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Quali sono le ricadute della legislazione sulla prevenzione e protezione dai rischi delle Radiazioni Ottiche Artificiali sui DUVRI e sui PSC/POS?
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Dal 26 Aprile 2010 è pienamente in vigore e quindi sanzionabile, il Capo V del
Titolo VIII del D.Lgs.
81/2008 sulla prevenzione del "Rischio da esposizione alle radiazioni
ottiche artificiali".
Quali sono le ricadute della
legislazione sulla prevenzione e protezione dai rischi delle ROA sui
DUVRI e
sui PSC/POS? Nel Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)
di cui all’art.26, comma 3, del D.Lgs 81/08, il datore di lavoro
committente indicherà
innanzitutto i luoghi e i tempi di lavoro nei quali i lavoratori
potrebbero
essere esposti a ROA e preciserà le misure di prevenzione e protezione
da
adottare (limitazione della durata delle esposizioni, attuazione di
sfasamenti
temporali o spaziali per evitare possibili interferenze, allontanamento
dei
lavoratori dalle sorgenti ROA, segregazione delle sorgenti ROA, impiego
di
adeguati DPI,
…).
Il tema dei rischi interferenti è particolarmente pertinente nel caso
della
protezione dei lavoratori che, anche in regime di sub-appalto, svolgono
mansioni che prevedono la condivisione del sito e lo svolgimento di
attività
contigue in presenza di almeno una sorgente ROA. Al fine di una
valutazione
completa del rischio si raccomanda che il datore di lavoro committente
si
rapporti con le singole ditte esecutrici per ottenere informazioni sulle
complessive emissioni delle sorgenti ROA,
da trasferire all’interno del DUVRI.
Nel caso in cui sia evidenziata la presenza di esposizioni a ROA anche
di bassa
entità ma interferenti, il datore di lavoro committente ne darà
ugualmente
comunicazione all’interno del DUVRI al fine di prevenire qualsiasi
effetto
sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori esposti appartenenti a
gruppi
particolarmente sensibili al rischio.
Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
progettazione
dell'opera (CSP), all’atto dell’elaborazione del Piano
di
sicurezza e di coordinamento (PSC; art.100, DLgs.81/2008), dovrà:
- prendere in considerazione le sorgenti ROA che saranno poste in
prossimità o
all’interno dell’area del cantiere (ad es.: laser, stazioni di
saldatura,
stazioni di taglio metalli al plasma) valutandone i valori espositivi
per i
lavoratori;
- descrivere, in caso di esposizione dei lavoratori a ROA, le
prescrizioni
operative, le misure preventive e protettive da adottare, comprese le
modalità
per la loro verifica;
- individuare gli eventuali dispositivi
di
protezione individuale da utilizzare atti a ridurre al minimo tali
rischi.
Il Piano operativo di sicurezza (POS)
redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, conterrà le
informazioni
relative alle attrezzature che potrebbero comportare l’esposizione a
sorgenti
ROA.
Inoltre esso dovrà contenere le informazioni, relative ad eventuali
possibili
superamenti dei valori limite di esposizione, prevedendo in tal caso
l’apposizione di idonea segnaletica indicante il pericolo. In presenza
di
sorgenti ROA nel POS dovranno comunque essere sempre indicate:
- le misure preventive e protettive e le procedure complementari e di
dettaglio
adottate, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC, per
minimizzare e
tenere sotto controllo il rischio stesso;
- l'elenco dei dispositivi di protezione individuale, forniti ai
lavoratori
occupati in cantiere, per far fronte allo specifico rischio residuo;
- la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione,
fornite ai
lavoratori occupati in cantiere per il particolare rischio.
Il Coordinatore
alla
sicurezza in fase di esecuzione (CSE) adeguerà, se necessario, il
PSC
prevedendo supplementari misure di prevenzione e protezione o l’idonea
informazione
in relazione alle possibili interferenze tra le diverse attività
lavorative
presenti nel cantiere.