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Anno 11 - numero 2302 di mercoledì 16 dicembre 2009
Linee guida per la valutazione del rischio stress lavoro correlato La Regione Lombardia ha pubblicato gli indirizzi generali per la valutazione e gestione del rischio stress lavorativo alla luce dell’accordo europeo del 2004: fattori di stress, criteri, metodi e strumenti applicabili.
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La Regione Lombardia ha
pubblicato, con Decreto 13559 del 10 dicembre 2009 della Direzione Generale Sanità,
gli “Indirizzi generali per la
valutazione e gestione del rischio stress lavorativo alla luce dell’accordo
europeo 8.10.2004 (Art. 28 comma 1 D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed
integrazioni)”.
Questo documento di indirizzo – destinato in modo particolare alle imprese,
alle forze sociali e agli operatori degli enti pubblici di vigilanza e
assistenza - è il frutto del lavoro, anche consultivo, del Laboratorio
"Stress e Lavoro" e illustra significati e contenuti, criteri
generali e operativi, necessari per realizzare l’integrazione del documento di valutazione
dei rischi per la parte stress
lavoro-correlato.
Il lavoro riporta anche le modifiche e
integrazioni del D.Lgs. 106/2009 riguardo a questo tema.
Ricordiamo che con tali modifiche, entrate in vigore in data 20 agosto 2009, il
decreto “correttivo” ha “rilevato la necessità di affidare alla Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’art. 6
del Decreto
legislativo 81/2008, il compito aggiuntivo di elaborare le indicazioni necessarie
alla valutazione del rischio da stress
lavoro-correlato (art. 6, c. 8, lett. m-quater)”.
Inoltre nell’articolo 28 è stato inserito il comma 1 bis: la valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è
effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8,
lettera m-quater, ed il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle
predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare
data dal 1° agosto 2010.
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Accordo Europeo del 2004
Nel primo capitolo è presente una analisi dell’Accordo Europeo, così come
recepito dall’Accordo
Interconfederale del 9 giugno 2008, con note esplicative ed interpretative
che favoriscono una più completa comprensione dei singoli passaggi e delle
relazioni esistenti fra essi.
Un’analisi necessaria perché questo accordo rappresenta, secondo la normativa
nazionale, una vera e propria “linea guida” in riferimento al processo di
valutazione e gestione del rischio da stress
lavorativo.
Fattori stressogeni
Il secondo capitolo invece indica, in modo schematico, i fattori
stressogeni (stressors) connessi al contesto ed al contenuto lavorativo.
In particolare, senza pretese di sistematicità od esaustività, vengono
presentati due modelli che
tratteggiano le principali “aree chiave”, identificabili come potenziali
categorie di fattori
di rischio stress-lavoro-correlati: elenco che dovrà poi essere integrato e
adattato alle peculiarità produttive/organizzative dei singoli luoghi di
lavoro.
Il primo modello presentato è quello elaborato nel 2000 dall’Agenzia Europea
per la salute e sicurezza sul lavoro: un modello concepito in relazione al
“contesto di lavoro”, al “contenuto del lavoro” e alle “criticità connesse al
cambiamento”, queste ultime in relazione ai fattori che il mondo del lavoro ed
i sistemi produttivi attraversano in questi anni (ad esempio l’insicurezza,
l’incertezza circa le aspettative e prospettive di occupazione, …).
Il secondo modello è quello elaborato dalla Società di Medicina del Lavoro ed
Igiene Industriale (SIMLII) che contiene un elenco di “aree chiave” altrimenti
definite come “potenziali fattori di rischio le cui disfunzioni possono essere
causa di eccessiva elevazione degli indicatori di stress
sino a livelli
definibili patologici”.
Criteri, metodi e strumenti
Il terzo capitolo fa invece chiarezza su criteri, metodi e strumenti
inerenti lo stress
lavorativo e sul processo
di valutazione e gestione del rischio specifico.
In questo capitolo si riporta un’interessante considerazione e si introduce
“una cautela in merito all’iniziale applicazione della legge ed agli interventi
di valutazione svolti ad oggi all’interno dei luoghi di lavoro”.
Gli autori affermano che “si sta creando
un circolo vizioso ‘domanda/offerta’: dalle imprese emerge (specie da parte
degli RSPP) una pressante richiesta di “strumenti” semplici, economici, validi.
Il mercato risponde offrendo prodotti
apparentemente efficaci, per lo più in forma di software / check-list,
certamente economici, ma che se utilizzati in via esclusiva, possono risultare
inadeguati, se non addirittura controproducenti o dannosi”.
Il documento ricorda infatti che la natura del rischio stress, diversamente da
altri rischi che possono essere affrontati con metodi e strumenti di misura
standardizzati, richiede “l’applicazione di metodi condivisi di approccio al
problema con la stima/valutazione
del rischio specifico attraverso strumenti differenti articolati fra loro,
e la gestione degli interventi di prevenzione e correzione con il concorso di
tutti gli attori del sistema di prevenzione e protezione interna (Datore di
Lavoro, Dirigenti/Preposti, RSPP, Medico Competente, RLS, Lavoratori)”.
Per ristabilire un “circolo virtuoso” bisogna fare chiarezza su come un processo
di valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato debba percorrere
alcuni stadi irrinunciabili:
- “la definizione di criteri generali di
qualità che consentano di validare almeno inizialmente la bontà del
percorso;
- l’individuazione di metodi appropriati
(non esiste ‘il metodo’)”.
In particolare tali metodi devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
- “verso l’alto: rispettare tutti i criteri di qualità citati sopra”;
- “verso il basso: aggregare ed armonizzare un mix di strumenti”.
Riguardo ai criteri si indica che
devono rappresentare una specie di griglia preliminare in grado di distinguere
un buon percorso da uno inappropriato, un percorso a monte della scelta del
metodo e dell’adozione di strumenti e che si esplicita in questi presupposti:
- “essere promosso e gestito direttamente dal datore del lavoro e dal top
management”;
- “essere accompagnato da adeguate azioni informative e formative all’interno
della realtà lavorativa”;
- “essere orientato alle soluzioni, soprattutto soluzioni di tipo collettivo, a
forte valenza preventiva”;
- “imperniarsi sulla partecipazione effettiva dei lavoratori”;
- “garantire sempre e comunque la centralità degli attori interni della
prevenzione (RSPP, Medico competente, RLS)”;
- “integrarsi armonicamente (e non per mera sommazione) nel processo
complessivo di valutazione
dei rischi e nel relativo documento”;
- “basarsi su un metodo che si ispiri ai criteri qui elencati e che sia
costituito da un mix “obbligato” di strumenti sia di tipo oggettivo che
soggettivo;
- essere accompagnato da azioni di
contesto (a titolo puramente esemplificativo si citano i codici di condotta)”.
Riguardo ai metodi non ci si può
limitare ad un singolo “intervento/strumento” (es.: questionario): va adottato
un mix articolato di interventi/strumenti, appartenenti ad alcune “famiglie”
indicate nel documento.
Una volta individuati i criteri, con i metodi
di approccio stress lavorativo siamo di fronte a dei “contenitori” da cui
attingere gli strumenti utili al
processo di valutazione e gestione del rischio specifico.
Ipotesi di percorso applicativo
Nel quarto capitolo si indica un’ipotesi di percorso
applicativo di valutazione, gestione e prevenzione del rischio
stress-lavoro-correlato, attivabile nei luoghi di lavoro.
PuntoSicuro si riserva di tornare nei prossimi giorni su questa parte del
documento con un approfondimento mirato.
Il documento si conclude poi con un capitolo che affronta il ruolo dei Servizi
Territoriali e della Regione Lombardia e con alcuni allegati:
- Allegato n°1 – Alcuni indicatori aziendali “sintomatici” di condizioni di stress-lavoro-correlati;
- Allegato n°2 – Soggetti interni / consulenziali e loro responsabilità;
- Allegato n°3 - Alcuni criteri e cautele consigliati nella somministrazione di
interviste/questionari.
Regione
Lombardia - Direzione Generale Sanità - Decreto n. 13559 del 10 dicembre 2009 -
Indirizzi generali per la valutazione e gestione del rischio stress lavorativo
alla luce dell’accordo europeo 8.10.2004 (Art. 28 comma 1 D.Lgs. 81/08 e
successive modifiche ed integrazioni).
Tiziano Menduto
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