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DUVRI: indicazioni operative per la valutazione dei rischi da interferenze
La Regione Lombardia, che ha prodotto in questi mesi diversi documenti e linee guida relativi alla sicurezza sul lavoro, ha pubblicato, con Decreto n. 14521 del 29 dicembre 2009 della Direzione Generale SanitĂ , le âLinee di Indirizzo per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenzaâ.
Questo documento di indirizzo â elaborato dal Laboratorio di approfondimento âRuolo del Servizio di Prevenzione e Protezione nel comparto SanitĂ â nel rispetto delle procedure previste dal Piano regionale 2008â2010 â è strutturato come una norma tecnica e, in particolare, descrive le azioni che, in occasione della stipula di contratti dâappalto di lavori, servizi, fornitura, e di somministrazione di lavoro, devono compiere le âfunzioni aziendali, responsabili della redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)â.
Inoltre, in un capitolo a parte, sono trattati gli aspetti riguardanti la stipula di appalti per la realizzazione di opere edili e sono presenti, a titolo esemplificativo, diversi modelli utili ai fini degli adempimenti normativi.
Riguardo agli aspetti generali relativi ai campi dâapplicazione e alle responsabilitĂ , il documento di indirizzo ricorda che â come indicato nella Determinazione 5 marzo 2008 dellâAutoritĂ per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - si può parlare di interferenza quando âsi verifica un âcontatto rischiosoâ tra il personale del committente e quello dellâappaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differentiâ.
Oltre a segnalare che lâobbligo del DUVRI (art. 26 del Decreto legislativo 81/2008) non si applica ai rischi specifici propri delle attivitĂ delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, la Regione Lombardia indica che il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze:
- âè sempre richiesto in tutti i contratti di forniture di beni, di servizi e di opere, a prescindere dallâimporto della commessa;
- non è necessario quando lâappalto è di mera fornitura (senza, quindi, posa in opera o installazione cioè senza necessitĂ di impiego di manodopera) o consista in semplici prestazioni di carattere intellettuale, purchĂŠ non vi sia presenza di rischi specifici di cui allâallegato XI;
- deve essere allegato alla documentazione di gara ed al contratto;
- i relativi oneri devono essere quantificati ed indicati negli atti di gara, con la specificazione che non sono soggetti a ribasso;
- è un documento âdinamicoâ per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dellâappalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate quali lâintervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomiâ.
In particolare si ricorda che riguardo allâacquisto di âapparecchiature di qualsiasi genere o il service di apparecchiature elettromedicali, la compilazione del D.U.V.R.I. è esclusa solo se lâinstallazione consiste nel collegamento dellâapparecchiatura alla normale rete elettricaâ.
Inoltre al fine di stabilire la sussistenza di interferenze, deve comunque essere redatto un documento preliminare âattestante la valutazione preliminare dei rischi da interferenzaâ che âviene allegato alla documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) in quanto lâobbligatorietĂ di redazione del DUVRI ovvero lâimporto degli oneri della sicurezza anche quando pari a zero, deve essere rispettataâ.
Oltre a segnalare che lâobbligo del DUVRI (art. 26 del Decreto legislativo 81/2008) non si applica ai rischi specifici propri delle attivitĂ delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, la Regione Lombardia indica che il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze:
- âè sempre richiesto in tutti i contratti di forniture di beni, di servizi e di opere, a prescindere dallâimporto della commessa;
- non è necessario quando lâappalto è di mera fornitura (senza, quindi, posa in opera o installazione cioè senza necessitĂ di impiego di manodopera) o consista in semplici prestazioni di carattere intellettuale, purchĂŠ non vi sia presenza di rischi specifici di cui allâallegato XI;
- deve essere allegato alla documentazione di gara ed al contratto;
- i relativi oneri devono essere quantificati ed indicati negli atti di gara, con la specificazione che non sono soggetti a ribasso;
- è un documento âdinamicoâ per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dellâappalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate quali lâintervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomiâ.
In particolare si ricorda che riguardo allâacquisto di âapparecchiature di qualsiasi genere o il service di apparecchiature elettromedicali, la compilazione del D.U.V.R.I. è esclusa solo se lâinstallazione consiste nel collegamento dellâapparecchiatura alla normale rete elettricaâ.
Inoltre al fine di stabilire la sussistenza di interferenze, deve comunque essere redatto un documento preliminare âattestante la valutazione preliminare dei rischi da interferenzaâ che âviene allegato alla documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) in quanto lâobbligatorietĂ di redazione del DUVRI ovvero lâimporto degli oneri della sicurezza anche quando pari a zero, deve essere rispettataâ.
Il documento della Regione Lombardia fornisce anche precise indicazioni operative riguardo la redazione del DUVRI.
Infatti nel caso in cui le condizioni determinino la necessitĂ di questo documento, si indica che la âstruttura competenteâ prepara il documento prevedendo le seguenti fasi operative:
- âconvocazione di una riunione tecnica con la partecipazione di tutti gli uffici/servizi, sia quelli aventi competenza sullâattivitĂ da appaltare e del S.P.P., nonchĂŠ quelli coinvolti per interferenza con le attivitĂ stesseâ. In particolare i contenuti dellâincontro serviranno âa definir le misure tecniche, organizzative operative e procedurali atte ad eliminare e ridurre i rischi da interferenza nonchĂŠ alla definizione di tutte le componenti necessarie alla redazione del documento quale parte integrante dellâappaltoâ;
- âstesura dellâelaborato tecnico D.U.V.R.I. sulla base di quanto emerso nella riunione di cui al punto precedente;
- stima degli eventuali costi della sicurezza dovuti a interferenze â quantificazione e prezzi unitariâ.
Lâelaborato tecnico sarĂ allegato ai documenti di appalto unitamente alle informazioni riguardanti i rischi presenti e le modalitĂ di gestione dellâemergenze. Dopo âlâaggiudicazione della gara e comunque prima dellâavvio del contratto, congiuntamente con lâAggiudicatario, si procederĂ allâaggiornamento ovvero al perfezionamento ed adeguamento in funzione dellâevoluzione del lavoro, dei servizi e delle fornitureâ.
Comunque â ricorda il documento di indirizzo â âlâattivitĂ di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione non si esaurisce con la redazione del DUVRI ma dovrĂ altresĂŹ proseguire durante il corso dellâappaltoâ.
Infatti nel caso in cui le condizioni determinino la necessitĂ di questo documento, si indica che la âstruttura competenteâ prepara il documento prevedendo le seguenti fasi operative:
- âconvocazione di una riunione tecnica con la partecipazione di tutti gli uffici/servizi, sia quelli aventi competenza sullâattivitĂ da appaltare e del S.P.P., nonchĂŠ quelli coinvolti per interferenza con le attivitĂ stesseâ. In particolare i contenuti dellâincontro serviranno âa definir le misure tecniche, organizzative operative e procedurali atte ad eliminare e ridurre i rischi da interferenza nonchĂŠ alla definizione di tutte le componenti necessarie alla redazione del documento quale parte integrante dellâappaltoâ;
- âstesura dellâelaborato tecnico D.U.V.R.I. sulla base di quanto emerso nella riunione di cui al punto precedente;
- stima degli eventuali costi della sicurezza dovuti a interferenze â quantificazione e prezzi unitariâ.
Lâelaborato tecnico sarĂ allegato ai documenti di appalto unitamente alle informazioni riguardanti i rischi presenti e le modalitĂ di gestione dellâemergenze. Dopo âlâaggiudicazione della gara e comunque prima dellâavvio del contratto, congiuntamente con lâAggiudicatario, si procederĂ allâaggiornamento ovvero al perfezionamento ed adeguamento in funzione dellâevoluzione del lavoro, dei servizi e delle fornitureâ.
Comunque â ricorda il documento di indirizzo â âlâattivitĂ di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione non si esaurisce con la redazione del DUVRI ma dovrĂ altresĂŹ proseguire durante il corso dellâappaltoâ.
Nel caso poi di appalti di lavori che prevedono lâattivazione di cantieri temporanei o mobili, âil quadro normativo si caratterizza per la specificitĂ del tipo di appalto consistente nella realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile e per il riferimento alle prescrizioni del Titolo IV del D.L.vo 81/08 e relativi allegatiâ.
In queste situazioni â e come indicato allâart. 96 del D.Lgs 81/2008 - quando è prevista la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), con lâaccettazione da parte delle singole imprese esecutrici del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), limitatamente al singolo cantiere interessato e solo in questo specifico caso, si considerano ottemperati gli obblighi relativi a informazione, coordinamento e cooperazione ed elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischiâ di cui allâart. 26 del Testo Unico.
Ă tuttavia importante che la redazione del PSC âtenga conto del contesto nel quale verranno eseguiti i lavori: si dovranno considerare le attivitĂ svolte non solo con sistematicitĂ (es. attivitĂ proprie della struttura sanitaria), ma anche quelle derivanti dallâesecuzione di interventi realizzati da altri soggetti esterni quali ad esempio le attivitĂ determinate dalla presenza di altri cantieri (questi possono portare o generare rischi non precedentemente valutabili)â.
In queste situazioni â e come indicato allâart. 96 del D.Lgs 81/2008 - quando è prevista la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), con lâaccettazione da parte delle singole imprese esecutrici del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), limitatamente al singolo cantiere interessato e solo in questo specifico caso, si considerano ottemperati gli obblighi relativi a informazione, coordinamento e cooperazione ed elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischiâ di cui allâart. 26 del Testo Unico.
Ă tuttavia importante che la redazione del PSC âtenga conto del contesto nel quale verranno eseguiti i lavori: si dovranno considerare le attivitĂ svolte non solo con sistematicitĂ (es. attivitĂ proprie della struttura sanitaria), ma anche quelle derivanti dallâesecuzione di interventi realizzati da altri soggetti esterni quali ad esempio le attivitĂ determinate dalla presenza di altri cantieri (questi possono portare o generare rischi non precedentemente valutabili)â.
Per questo motivo un PSC redatto per unâimpresa ânon può essere sempre considerato esaustivo di una appropriata valutazione dei rischi di interferenza se:
- non trova contesto con lâeffettiva situazione presente;
- non determina unâappropriata informazione tra tutti gli attori coinvolti direttamente o indirettamente anche al fine di dare dinamicitĂ al documento di valutazione dei rischi esistenti che non potranno tenere conto della pluralitĂ dellâattivitĂ svolta in seno alla strutturaâ.
Per tutelare la sicurezza dei lavoratori e di tutti coloro che fruiscono delle strutture lavorative è fondamentale âlâinterfaccia tra tutti i soggetti aziendali coinvolti nel processo di valutazioneâ ed assume âun ruolo rilevante il coinvolgimento del SPP al fine di sovrintendere e collaborare alla definizione di tutti i rischi interferenti ovvero quelli propri della struttura, quelli dellâattivitĂ svolte dalle singole imprese appaltatrici e quelli determinati dalla reciproca interferenza tra tutte queste attivitĂ â.
Lâindice e gli allegati del documento:
1. Termini e definizioni
2. Obblighi connessi ai contratti dâappalto o dâopera o di somministrazione di lavoro
2.1 Campo dâapplicazione e responsabilitĂ relativamente allâaffidamento di servizi, forniture e lavori
2.1.1 Valutazione del rischio da interferenza
2.1.2 ModalitĂ operative
2.1.3 Compiti, funzioni e responsabilitĂ
2.2 Appalto di lavori che comportano la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento
2.2.1 Campo di applicazione
2.2.2 ModalitĂ operative
2.2.3. Compiti, funzioni e responsabilitĂ
2.3 Contratti di somministrazione di lavoro
2.3.1 Campo di applicazione
2.3.2 ModalitĂ operative
2.3.3. Compiti, funzioni e responsabilitĂ
2.4 Appalto in concessione
ALLEGATI
- ALLEGATO 1: Documento di valutazione preliminare presenza interferenze da utilizzarsi nella fase preliminare dei contratti di appalto o dâopera;
- ALLEGATO 2: Tabella dei soggetti coinvolti e delle relative azioni da realizzarsi per lâelaborazione del DUVRI per gli appalti di servizi, forniture, somministrazione di lavoro e lavori;
- ALLEGATO 3: Tabella dei soggetti coinvolti e delle relative azioni da realizzarsi per lâelaborazione del DUVRI per gli appalti lavori che prevedano la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- ALLEGATO 4: Tabella dei soggetti coinvolti e delle relative azioni da realizzarsi per lâelaborazione del DUVRI per contratti di somministrazione lavoro;
- ALLEGATO 5: Modello DUVRI da utilizzarsi nei contratti di appalto o dâopera.
Regione Lombardia - Direzione Generale SanitĂ - Decreto regionale n. 14521 del 29 dicembre 2009 - Linee di Indirizzo per la redazione del documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza.
- non trova contesto con lâeffettiva situazione presente;
- non determina unâappropriata informazione tra tutti gli attori coinvolti direttamente o indirettamente anche al fine di dare dinamicitĂ al documento di valutazione dei rischi esistenti che non potranno tenere conto della pluralitĂ dellâattivitĂ svolta in seno alla strutturaâ.
Per tutelare la sicurezza dei lavoratori e di tutti coloro che fruiscono delle strutture lavorative è fondamentale âlâinterfaccia tra tutti i soggetti aziendali coinvolti nel processo di valutazioneâ ed assume âun ruolo rilevante il coinvolgimento del SPP al fine di sovrintendere e collaborare alla definizione di tutti i rischi interferenti ovvero quelli propri della struttura, quelli dellâattivitĂ svolte dalle singole imprese appaltatrici e quelli determinati dalla reciproca interferenza tra tutte queste attivitĂ â.
Lâindice e gli allegati del documento:
1. Termini e definizioni
2. Obblighi connessi ai contratti dâappalto o dâopera o di somministrazione di lavoro
2.1 Campo dâapplicazione e responsabilitĂ relativamente allâaffidamento di servizi, forniture e lavori
2.1.1 Valutazione del rischio da interferenza
2.1.2 ModalitĂ operative
2.1.3 Compiti, funzioni e responsabilitĂ
2.2 Appalto di lavori che comportano la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento
2.2.1 Campo di applicazione
2.2.2 ModalitĂ operative
2.2.3. Compiti, funzioni e responsabilitĂ
2.3 Contratti di somministrazione di lavoro
2.3.1 Campo di applicazione
2.3.2 ModalitĂ operative
2.3.3. Compiti, funzioni e responsabilitĂ
2.4 Appalto in concessione
ALLEGATI
- ALLEGATO 1: Documento di valutazione preliminare presenza interferenze da utilizzarsi nella fase preliminare dei contratti di appalto o dâopera;
- ALLEGATO 2: Tabella dei soggetti coinvolti e delle relative azioni da realizzarsi per lâelaborazione del DUVRI per gli appalti di servizi, forniture, somministrazione di lavoro e lavori;
- ALLEGATO 3: Tabella dei soggetti coinvolti e delle relative azioni da realizzarsi per lâelaborazione del DUVRI per gli appalti lavori che prevedano la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- ALLEGATO 4: Tabella dei soggetti coinvolti e delle relative azioni da realizzarsi per lâelaborazione del DUVRI per contratti di somministrazione lavoro;
- ALLEGATO 5: Modello DUVRI da utilizzarsi nei contratti di appalto o dâopera.
Regione Lombardia - Direzione Generale SanitĂ - Decreto regionale n. 14521 del 29 dicembre 2009 - Linee di Indirizzo per la redazione del documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza.
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: Stefano Bocchino | 03/01/2012 (08:55:36) |
| Una cosa non mi è chiara: ma nella somministrazione di lavoro (il vecchio contratto inerinale) è necessario redigere un DUVRI?!?! Leggendo le Linee guida mi sembra di si... ma è assurdo -_- | |

