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Il Testo Unico e la valutazione del rischio chimico

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Industria

25/01/2010

Disponibile in rete un documento di Federchimica con analisi e commenti in merito alla valutazione del rischio chimico nel D.Lgs. n. 81/2008. Le novità del Titolo IX, il concetto di rischio basso per la sicurezza e i suggerimenti per la valutazione.

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Il convegno “L'impegno delle Parti sociali settoriali per la gestione condivisa della Sicurezza Salute Ambiente” che – organizzato da Federchimica e Parti Sociali - si è tenuto a Milano nel marzo dell’anno passato è stata fonte di diversi approfondimenti di PuntoSicuro, ad esempio in merito al programma Responsible Care o ai modelli di organizzazione previsti dal D.Lgs. 231/01.
Veniamo ora a un approfondimento, relativo in modo specifico al comparto chimico, di un documento di Federchimica, distribuito ai partecipanti all’incontro di Milano, dal titolo “La Valutazione del Rischio Chimico nel nuovo D.Lgs. n. 81/2008: analisi e commenti”.



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Il documento offre una panoramica sulle disposizioni introdotte dal Decreto legislativo 81/2008nel Titolo IX “Sostanze pericolose” e in merito alla valutazione dei rischi (VdR) e al documento di VdR.
Con particolare riferimento al rischio chimico, vengono poi presentati vari modelli e Linee Guida per effettuare la valutazione e vengono formulate alcune considerazioni sul “rischio moderato”, oggi “rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute”.

Nota: il documento presentato è precedente all'entrata in vigore delle modifiche apportate al decreto legislativo 81/2008 dal decreto legislativo 106/2009, modifiche che tuttavia non fanno venir meno l’utilità delle indicazioni contenute nel documento.

Riguardo al D.Lgs. 81/2008 e al Titolo IX “Sostanze pericolose”, il documento ricorda che uno dei principali aspetti da sottolineare è che il Testo Unico “più che innovare, raccoglie e coordina (almeno questo è il tentativo) gran parte della previgente e stratificata legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. E pertanto viene precisato che le misure di prevenzione e protezione di carattere generale devono comunque essere applicate ancor prima di fare la valutazione del rischio chimico. In poche parole “qualsiasi valutazione approfondita del rischio chimico non può prescindere dall’attuazione preliminare e prioritaria dei principi e delle misure generali di tutela dei Lavoratori”.
Tra le indicazioni di utilità fornite dal documento per il settore c’è la sottolineatura:
- della verifica della “puntuale applicazione dei ‘vecchi’ DPR 303/1956 e 547/1955, parzialmente inseriti negli allegati IV, V, VI” del D.Lgs. 81/2008;
- dell’importanza per l’Industria Chimica dei punti 2 (“Presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi”), 3 (“Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos”) e 4 (“Misure contro l’incendio e l’esplosione”) dell’allegato IV del decreto.

Riguardo al concetto di “rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute”,  in luogo del “rischio moderato”, si ricorda che nel Testo Unico i commi 2 e 3 dell’articolo 232 prevedono “l’emanazione di appositi decreti ministeriali per determinare quale sia il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei Lavoratori in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza. Inoltre il comma 4 indica che “nelle more dell’adozione dei sopra citati decreti, i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d’intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sempre tramite decreto, possono stabilire, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, i parametri per l’individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori”.
Per l’espressione “rischio basso per la sicurezza” c’è la necessità di approfondimenti anche perché l’art. 2 non reca la definizione di “sicurezza”. Comunque “in prima battuta si ritiene corretto associare tale termine alla salvaguardia dell’integrità fisica del lavoratore da effetti acuti e immediati, quali un infortunio, o le conseguenze di una breve esposizione”. Mentre il concetto di “irrilevante per la salute” può essere associato a “condizioni di lavoro nelle quali l’esposizione agli agenti chimici pericolosi è ampiamente al di sotto dei valori limite di esposizione individuati dalla normativa”.
 
Il documento continua indicando che sia da ritenere che l’introduzione del concetto di "rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute" “non comporti di per sé la necessità di rivedere la valutazione dei rischi già effettuata secondo i criteri previgenti, nella parte relativa alla presenza di agenti chimici pericolosi; infatti, non dovrebbe esserci alcuna differenza pratica (se non linguistica) fra rischio “moderato” e rischio “basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute”, soprattutto se la VdR è stata attuata tenendo conto delle Direttive comunitarie. Tuttavia è senz’altro opportuno riflettere sui criteri di valutazione precedentemente adottati e verificarne la coerenza con l’attuale disposizione di legge”.

Riguardo alla valutazione del rischio chimico, che “deve essere effettuata preliminarmente all’inizio dell’attività in cui vi è eventuale presenza di agenti chimici pericolosi per la salute e per la sicurezza ed ha inizio con il censimento di tutte le sostanze e preparati presenti nel ciclo lavorativo”, vengono date diverse informazioni. Ad esempio in merito all’uso dei valori limite occupazionali, all’uso di modelli e alla valutazione dell’esposizione cutanea.

Il documento affronta anche alcune metodologie semplificate di valutazione dei rischi.
In analogia “con quanto indicato dall’allegato II delle Linee direttrici pratiche non obbligatorie della Direttiva agenti chimici 98/24/CE” è possibile applicare un modello che si basa principalmente sulle seguenti variabili:
- “pericolosità intrinseca della sostanza;
- la sua tendenza a disperdersi nell’ambiente;
- la quantità di sostanza utilizzata in ogni operazione”.
Questo modello “permette di classificare il rischio in 4 livelli, per ognuno dei quali vengono determinate e consigliate le misure di controllo adeguate ed indicazioni generali su come procedere”.
Rimandiamo alla lettura del documento originale per un approfondimento del modello indicato e per un confronto tra i vari modelli applicativi per valutare le caratteristiche di pericolosità e i rischi dovuti all’utilizzo di agenti chimici pericolosi.

Riportiamo infine un esempio di sequenza operativa per la valutazione dei rischi per la Salute e la Sicurezza.

1. Valutazione del rischio:
- Inventario sostanze / preparati; elenco processi e lavorazioni;
- Identificazione dei pericoli;
- Possibilità sostituzione o riduzione;
- Verifica idoneità misure di prevenzione e protezione;
- Valutazione preliminare (eventuale autodichiarazione con “giustificazione”);
- Valutazione dettagliata (misura o modello); individuazione del tipo di rischio: salute, sicurezza;
- Valutazione attività particolari (es: pulizia, manutenzione);
- Quantificazione del rischio: irrilevante/basso, o no.
2. Documento di valutazione del rischio:
- Inserire nel documento i criteri (es: modelli/misure) adottati per la
valutazione;
- Indicare le misure attuate;
- Indicare i DPI adottati;
- Inserire il programma delle misure che si intendono attuare per migliorare le condizioni di sicurezza;
- Indicare chi, come, in che tempi, e con quali risorse, deve attuare le misure indicate al punto precedente;
- se vengono utilizzati cancerogeni, integrare il documento anche con: attività che implicano l’uso di cancerogeni e giustificazione per l’utilizzo; quantitativi; lavoratori esposti o potenzialmente esposti; esposizione dei lavoratori;  indagini per la sostituzione;
3. Realizzazione delle misure generali e specifiche;
4. Informazione e formazione;
5. Riesame periodico della valutazione

L’indice del documento:

Introduzione
- Titolo XII – Disposizioni in materia penale e di procedura penale
- Titoli XIII – Norme transitorie e finali

1. Valutazione del rischio: Principi comuni
- Titolo I, Capo III, Sezione II – Valutazione dei rischi

2. Titolo IX: Sostanze pericolose
-  Considerazioni generali 5
- Premessa al Titolo IX 5
-  Struttura del Titolo IX 5
- Titolo IX, Capo I – Protezione da agenti chimici
-  Definizione di sostanze pericolose per la salute, per la sicurezza e per l’ambiente
- Allegato XXXVIII - Valori limite di esposizione

3. Rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute

4. Valutazione del rischio
-  Documento di valutazione del rischio
- Valutazione del rischio tossicologico tramite valori limite e misure (UNI EN 689:1997)
- Metodologie semplificate di valutazione dei rischi (Allegato II,Linee Guida Direttiva agenti chimici, 98/24/CE)
- Confronto tra i vari modelli applicativi (vantaggi e criticità)
- Valutazione di rischio in ambito REACH

5. Titolo IX, Capo II – Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

6. Valutazione dei rischi per la Salute e la Sicurezza – Sequenza operativa
- Riferimenti normativi
- Valutazione del rischio da agenti cancerogeni e mutageni

7. Allegati
- Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/2008
-  Allegato XXXIX del D.Lgs. 81/2008
-  Allegato VII del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (GHS)

8. Riferimenti bibliografici
 

Federchimica, “La Valutazione del Rischio Chimico nel nuovo D.Lgs. n. 81/2008: analisi e commenti” (formato PDF, 637 kB).


Tiziano Menduto
 
 

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