuare la visita del lavoratore, formalizzandone il contenuto nella cartella sanitaria e di rischio.
Egli, nella sua autonomia, può decidere, anche sulla base di eventuale documentazione presentata dal lavoratore: certificazioni, terapie, visite effettuate, ecc di:
1) concludere il caso formulando il giudizio di idoneità senza effettuare alcun approfondimento in quanto non ritiene il caso descritto collegato all'attività lavorativa né ritiene che lo stato di salute psico-fisica del lavoratore possa avere conseguenze sulla mansione. Il lavoratore quindi, se ritiene invece che il suo caso sia stato mal gestito, può presentare ricorso (art. 41, comma 9 del D.Lvo 81/08) alle apposite commissioni ASL che valuteranno, in autonomia, il caso del lavoratore.
2) può decidere di approfondire inviando il lavoratore ad una visita psichiatrica/colloquio psicologico o, meglio ancora, presso un centro per il disagio lavorativo. Tali accertamenti sono a carico dell'azienda (art. 41, comma 4 del D.Lvo 81/08). Sarebbe opportuno che il medico competente ricorresse sempre ad un centro per il disagio lavorativo; sia perché viene effettuata una valutazione globale, sia perché si tratta di un istituto pubblico che offre garanzie di professionalità e di autorevolezza.
3) può decidere di avere già elementi utili per valutare il caso sia ai fini della idoneità sia ai fini della valutazione del nesso di causa.
Nel caso emergano fattori di rischio lavorativi che possano aver prodotto o favorito la patologia psico-fisica, essi devono essere esclusi nell'ambito delle limitazioni. Facciamo un esempio: una sindrome ansiosa determinata o concausata da un rapporto conflittuale richiede, nell'ambito della idoneità del lavoratore, l'eliminazione del fattore di rischio: spostamento del lavoratore? gestione dei conflitti? Il medico competente segnala al datore di lavoro, a mezzo del giudizio di idoneità, il o i fattori di rischio stress lavoro correlati a cui il lavoratore non può essere esposto. Il datore di lavoro elabora la strategia da attuare per mettere in atto quanto indicato dal giudizio di idoneità.
La valutazione dei fattori di rischio stress lavoro correlati.
Il caso lavorativo impone una riflessione nell'ambito della valutazione dei rischi. Sarebbe opportuno quindi indire una riunione del gruppo di lavoro stress lavoro correlato per elaborare una strategia di intervento sia valutativo che organizzativo anche solo nell'ambito del gruppo omogeneo del lavoratore interessato. Ad es. una valutazione più approfondita dei fattori di rischio anche per mezzo di strumenti che valutino il percepito dei lavoratori anche solo nel gruppo omogeneo (questionari validati)
La malattia professionale.
Qualora si evidenzi, dalle visite specialistiche, la correlazione tra l'attività lavorativa e lo stato di salute psico-fisica del lavoratore il medico competente, se non l'ha fatto il sanitario che ha effettuato la diagnosi, è tenuto ad assolvere gli obblighi di denuncia/referto/rilascio del I certificato di malattia professionale.
Può rifiutarsi il medico competente? No, non può. L'omissione è un reato di natura penale.
Infatti, come sopra detto, il D.M. 10 giugno 2014, prevede l'obbligo di denuncia di malattia professionale nel caso di
1) MALATTIE PSICHICHE E PSICOSOMATICHE: DISTURBO DELL'ADATTAMENTO CRONICO (con ansia, depressione, reazione mista, alterazione della condotta e/o della emotività, disturbi somatoformi)
2) MALATTIE PSICHICHE E PSICOSOMATICHE: DISTURBO POST-TRAUMATICO CRONICO DA STRESS
correlate a
DISFUNZIONI DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
(costrittività organizzative: marginalizzazione dalla attività lavorativa, svuotamento delle mansioni, mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata, mancata assegnazione, prolungata attribuzione di compiti dequalificanti o con eccessiva frammentazione esecutiva, rispetto al profilo professionale posseduto, prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi, anche in relazione ad eventuali condizioni di handicap psico-fisico, impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie, inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti l’ordinaria attività di lavoro, esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale, esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo, altre assimilabi).
Dott. Cristiano Ravalli
Fonte: medicocompetente.blogspot.it
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Rispondi Autore: Bruno Ricci - likes: 0 | 23/04/2015 (07:22:43) |
Ottimo l'articolo di Ravalli , aggiungerei : - meglio che il lavoratore richieda sempre la visita in forma scritta in un modulo ove dichiari senza esplicitare la patologia , un aggravamento condizioni di salute correlato alla mansione . ( diversamente è ' opera del medico curante di MG ) - un punto importante e non regolamentato è ' invece quando per patologie psichiche un lavoratore sia in mansioni a rischio per se o per terzi ( guida ecc) che in mansioni non a particolare rischio , manifesti comportamenti abnormi e chiari anche alla luce del Rls , ma non chiedendo la visita a richiesta , non si sa come fare . Ovviamente ci sarebbe sempre invio a visita collegiale ex art 5 legge 300 , tuttavia credo che sarebbe bene che il Testo Unico dovrebbe prevedere anche una visita richiesta dal medico competente che possa incontrare il lavoratore per una gestione anche in termini di idoneità . Questo per gestire il caso , poi il lavoratore è' comunque tutelato dal ricorso eventuale ex art 41 in caso non si trovi d'accordo con il giudizio . Mi dispiace invece ancora rilevare che nello stesso articolo di Ravalli si faccia ancora confusione su chi ad esempio gufando un auto per lavoro ed essendo un rischio potenziale per terzi , non lo preveda come rischio sufficiente di sofveglianza sanitaria mentre i testo unico ad una lettura libera da preconcetti e la giurisprudenza , a mio parere chiariscono e includono attività di guida e in elenchi specifici del 2006 e 2007 come mansioni e quindi lavoratori da valutare per esprimere una idoneità in funzione della mansione svolta per rischio a terzi . Oltre al rischio a terzi , valutando tutti i rischi , chi guida un auto per diverse ore al giorno può avere anche situazioni di stress oltre che di postura e vibrazioni , uso di telefono cellulare e smartphone oltre che rischia mobilita per trasferte . Sarebbe come disconoscere i rischi lavorativi che sono ormai chiari e inconfutabili Di questi decenni del 2000 . |
Rispondi Autore: Michele Gusberti - likes: 0 | 23/04/2015 (08:28:28) |
Buon giorno, nel caso di richiesta da parte del lavoratore di visita sia qualora correlata ad un rischio lavorativo (per il quale però NON sia prevista la Sorveglianza Sanitaria) sia quando egli ritenga che l'attività lavorativa possa controindicare o aggravare le sue pre-esistenti condizioni di salute E IN ASSENZA di Medico Competente (la Valutazione dei rischi ha portato a questo risultato) è corretto applicare l'art 5 della legge 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori)? Cordialità |
Rispondi Autore: Maurizio Aurgi - likes: 0 | 23/04/2015 (08:44:57) |
Ottimo l'articolo preciserei però che il venditore che utilizza il videoderminale per meno di 20 ore settimanali (citato all'inizio dell'articolo) non è vero che non è sottoposto alla sorveglianza sanitaria infatti è sotto controllo per l'alcolemia da parte del medico competente. |
Rispondi Autore: Andrea Rotella - likes: 0 | 23/04/2015 (09:10:57) |
@Maurizio Aurgi Sta facendo confusione. Quella non è sorveglianza sanitaria, sono semplici controlli alcolimetrici. Complimenti per la chiarezza al Dott. Ravalli |
Rispondi Autore: Maurizio Aurgi - likes: 0 | 23/04/2015 (09:29:42) |
Per Andrea Rotella forse è lei che si confonde la sorveglianza sanitaria sull'alcoemia è in capo al medico competente aziendale se questo o presente oppure ad un medico AUSL. Ma la questione non era questa è che che gli addetti all'uso di autovettura patente B sono sotto controllo per alcolemia.... |
Rispondi Autore: Andrea Rotella - likes: 0 | 23/04/2015 (12:59:12) |
@ Maurizio Aurgi Facciamo così: mi cita cortesemente il riferimento normativo che impone la sorveglianza sanitaria finalizzata al controllo dell'alcolemia? |
Rispondi Autore: Maurizio Aurgi - likes: 0 | 23/04/2015 (13:33:50) |
-Legge 125/2001 -Provvedimento 16 Marzo 2006 Secondo le linee guida AUSL il documento di valutazione dei rischi per quanto attiene alcolemia dovrebbe contenere i lavoratori a rischio e le azioni da intraprendere stesso discorso vale per gli stupefacenti. |
Rispondi Autore: Andrea Rotella - likes: 0 | 23/04/2015 (14:03:47) |
@ Maurizio Aurgi Io le ho chiesto qual era il riferimento normativa che obbligava allo svolgimento della sorveglianza sanitaria, non ai controlli alcolimetrici. Per dirla in altre parole, se la Polizia Stradale mi ferma per un test, mi sta facendo un controllo alcolimetrico, non mi sta mica sottoponendo a sorveglianza sanitaria. Legga bene la normativa che mi ha citato e vedrà che non troverà alcun riferimento all'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori che svolgono le attività di cui all'allegato I dell'Intesa del 16 marzo 2006, ma solo di accertare mediante controlli alcolimetrici che sia rispettato il divieto di assunzione a bevande alcoliche durante lo svolgimento dell'attività lavorativa (che è cosa ben diversa dalla sorveglianza sanitaria, come ben saprà) |
Rispondi Autore: Maurizio Aurgi - likes: 0 | 23/04/2015 (14:51:18) |
Per Rotella vada allora a leggere Art.41 comma 4 del D.Lgsl.81/2008 |
Rispondi Autore: Andrea Rotella - likes: 0 | 23/04/2015 (15:06:59) |
@ Maurizio Aurgi Io lo conosco molto bene l'art. 41, comma 4 e dice: «Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza...». Appunto: «Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento...» Peccato che allo stato attuale il nostro ordinamento non ha mai parlato di alcol dipendenza, ma solo di controlli alcolimetrici che, come lei mi insegna, sono due cose differenti (con un controllo alcolimetrico io non posso sapere se ho una dipendenza da alcol, ma solo se ho bevuto). Ad oggi non è possibile effettuare gli accertamenti per alcol dipendenza perché, molto banalmente, lo Stato non ha mai detto in quali casi sono obbligatori. Si rassegni Aurgi... Non è prevista la sorveglianza sanitaria per chi conduce vettura aziendali, ma semplicemente l'esecuzione di controlli alcolimetrici (cosa che il dott. Ravalli sa bene e per questo ha fatto l'esempio che ha fatto) |
Rispondi Autore: Maurizio Aurigi - likes: 0 | 23/04/2015 (16:02:28) |
Non credo che riusciamo ad uscirne per il fatto che la normativa invece che chiarire confonde le acque... comunque esistono delle mansioni per le quali è fatto divieto di assumere sostanze alcoliche tra cui autista, carrellista ecc. ecc. (accordo stato regione 30/10/2003) il medico deve accertare stato di assenza di alcool dipendenza per mansioni a rischio (Art. 41 D.Lgsl. 81/2008) fino qui non ci piove. Poi veda Lei ....secondo me il medico mettendoci un po' del suo dovrebbe fare indagini ed accertamenti che reputa opportuni per escludere alcool dipendenza tra cui sicuramente uso dell'alcool test, aggiungo io anche se non sono un medico forse potrebbe accertare la funzionalità epatica o altro... anche se effettivamente non è stato ancora stabilito quali accertamenti debba fare. |
Rispondi Autore: Andrea Rotella - likes: 0 | 23/04/2015 (17:07:12) |
@ Maurizio Aurgi Ma no, la normativa è chiara e, mi dispiace insistere, è lei che sta facendo confusione. Una cosa sono i controlli alcolimetrici, un'altra è la sorveglianza sanitaria. Per le mansioni di cui all'accordo che cita, si sbaglia. La norma non prevede l'accertamento dello stato di alcol dipendenza, ma solo una verifica che non siano assunte bevande alcoliche (controlli alcolimetrici). Questo è pacifico, non è un'opinione. L'accertamento di uno stato di alcol dipendenza che comporterebbe, questo sì, la sorveglianza sanitaria, è previsto invece dal comma 4 dell'art. 41, il quale non è applicabile in quanto il provvedimento di cui al comma 4-bis non è mai stato emanato. Ad oggi, dunque, un lavoratore che opera meno di 20 ore/sett. al VDT e usa un'auto aziendale per attività di trasporto deve essere sottoposto a controlli alcolimetrici ma non a sorveglianza sanitaria (che è un'altra roba). E non è che si possono fare controlli della funzionalità epatica solo perché lo dice il medico... |
Rispondi Autore: Maurizio Aurgi - likes: 0 | 23/04/2015 (18:11:59) |
La norma non prevede accertamento di stato di alcool dipendenza??!! Vada a leggersi le "linee di indirizzo della Regione Toscana per l’accertamento dell’ alcoldipendenza nei lavoratori addetti alle mansioni a rischio" che trova su internet .... Comunque il dibattito per me finisce qua la saluto. |
Rispondi Autore: Andrea Rotella - likes: 0 | 23/04/2015 (18:55:32) |
MI faccia capire: adesso mi tira fuori un provvedimento regionale (ne esistono simili solo in Piemonte, Puglia e FVG). Siamo ben lontani dal definire una regola nazionale come lei sta insistentemente affermando fin dall'inizio. In ogni caso, le cito dagli indirizzi operativi della medesima regione Toscana «La delibera 1065/2013 della Regione Toscana ha fornito indicazioni per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 41 c. 4 specificando che quando sussiste l'obbligo di sorveglianza sanitaria per altro fattore di rischio diverso dall'alcol, la sorveglianza stessa deve essere altresì diretta alle verifica dello stato di alcol dipendenza se il lavoratore è addetto ad una delle mansioni di cui all'allegato 1 del documento di intesa Conferenza Stato Regioni del 16 Marzo 2006 (Attività lavorative ad alto rischio infortuni)» . Ergo, se come nell'esempio del Dott. Ravalli, il lavoratore non deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria per altro motivo, non può esserlo solo per l'accertamento dell'alcol dipendenza. |
Rispondi Autore: Giovanni Bresci - likes: 0 | 23/04/2015 (20:08:56) |
Mi sembra quasi, ma forse ho capito male, che diciate che i controlli alcolimetrici siano obbligatori; invece vengono fatti (dal Medico Competente ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unita' sanitarie locali) se il datore di lavoro o chi per lui (preposto, ecc) abbia il sospetto che la persona che svolge una delle attività previste dal provvedimento abbia bevuto (tra l'altro è vietata l'assunzione durante il lavoro ma nulla si dice a quel che accad prima!!!). Per quanto riguarda poi l'art 41 concordo sulla difficoltà dell'interpretazione e quindi non aggiungo la mia che è ancora diversa da quelle esposte |
Rispondi Autore: Giorgio Ponti - likes: 0 | 23/04/2015 (20:23:12) |
Concordo con quanto detto da Andrea Rotella, anche perchè quanto previsto dall'art 41 comma 4 si applica in caso di sorveglianza sanitaria (siamo appunto nell'art 41). Pertanto devono esserci dei rischi lavorativi valutati e tali da giustificare la sorveglianza sanitaria. Purtroppo il provvedimento conseguente alla legge 125/2001 non è così esaustivo come quello per l'assunzione di sostanze stupefacenti (lì si che si parla di sorveglianza sanitaria per le mansioni dell'allegato). Gli accertamenti per la verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza vanno fatti a chi è già sottoposto a sorveglianza sanitaria. Un conto è la manifestazione acuta per la quale è previsto un divieto di assunzione e l'eventualità di controlli alcolimetrici da parte del MC ecc (vedi art 15 Legge 125/2001), altro la manifestazione patologica |
Rispondi Autore: Graziano Frigeri - likes: 0 | 04/05/2015 (15:41:19) |
Non esiste solo la visita a richiesta di cui all'art. 41 coma 2 lett. c. Quasi sempre si dimentica la visita a richiesta di cui all'art. 41 comma 1 lett. b. Non sono la stessa cosa: quella del comma 2 lett.c si riferisce ad una visita a richiesta per un lavoratore già sottoposto a sorveglianza sanitaria. Quella del comma 1 lett. b) invece, fa scattare "in re ipsa" l'obbligo di sorveglianza sanitaria, anche ove prima non c'era. Pertanto, con riferimento allo stress: 1) Il lavoratore, che ritiene di avere un problema connesso al rischio da stress lavoro correlato fa richiesta di visita ai sensi dell'art. 41 comma 1 lett. b); 2) il Medico Competente valuta la richiesta e, se la ritiene appropriata (ad esempio in base alla sua conoscenza della situazione aziendale) effettua la visita e, in tal modo, rende automaticamente obbligatoria, per quel rischio e per quel lavoratore, la sorveglianza sanitaria. |
Rispondi Autore: Anita La Rocca - likes: 0 | 08/03/2017 (10:35:06) |
Buongiorno!E' da 5 settimane che sono stata messa in turno: la prima settimana mattina (6-14), la seconda notte (22-6), poi mattina, poi notte e ora mattina. Ho dormito una media di 4-5 ore ogni giorno ed ora mi ritrovo stressata, ho perso peso e sono disattenta durante il lavoro in fabbrica. Ho richiesto una visita dal mio medico curante per avere un aiuto per dormire quindi senza interpellare i datori di lavoro e mi ha rilasciato il certificato di malattia per insonnia per 3 giorni così posso riposarmi anche senza che io l'abbia chiesto. Ora, dato che io ho contratti settimanali, c'è il pericolo che io non venga chiamata per la settimana prossima quindi sto già cercando un altro lavoro in caso non prorogassero. Voi che ne pensate? Secondo la mia famiglia ho sbagliato ad accettare il certificato di malattia ma d'altronde sono io che non riesco più ad andare avanti e continuo a procurarmi ferite per disattenzione |
Rispondi Autore: Barbara porrelli - likes: 0 | 31/08/2017 (18:39:52) |
Buongiorno , le scrivo in merito alla mia situazione ,svolgo la mansione di operaia montaggio metalmeccanico ,da circa un anno soffro di questo dolore alla spalla sinistra , Dopo vari accertamenti tutti privati motivo attese troppo lunghe ortopedico,neurologo,fisiatra, reumatologo e vari terapie come tens, teca terapia e esercizi di gruppo mi è stato detto dalla fisiatr di fare una ecografia alla spalla sinistra risultato tendinopatia denegerativa del svsp,ridotto lo spazio sad ,borsite sad. Tengo presente che sono a casa da tre mesi in malattia, tutto questo da quando mi anno cambiato mansione , faccio quasi sempre la stesa mansione praticamente il lavore non è pesante ma devo schiacciare delle guarnizioni dove devo sollevare le braccia x spingere questa guaina,quando sollevo le braccia non superano le spalle questo è vero ma con questo ,vuol dire che non o diritto al riconoscimento mentre un imbianchino si ,ma che legge è , ridicolo come ci mette forza e spinta e movimentazione del braccio un imbianchino così è la mia assurdo , mi sono consultata su internet sulle tabelle delle patologie del riconoscimento della medicina del lavoro e o visto che dentro c'era questa patologia del sovraspinato . Le chiedo cortesemente se x lei è d'accordo con i suoi colleghi in merito alla mia diagnosi , devo impugnarla ? Cosa mi consiglia visto che davanti a me o ancora una aspettativa di lavoro ancora lungha , e se mi lasciano ancora in quella postazione ? Mi peggiorerà se rimango ancora in quella postazione non voglio arrivare a un intervento chirurgico x causa loro ,cosa posso fare, sono disperatanon conoscevo una malattia ora purtroppo da quando mi anno cambiato mansione si . Volevo anche chiederle perché non è passato infortunio visto che mi è successo sul lavoro? Può essere che quando mi anno portato a l'ospedale o detto che mi faceva male la cervicale perché il dolore sembrava partire da lì .Devo fissare la visita con il medico del lavoro perché superato i 60 giorni ,spero che guardando le carte mi cambi mansione la ringrazio attendo sue notizie buona serata . |
Rispondi Autore: Antonio Tamagni - likes: 0 | 11/12/2017 (10:11:15) |
Buongiorno ho richiesto la visita collegiale in agosto la mia scuola l'ha trasmessa al Mef.. .il Mef ha chiesto altra documentazione che ho inviato con celeritá alla scuola ad oggi non ho nessuna notifica di trasmissione...cosa devo fare ricevo mobbing devo denunciarli per omissione di evasione pratica...avevo chiesto l'urgenza...grazie |
Rispondi Autore: Paolo Poli - likes: 0 | 08/01/2019 (16:32:05) |
ho chiesto all'azienda la convocazione del medico come previsto ma ho ottenuto come risposta di effettuare un colloquio preventivo per capire il motivo della mia richiesta e se procedere con la convocazione del medico... ma non soggetto a privacy ? Da quel che ho letto non sono tenuto a fornire i dettagli o sbaglio ? |
Rispondi Autore: Fabiana miron - likes: 0 | 25/09/2019 (09:51:46) |
Buongiorno, sono stata operata al tunnel carpale e dovrò sicuramente ripetere la stessa cosa con l'altra mano, avendo un lavoro che utilizza prevalentemente le mani carico/scarico, utilizzo di attrezzi che mettono a dura prova le mani. Ho provato a sentire il MMG, ma ha le idee confuse in materia e sotto mia richiesta ho chiesto una visita SPISAL, ma loro mi hanno dirottato verso il medico del lavoro facendo richiesta al mio datore di lavoro. Innanzi tutto volevo sapere entro quanto il datore mi deve dare l'opportunità di avere una visita? Grazie per la risposta. |
Rispondi Autore: Daniela M - likes: 0 | 19/11/2019 (08:51:10) |
Buongiorno, lavoro in un'azienda edile per cui molti lavoratori, avendo patente C e superiori, dovranno eseguire il drug test. Di norma avvisiamo il lavoratore 24 ore prima della visita, e questo avviene anche per gli altri lavoratori. E' corretta la tempistica? o il DLgs impone altre regole per quanto riguarda le tempistiche di avviso? |
Rispondi Autore: Rocco O. - likes: 0 | 21/10/2020 (09:15:15) |
Se un lavoratore soffre di disagio va direttamente dall'avvocato e fa una causa di lavoro per mobbing... Qual'è la formazione del medico competente per una valutazione cosi complessa ? |
Rispondi Autore: Goffredo Quirico - likes: 0 | 26/03/2021 (10:55:40) |
Buongiorno sono un lavoratore del settore privato e lavoro da 40 anni nella stessa azienda. Sono turnista su tre turni settimanali , svolti 5 mattine ,5 pomeriggi, e 5 notti. Recentemente dopo aver svolto il turno notturno, soffro di emicrania, gastrite e la pressione arteriosa è molto alta. Ho segnalato al mio datore di lavoro questi disturbi, ma non avendo altre persone per sostituirmi, ho dovuto prestare il mio lavoro anche di notte. Chiedo se facendo richiesta al dolore di lavoro di una visita straordinaria al medico del lavoro, accompagnata da una certificazione delle patologie sopra descritte, riesca ad avere l'esonero del turno di notte. Grazie |
Rispondi Autore: Gentile Luigi - likes: 0 | 11/06/2021 (09:35:24) |
Salve a tutti mi chiamo Luigi sono una Guardia Giurata lavoro da circa 25 anni sempre nello stesso istituto nie mesi scorsi Gennaro e febbraio sono stato sottoposto a 2 interventi chirurgici al cuore dove inizialmente anno istallato un dispositivo di registrazione chiamato luk recorder, dopo aver capito il mio problema mi anno impiantato un defibrillatore cardiaco bicamerale ....chiedo agli organi competenti di suggerirmi ove possibile se la mia è una patologia dove posso essere escluso da servizi usuranti. |
Rispondi Autore: Paola - likes: 0 | 16/06/2021 (21:03:57) |
Salve, forse esula dal tema discusso sopra, ma spero possiate aiutarmi lo stesso. Lavoro come Sr project manager in un'azienda con sede a Cinisello Balsamo. Sono stata trasferita lì a gennaio 2016 dalla sede di Roma della stessa azienda. La prima visita medica a Cinisello mi è stata fatta nel 2019, nonostante il medico fosse venuto in azienda in precedenza e nonostante io rientrassi da un periodo do malattia superiore ai 60 gg. Nel 2019 in occasione della presenza del medico, ho chiesto io in segreteria come mai non fossi mai stata chiamata e la segretaria ha fatto in modo di inserirmi di corsa in quella giornata. Da maggio 2020 sono in Sicilia, presso la mia residenza e ho sempre lavorato da remoto da maggio 2020 a oggi. l'1/06/2021, HR informa via mail me e altri colleghi (tutti in copia nascosta) che dobbiamo sottoporci alla visita del medico del lavoro presso l'ufficio di Cinisello in data 8/07/2021. Ho risposto ricordando a HR che mi trovo in sicilia e offrendomi di fare la visita successivamente quando sarà richiesto il rientro in azienda (data attualmente sconosciuta) o, in alternativa, di farmi visitare qui dal mio medico curante. Non ho avuto alcuna risposta alla mail, ma ieri, 15/06, il mio diretto responsabile e il suo responsabile mi hanno chiamata su Teams per informarmi che avrei la possibilità di fare la.visita o l'8/07 a Cinisello o il 13/07 alla sede di Roma, dicendomi che la visita è obbligatoria pena multa per me, per l'azienda e col rischio di una mia sospensione dal lavoro. Ho fatto presente che si è già verificato un ampio ritardo in precedenza, per cause a me ignote e da me indipendenti, e che tra l'altro, dovendo già pagare a vuoto un affitto a Monza perché l'azienda non è disposta a lasciarmi telelavorare in futuro, non ho la disponibilità economica per presentarmi in ufficio a mie spese e prendendo pure due gg di ferie per il viaggio, ma ribadendo la mia disponibilità a effettuare la visita quando tutti saremo rientrati in ufficio oppure a effettuarla qui presso il mio medico curante o un altro che loro vogliano indicare. I responsabili mi hanno chiesto se fosse accettabile un compromesso in cui l'azienda copriva le spese per recarmi in ufficio e ho detto di sì, quindi abbiamo chiuso la videochiamata con l'accordo che loro avrebbero parlato con HR. Oggi pomeriggio mi scrive su teams il mio manager che riceverò la convocazione di HR e di parlare direttamente con HR nel caso di domande. Ora, immagino che la convocazione, che non ho ancora ricevuto, serva all'azienda per poter dire che loro hanno espletato il loro dovere ed eventualmente sarei io a non fare il mio. Ma mi chiedo se 1) tutto ciò è consentito, 2) se c'è modo da parte mia di posticipare la visita a quando si sarà tutti in ufficio (visto peraltro che al momento è ancora valido lo stato di emergenza, forse prorogato anche ad agosto), 3) se posso in qualche modo chiedere all'azienda a fronte della mia disponibilità ad andare l'8/7 almeno che non mi detragga le ferie e copra i costi di trasporto (biglietti aerei + taxi o noleggio auto a loro scelta) in modo da non dover subire io anche le spese, oltre al disagio di dovermi recare a Cinisello solo per 20 minuti di visita che loro non vogliono spostare, nonostante non si siano minimamente preoccupati della mia salute per oltre 3 anni dal gennaio 2016 al 2019.... Mi scuso per la lunga mail e confido in una vostra risposta che possa darmi delucidazioni in merito. Grazie anticipatamente, Paola |
Rispondi Autore: Vincenzo - likes: 0 | 19/07/2021 (06:49:38) |
Buongiorno, avrei un paio di domande. Sono stato male sul posto di lavoro( sono svenuto per uno sbalzo di pressione) sono andato in ospedale e mi hanno dimesso. Ho richiesto io visita di controllo al medico competente ,che dopo un mese e mezzo non ha ancora effettuato,ma mi ha dato inidoneità dopo un mese e mezzo. Può farlo? Non effettua visita perché vuole la mia cartella clinica pregressa, ( cosa che io ritengo privata). può insistere nel chiedere? Visto che io ritengo che debba solo attenersi alla problematica per il quale io ho richiesto controllo. Giusto? E in ultimo alla fine visto che rimanda visita da un mese e mezzo chiedendo sempre più documenti senza visitarmi. Se posso alla fine rifiutarmi e richiedere di essere integrato? |
Rispondi Autore: mario campolo - likes: 0 | 13/06/2022 (14:10:51) |
Buongiorno 6 anni fa mi hanno diagnosticato una trombosi venosa profonda perché il mio ex datore di lavoro mi ha causato un grosso problema e nessuno compreso sindacato non mi ha fatto risarcire il danno subito ora da 3 mi hanno detto che ho una leucemia linfatica cronica purtroppo la mia azienda ha cambiato personale e la mia responsabile sta facendo di tutto per poter farmi stancare e dare le dimissioni sono un part tame a tempo indeterminato sono 5 anni che lavoravo tranquillamente ora non dormo bene la notte o tensione nervosa che questa persona si presenta sul posto di lavoro e mi mette in condizione di non poter essere avanti volevo sapere se possibile tanto ormai siamo destinati a morire per forza perché chi ha l'euro e intoccabile cosa è a chi devo rivolgermi per avere i miei diritti di vita e lavoratore grazie |
Rispondi Autore: Miriano Marina Laura Raffaella - likes: 0 | 29/06/2022 (12:32:09) |
Buon giorno, sono stata dichiarata handicappata al 67% dalla Asl competente di zona; sono stata da poco assunta a tempo indeterminato come impiegata contabile da azienda >60 dipendenti, con la Legge 68. A seguito del continuo aumento delle mansioni ho sviluppato insonnia, tensione e peggioramento delle patologie collegate ad handicap (gastriche e asmatiche). Ho chiesto al datore di lavoro prima di ridimensionare le mie mansioni, tenendo conto dell'handicap e dei peggioramenti, poi visita col medico competente, che mi aveva visitata e giudicata idonea, senza ottenere risposta di alcun tipo. Avevo accordo verbale (durante il colloquio) per lo Smart Working, abitando molto distante dal luogo di lavoro, ma mi è stato concesso pro tempore, senza indicazione contrattuale. Infine ho chiesto l'aggravamento alla Asl di competenza, essendo insorta ulteriore patologia. Vorrei sapere come mi devo comportare. Grazie |
Rispondi Autore: Giorgia - likes: 0 | 07/07/2022 (19:05:10) |
Buonasera,da qualche settimana, a causa della ripetitività lavorativa e sollecitazione continua del pollice,ho cominciato a soffrire del "dito a scatto"premetto che lavoro a somministrazione,il medico di base ,dopo avermi riconosciuto un periodo di malattia,mi ha consigliato di chiedere una visita al medico del lavoro presso la sede lavorativa,ho quindi contatto l agenzia che mi ha dirottata alla responsabile del personale aziendale, quest'ultima mi ha risposto che non essendo una malattia professionale (dal suo punto di vista la stessa si crea dopo anni di lavoro e non qualche mese)non ha nessuna utilità richiederla ma che devo invece procedere con i consigli del mio medico di base, tutto ciò è attendibile?o devo procedere in altro modo? Grazie |
Rispondi Autore: gabriella viglietti - likes: 0 | 11/08/2022 (14:37:53) |
ho effettuato il 4 luglio visita medica richiesta da me, in quanto ho cambiato condizioni di lavoro, soffro di artrite psoriasica, ad oggi non mi è ancora arrivata nessun documento dal medico competente. l'art. 25 del DLgs 81/08, non indica la tempistica |
Rispondi Autore: Claudia - likes: 0 | 05/04/2023 (15:55:49) |
Mi e' stato diagnosticato il sindrome di burnout in Giugno 2022 , ho avvisato al medico competente e sono rientrata al lavoro a Febbraio 2023. Oggi dopo 2 mesi dal mio rientro al lavoro sono stata convocata per effettuare la visita medica d'idoneita'. In occassione della visita a letto tutti i documenti che all'epoca le avveo inoltrato, diagnosi di burnout fatto dal Neurologo, la relazione del psicologo e anche del psichiatra. La mia domanda e? Al momento che il medico competente e' stato informato era obbligato a fare la denuncia all'Inail? Posso chiedere il rimbrso delle spese mediche al datore di lavoro? Ad oggi continuo con la psicoterapia e visite dal psichiara. Grazie |
Rispondi Autore: Maria - likes: 0 | 28/09/2023 (13:21:49) |
Buongiorno, lavoro in ospedale, mi è stata diagnosticata una depressione maggiore, causata anche dall' ambiente lavorativo. Ho diritto ad un cambio reparto? O comunque cosa posso aver diritto? Grazie |
Rispondi Autore: Mario - likes: 0 | 02/05/2024 (18:28:35) |
Salve, io ho chiesto un cambio mansione perché lo psicologo mi ha refertato la sindrome di burnout causata dal contesto lavorativo , attualmente sono in malattia perché già all' idea di andare a lavoro sto male. Ho richiesto visita dal medico competente della mia azienda, posso farla anche se sono in malattia? O devo comunque prendere servizio?Grazie. |