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La scheda di sicurezza per le sostanze e i preparati pericolosi
Un documento presenta la scheda di sicurezza, i suoi obiettivi e descrive il contenuto di ogni voce della scheda. Le “disavventure” di Napo ci ricordano invece di non utilizzare mai, nei luoghi di lavoro, sostanze sconosciute.
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Ci siamo occupati recentemente di sostanze e preparati
pericolosi presentando una scheda tecnica, relativa alla loro etichettatura,
presente sul sito dell’Azienda Ospedaliera
S.Orsola Malpighi di Bologna.
Sempre da questo sito e sempre in merito alle sostanze pericolose, presentiamo
un secondo documento - prodotto dal Servizio Prevenzione e Protezione
dell’Azienda ospedaliero-universitaria - che sottolinea l’importanza delle
schede di sicurezza e ne individua caratteristiche e obiettivi, evitando
confusioni con altri documenti.
Oltre a presentare il documento vi invitiamo ad assistere ad una delle
avventure di Napo,
personaggio animato che abbiamo già incontrato più volte su PuntoSicuro e che,
in “Badare
alla sostanza”, ci mostra i rischi dell’utilizzo di sostanze non
conosciute.
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Nella presentazione del
documento, dal titolo “Scheda tecnica n° 22 -
la scheda informativa in materia di sicurezza di sostanze e preparati
pericolosi”, partiamo da ciò che la scheda di sicurezza non è.
Intanto non è l’etichetta del prodotto: questo è chiaro e vi rimandiamo,
per
conoscere specifiche e obiettivi dell’etichettatura,
alla lettura del documento dell’azienda ospedaliera relativo a questo
tema.
Tuttavia la scheda di sicurezza (“scheda informativa in materia di
sicurezza”)
non è neanche la “scheda tecnica del prodotto”. Questa seconda scheda è un documento
prodotto
con finalità diverse dalla scheda di sicurezza e non conformemente alla
normativa sulle sostanze e preparati pericolosi.
La scheda di sicurezza L’autore del documento ci ricorda che la scheda di sicurezza è “uno
strumento di informazione in materia di igiene e sicurezza, destinato
all’utilizzatore professionale, nel quale vengono riportate le
informazioni
relative all’utilizzo in sicurezza e al corretto smaltimento del
prodotto”.
Il suo obiettivo è comunque quello
di:
- fornire al datore di lavoro “dati utili ad una prima valutazione
del
‘rischio chimico’ per l’adozione dei conseguenti provvedimenti per
la
tutela della sicurezza dei lavoratori”;
- informare gli utilizzatori professionali “sui rischi connessi
all’utilizzo
del prodotto al fine di adottare i necessari provvedimenti per la tutela
della
salute e sicurezza sul luogo di lavoro e per la protezione
dell’ambiente”.
Le informazioni devono essere redatte in italiano, essere chiare,
concise e
aggiornate “ogni qualvolta il responsabile dell’immissione sul mercato
(che è
anche responsabile delle informazioni riportate sulla scheda) venga a
conoscenza di nuove e rilevanti informazioni utili”.
In particolare la scheda di sicurezza deve essere fornita per tutte le sostanze
e preparati che sono classificati come “pericolosi”.
Le informazioni contenute Seguendo quanto indicato nel Decreto
ministeriale
del 7 settembre 2002 (che specifica le informazioni che la
scheda deve contenere), le schede di sicurezza sono strutturate in 16 sezioni, che normalmente seguono
questa sequenza:
- P.to 1 - identificazione della
sostanza o del preparato e della società produttrice: la scheda
riporta “la denominazione utilizzata per
l'identificazione della sostanza o del preparato, che deve essere
identica a
quella figurante sull'etichetta; sono inoltre indicati gli usi più
importanti o
comuni, previsti o raccomandati”. Vengono anche riportati i dati
identificativi
completi del responsabile dell'immissione sul mercato sia che si tratti
del fabbricante,
dell'importatore o del distributore;
- P.to 2 - composizione/informazione
sugli ingredienti: questa sezione permette “di identificare
agevolmente
i rischi rappresentati dalla sostanza o dal preparato”. Se nel
caso di un preparato può non essere presente la composizione completa,
le
sostanze classificate come pericolose devono essere indicate “insieme
alla loro
concentrazione qualora siano presenti in concentrazioni pari o superiori
a
quelle stabilite dalla vigente normativa”;
- P.to 3 - identificazione dei pericoli: “sono indicati
i rischi più
importanti che presenta la sostanza o il preparato, in particolare i
principali
rischi per la salute e per l'ambiente, gli eventuali usi impropri che
possono
essere previsti e i sintomi connessi all’esposizione”. In alcuni casi vengono citati anche altri pericoli “che non rientrano in
particolari classificazioni
di rischio ma che consentono una valutazione complessiva dei pericoli
che
presenta il materiale in questione”;
- P.to 4 - misure di primo soccorso:
la prima informazione fornita è relativa alla necessità o meno di
un'immediata
consultazione medica. Poi sono descritte - in relazione alle varie vie
di
esposizione - le misure di pronto
soccorso, i sintomi, gli effetti, le operazioni da compiere in caso
di
infortunio, gli effetti da attendersi a seguito dell'esposizione, …
- P.to 5 - misure antincendio: sono
fornite prescrizioni e informazioni per la “lotta contro gli incendi
causati
dal prodotto
chimico (o che vedono coinvolto il prodotto) e che si sviluppano
nelle
vicinanze della sostanza o del preparato”;
- P.to 6 - misure in caso di fuoriuscita
accidentale: a seconda della sostanza
o del preparato possono essere riportate informazioni in relazione alle
precauzioni per le persone, alle precauzioni ambientali, ai metodi di
bonifica;
- P.to 7 - manipolazione e
immagazzinamento: sono fornite informazioni sulle precauzioni “per
una
manipolazione sicura comprendenti informazioni sugli accorgimenti
tecnici
quali: la ventilazione locale e generale, le misure per prevenire la
formazione
di aerosol e polveri nonché il fuoco e qualsiasi altra prescrizione
specifica o
norma relativa alla sostanza o al preparato”. Altre informazioni
“riguardano le
condizioni per uno stoccaggio
sicuro fra cui la progettazione specifica dei locali e dei contenitori, i
materiali incompatibili, le condizioni di stoccaggio”;
- P.to 8 - controllo
dell'esposizione/protezione individuale: sono indicate le “misure
precauzionali da adottare durante l'uso onde ridurre al minimo
l'esposizione
del lavoratore”, compresi “eventuali parametri specifici di controllo
quali
valori limite o standard biologici, fornendo indicazioni sulle procedure
di
monitoraggio attualmente raccomandate”. In questa sezione sono anche
specificati gli eventuali dispositivi di protezione individuale
necessari;
- P.to 9 - proprietà fisiche e chimiche: informazioni
strettamente tecniche
per una precisa valutazione del rischio nell’impiego del prodotto;
- P.to 10 - stabilità e reattività: sono indicate le
condizioni da evitare
perché non si verifichino reazioni pericolose e le sostanze “con le
quali il
prodotto reagisce dando luogo a reazioni pericolose, informazione utile
in sede
di stoccaggio e manipolazione”;
- P.to 11 - informazioni tossicologiche: sono riportati
gli “effetti nocivi che
possono derivare dall'esposizione
alla
sostanza o al preparato, sulla base dell'esperienza o di
conclusioni
tratte da esperimenti scientifici”. Sono fornite informazioni anche
sulle
diverse vie di esposizione, sui sintomi e sugli “effetti immediati e
ritardati
in seguito a esposizione breve o prolungata” (sensibilizzanti,
cancerogeni, mutageni,
tossici, …);
- P.to 12 - informazioni ecologiche:
gli “effetti, il comportamento e la trasformazione nell'ambiente della
sostanza
o del preparato a seconda della loro natura e dei metodi di
utilizzazione
prevedibili”;
- P.to 13 - considerazioni sullo
smaltimento: se lo smaltimento della sostanza o del preparato
comporta un
rischio, sono fornite informazioni per la sicurezza;
- P.to 14 - informazioni sul trasporto:
le precauzioni che un utilizzatore deve conoscere “per quanto concerne
il
trasporto o la movimentazione all'interno o all'esterno dell'azienda”;
- P.to 15 - informazioni sulla
regolamentazione: sono riportate “le
informazioni che figurano sull'etichetta
in applicazione delle direttive sulla classificazione, sull'imballaggio e
sull'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi”;
- P.to 16 - altre informazioni:
“qualsiasi altra informazione che potrebbe essere rilevante per la
sicurezza e
la salute e per la protezione dell'ambiente”.
NB: la normativa di riferimento attuale è il regolamento REACH, è possibile quindi che alcuni punti della scheda siano stati in parte modificati. I
suggerimenti indicati sono comunque utili per tutti i lavoratori.